Ordinanza n. 1405/2026 - Catania, Sezione 3
per il risarcimento di tutti i danni iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per la malattia e il decesso del sig. -OMISSIS-, causati dalla pregressa esposizione ad amianto durante il servizio prestato per la Marina Militare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
La controversia
Le ricorrenti, quali eredi del defunto, hanno proposto domanda di accertamento dell’origine professionale della patologia che ne ha causato il decesso, assumendo che la malattia fosse riconducibile alla pregressa esposizione ad amianto durante il servizio prestato nella Marina Militare. Hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali iure hereditatis, prospettando responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Ministero della Difesa, anche in relazione agli obblighi di tutela della salute del lavoratore. Nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti avevano inoltre richiesto il riconoscimento delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere e alle vittime del terrorismo e della criminalità, inclusi l’equo indennizzo, la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio. Dagli atti risultava che erano stati concessi gli assegni vitalizi e l’equo indennizzo, mentre non emergeva quale fosse stato l’esito della domanda relativa alla speciale elargizione.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda risarcitoria nel merito. Rilevata l’insufficienza della documentazione disponibile sull’esito del procedimento amministrativo relativo alla speciale elargizione, ha disposto, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., l’acquisizione istruttoria di informazioni e documenti nella disponibilità dell’amministrazione. In particolare, ha ordinato alla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del Ministero della Difesa, tramite il Capo del II Reparto – Servizio Speciali Benefici, di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza la documentazione comprovante la definizione del procedimento avviato con l’istanza del 10 dicembre 2020 per la concessione della speciale elargizione. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 30 settembre 2026. Il provvedimento ha quindi natura interlocutoria e istruttoria, senza statuire sulla fondatezza delle pretese risarcitorie o sull’origine professionale della patologia.
Norme richiamate
art. 64, comma 3, c.p.a.
acquisizione di informazioni e documenti utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità della pubblica amministrazione
La disposizione consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’acquisizione e la produzione di informazioni e documenti necessari per la decisione, quando risultino nella disponibilità dell’amministrazione.
artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.
Norme richiamate dalle ricorrenti a fondamento dei profili di responsabilità contrattuale e delle conseguenti pretese risarcitorie; l’ordinanza non ne offre una valutazione di merito.
artt. 2043, 2049, 2050, 2051 e 2059 c.c.
Norme richiamate dalle ricorrenti a fondamento della responsabilità extracontrattuale e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali; l’ordinanza non ne esamina la concreta applicazione.
art. 2087 c.c.
Norma richiamata in relazione agli obblighi di tutela della salute e sicurezza del lavoratore; nessuna decisione di merito è assunta sul suo presunto illecito impiego.
art. 1 l. n. 302/2000
Richiamato quale fondamento della speciale elargizione richiesta dalle ricorrenti; l’ordinanza dispone l’acquisizione dell’esito del relativo procedimento amministrativo.
art. 11 d.lgs. n. 503/1992
Richiamato nel decreto ministeriale in relazione alla perequazione automatica degli assegni vitalizi concessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, ai fini della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione di una controversia, occorre verificare l’esito di un procedimento amministrativo e la relativa documentazione è nella disponibilità dell’amministrazione, il giudice amministrativo può ordinarne la produzione ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., rinviando la trattazione in attesa degli adempimenti istruttori.
- Un’ordinanza che dispone l’acquisizione di documenti e rinvia la trattazione non definisce nel merito né l’accertamento della responsabilità dell’amministrazione né la spettanza del risarcimento richiesto.
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