Regolamento (UE) 2022/826
Regolamento delegato (UE) 2022/826 della Commissione del 23 marzo 2022 che rettifica e modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alla zona di protezione della passera di mare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato rettifica un errore nell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla protezione della passera di mare nel Mare del Nord. La modifica serve a precisare che una specifica esenzione si applica solo alle sciabiche danesi ancorate, e non anche alle sciabiche scozzesi o galleggianti. Il chiarimento è stato ritenuto necessario per allineare il testo alla raccomandazione comune degli Stati membri interessati e alla valutazione scientifica richiamata nei considerando. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1241 per chiarire che l’esenzione nella zona di protezione della passera di mare riguarda solo le sciabiche danesi ancorate (SDN).
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che operano nella zona di protezione della passera di mare disciplinata dall’allegato V, parte C, del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare ai pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi. L’intervento chiarisce che l’esenzione riguarda esclusivamente le sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabiche danesi ancorate, codice SDN), e non le sciabiche scozzesi/galleggianti (SSC).
Rettifica del regolamento (UE) 2019/1241 per la zona di protezione della passera di mare
Il regolamento delegato (UE) 2022/826 interviene sul regolamento (UE) 2019/1241, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. La finalità è correggere un errore redazionale nell’allegato V, parte C, e chiarire l’ambito di una specifica esenzione applicabile nella zona di protezione della passera di mare nel Mare del Nord.
Contesto e ragioni dell’intervento
Nei considerando la Commissione rileva che il testo vigente poteva essere interpretato in modo improprio, estendendo l’esenzione anche alle sciabiche scozzesi o galleggianti, mentre l’intenzione normativa era limitarla alle sole sciabiche danesi ancorate. Tale lettura è confermata dalla raccomandazione comune presentata il 19 ottobre 2020 da Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Paesi Bassi e Svezia, nonché dalla valutazione dello CSTEP, che si riferiva esclusivamente alle sciabiche danesi ancorate (codice attrezzo SDN).
Oggetto della rettifica
L’articolo 1 dispone la rettifica del regolamento (UE) 2019/1241 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato. La modifica incide sull’allegato V, parte C, punto 2.2, lettera d), che viene sostituito per precisare che l’esenzione riguarda:
- i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW;
- che utilizzano sciabiche danesi;
- il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora;
- a condizione del rispetto della dimensione di maglia prevista dal punto 1.1 della parte B dell’allegato.
Effetto pratico della precisazione
La correzione elimina l’ambiguità interpretativa e delimita l’esenzione alle sole sciabiche danesi ancorate (SDN), escludendo le sciabiche scozzesi o galleggianti (SSC). Per gli operatori della pesca ciò rileva ai fini della conformità delle attività di pesca nelle aree interessate e della pianificazione delle campagne di pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la rettifica del regolamento (UE) 2019/1241 conformemente all’allegato del regolamento delegato, correggendo un errore nell’allegato V, parte C, relativo alle esenzioni nella zona di protezione della passera di mare.
Esenzione limitata alle sciabiche danesi ancorate (SDN)
L’allegato sostituisce il punto 2.2, lettera d), dell’allegato V, parte C, precisando che l’esenzione riguarda solo i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW che utilizzano sciabiche danesi il cui recupero avviene mentre la nave è all’ancora (sciabica danese ancorata – SDN), a condizione del rispetto della dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B dell’allegato.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione delle ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca e sulle attività economiche delle navi dell’Unione.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini.
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