Cassazione Penale, Ordinanza n. 39324/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato per un reato in materia di stupefacenti, deducendo con un unico motivo censure che la Corte di cassazione qualifica come attinenti alla ricostruzione del fatto e alla valutazione della prova, quindi non consentite in sede di legittimità. In particolare contesta l'esclusione dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la quantità e le modalità della condotta avrebbero dovuto condurre a un diverso inquadramento. La Corte rileva però che il motivo è generico e si scontra con una motivazione di merito ritenuta congrua, logica e fondata su corretti criteri inferenziali. Nel caso concreto, oltre al dato ponderale dell'hashish sequestrato, pari a 1.198 dosi singole, sono state valorizzate le modalità organizzate dello spaccio e il fatto che l'imputato fosse sottoposto agli arresti domiciliari, elementi giudicati incompatibili con la fattispecie lieve.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
L'ipotesi di fatto lieve va valutata complessivamente sulla base dei parametri normativi del dato qualitativo e quantitativo, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione; se uno degli indici risulta negativamente assorbente, gli altri non incidono sul giudizio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e del materiale probatorio, poiché tali apprezzamenti appartengono al giudice di merito.
- L'ipotesi lieve in materia di stupefacenti deve essere apprezzata in modo globale, considerando congiuntamente qualità e quantità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Quando uno solo dei parametri legali risulti di segno nettamente negativo e assorbente, esso basta a escludere la fattispecie lieve, senza che gli altri elementi possano sovvertire l'esito del giudizio.
- Una motivazione di merito immune da vizi logici e fondata su massime di esperienza condivisibili resiste al sindacato di legittimità se la critica proposta si risolve in una mera rivalutazione del compendio probatorio.
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