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Sentenza

Sentenza del 17/09/2019 n. 23062 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento Tarsu relativi al 2006, contestandone la motivazione e la fondatezza. In particolare, ha sostenuto che le aree industriali destinate alla lavorazione e distribuzione del gas non producessero rifiuti solidi urbani, oppure producessero rifiuti speciali smaltiti direttamente a proprie spese, chiedendo quindi l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile ai sensi dell'art. 62, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 507/1993.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, relativi alla carenza di motivazione degli avvisi e all'omessa motivazione della sentenza, perché gli avvisi non erano stati trascritti o allegati al ricorso e perché il secondo motivo utilizzava una formulazione non più applicabile dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la CTR non aveva adeguatamente esaminato documenti potenzialmente decisivi, tra cui la denuncia Tarsu, i formulari dei rifiuti, la relazione tecnica e la planimetria dei locali. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, commi 2 e 3

    La regola generale è l'assoggettamento alla Tarsu delle aree occupate o detenute nel territorio comunale. Il contribuente deve però dimostrare che determinate aree, per caratteristiche strutturali o destinazione, non producono rifiuti urbani oppure producono rifiuti speciali smaltiti direttamente dal produttore, potendo così ottenere l'esenzione o la riduzione della superficie tassabile.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 70

    La denuncia iniziale del contribuente può costituire elemento documentale utile per dimostrare la destinazione e le caratteristiche delle aree ai fini della determinazione della superficie soggetta a Tarsu.

  • Legge n. 212/2000, art. 7

    È stato invocato dalla contribuente con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti impositivi, ma il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenze nella formulazione del ricorso per cassazione.

  • Legge n. 241/1990, art. 3

    È stato richiamato in relazione all'obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi, senza che la Corte esaminasse nel merito la censura, dichiarata inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La Corte ha applicato la formulazione vigente ratione temporis, riferita all'omesso esame di un fatto decisivo, dichiarando inammissibile il motivo fondato sulla precedente formulazione relativa a motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.

Massime di principio

  • L'esenzione o la riduzione Tarsu per aree industriali non opera automaticamente: il contribuente deve provare concretamente la destinazione dei locali e la produzione di rifiuti speciali non assimilati, nonché il loro autosmaltimento.
  • La prova può essere fornita mediante denuncia Tarsu, formulari di identificazione dei rifiuti, relazioni tecniche, planimetrie dettagliate, documentazione sulla proprietà e ogni altro documento idoneo a collegare specifiche aree alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti speciali.
  • Il giudice tributario deve esaminare i documenti potenzialmente decisivi prodotti dal contribuente; una motivazione che affermi contemporaneamente l'assenza di documentazione e la genericità della richiesta può risultare contraddittoria.
  • In cassazione, le contestazioni sulla motivazione degli avvisi richiedono la trascrizione o l'allegazione degli atti necessari alla verifica della censura; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La cassazione con rinvio non riconosce definitivamente l'esenzione, ma impone al giudice di merito un nuovo esame della documentazione e della concreta configurazione delle aree tassate.

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