Sentenza del 05/04/2017 n. 8767 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della cartella di pagamento relativa a IRPEG e ILOR per l'anno d'imposta 1996, emessa sulla base di un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. La società aveva sostenuto che la cartella fosse nulla perché l'avviso di accertamento non era stato regolarmente notificato. L'Agenzia delle entrate sosteneva invece di aver eseguito correttamente la notifica presso la sede legale della società, mediante il procedimento previsto dall'art. 145 c.p.c., dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e dalla L. n. 890 del 1982, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento non recapitata per momentanea irreperibilità del destinatario. La CTR aveva ritenuto insufficiente la prova della notifica, richiedendo anche la documentazione dell'allegazione dell'avviso di ricevimento all'atto notificato o una sanatoria mediante costituzione del destinatario o rinnovazione della notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo dell'Agenzia, relativo alla pretesa nullità della motivazione della sentenza regionale, ritenendo la motivazione sufficientemente comprensibile. Ha invece accolto il secondo motivo, stabilendo che la CTR aveva applicato in modo improprio alla notificazione di un avviso di accertamento principi elaborati per la notificazione di un atto processuale, come il ricorso per cassazione. Il terzo motivo, relativo all'asserita inammissibilità del ricorso della società per mancanza di vizi propri della cartella, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari, comprese le regole applicabili alla notifica presso il domicilio fiscale del contribuente.
Codice di procedura civile, art. 145
Prevede le modalità di notificazione degli atti alle persone giuridiche, normalmente presso la sede sociale e nei confronti del legale rappresentante o di soggetti legittimati a ricevere l'atto.
Legge n. 890 del 1982, artt. 5 e 8
Regola la notificazione a mezzo posta e gli adempimenti conseguenti alla mancata consegna della raccomandata, inclusi gli avvisi diretti al destinatario e al mittente.
Codice di procedura civile, art. 291
Consente la rinnovazione della notificazione nulla, ma la Corte ha escluso che i principi relativi alla notificazione degli atti processuali possano essere applicati automaticamente alla notificazione di un avviso di accertamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, comma 3, 36, comma 2, 62 e 63
Riguardano, rispettivamente, l'impugnabilità degli atti tributari e i limiti del ricorso contro la cartella, i requisiti della sentenza tributaria e il giudizio di cassazione e di rinvio.
Cass., Sezioni Unite, n. 458 del 2005
La CTR aveva richiamato questo precedente sulla necessità di documentare l'avviso di ricevimento nella notifica di un atto processuale; la Cassazione ha chiarito che tale principio non può essere applicato meccanicamente alla notifica di un avviso di accertamento.
Massime di principio
- La validità della cartella fondata su un avviso di accertamento non impugnato dipende, in via preliminare, dalla regolarità della notificazione dell'avviso stesso.
- Le regole sulla notificazione degli atti tributari non devono essere automaticamente sovrapposte a quelle elaborate per la notificazione degli atti processuali.
- In caso di mancata consegna della raccomandata per irreperibilità o assenza del destinatario, occorre verificare concretamente gli adempimenti richiesti dalla disciplina applicabile alla specifica notificazione e la relativa documentazione.
- Il giudice non può dichiarare invalida la notifica limitandosi a richiedere formalità proprie di un diverso tipo di atto, senza individuare la specifica violazione della disciplina tributaria o postale applicabile.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo e rinvia la causa, non decide definitivamente sulla validità della notifica: il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e la documentazione secondo i principi indicati dalla Corte.
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