Ordinanza n. 618/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la dichiarazione illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine all' istanza depositata dalla Prefettura di Lodi - Sportello Unico per l'immigrazione diretta all'ottenimento del visto per lavoro subordinato, di cui alla richiesta: Prot. N. P-LO/L/Q2023/101472 e per l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione e la comunicazione di un appuntamento volto al rilascio del visto per lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza per l'ottenimento del visto per lavoro subordinato e mancata adozione e comunicazione di un appuntamento per il rilascio del visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, contestando l'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad rispetto all'istanza presentata dalla Prefettura di Lodi - Sportello Unico per l'immigrazione, relativa alla richiesta di visto per lavoro subordinato. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, mediante l'adozione e la comunicazione di un appuntamento finalizzato al rilascio del visto. Il testo riferisce inoltre dell'esistenza di un cambio di sede del nulla osta e di successivi sviluppi procedimentali, sui quali il giudice ha ritenuto necessari chiarimenti documentati.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente l'azione avverso il silenzio. Ha disposto, in funzione istruttoria, che l'Amministrazione depositi entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione contenente documentati chiarimenti sugli esiti del cambio di sede del nulla osta e sui successivi sviluppi del procedimento. La causa è stata rinviata per la prosecuzione alla camera di consiglio del 10 febbraio 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudizio avverso il silenzio richiede la verifica di modifiche intervenute nel procedimento, il giudice può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione documentata sugli sviluppi procedimentali rilevanti prima di decidere la domanda.
- In un giudizio avente a oggetto il silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di visto per lavoro subordinato, gli esiti del cambio di sede del nulla osta e gli sviluppi successivi costituiscono elementi istruttori rilevanti per accertare l'eventuale permanenza dell'inerzia e dell'obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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