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Ordinanza

Ordinanza n. 4215/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 6979/2022;

Giustizia amministrativa202500885

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione di due sentenze irrevocabili del TAR Campania, recanti la condanna al pagamento di spese di lite, accessori, contributi unificati e interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero della Giustizia, dell’ente designatore e del Commissario ad acta rispetto alla sentenza n. 6979/2022 e alla successiva sentenza n. 4017/2025, entrambe rese in sede di ottemperanza e divenute irrevocabili. Ha chiesto il pagamento di euro 300,00 per spese di lite della prima sentenza, dei relativi accessori e interessi, di euro 300,00 a titolo di contributo unificato per il primo giudizio di ottemperanza, nonché delle somme e degli interessi dovuti in relazione al secondo giudizio; ha inoltre chiesto la sostituzione del Commissario ad acta o dell’ente designatore e la trasmissione degli atti alle procure contabile e penale. Il TAR ha rilevato che, decorso inutilmente il termine di 60 giorni assegnato con la sentenza n. 4017/2025, il Ministero non aveva adempiuto e il Commissario ad acta designato non era stato individuato operativamente né insediato.

La decisione

Il TAR ha qualificato il reclamo come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. e ne ha riconosciuto l’ammissibilità. Ha precisato che il credito azionato trae origine direttamente dalle sentenze amministrative di condanna alle spese e non dalla legge Pinto: sono quindi inapplicabili le disposizioni speciali previste per i crediti derivanti dalla legge n. 89/2001, comprese quelle relative alle dichiarazioni sostitutive e alla sospensione delle azioni esecutive o dei giudizi di ottemperanza. Ha inoltre affermato che il rimborso del contributo unificato già anticipato può essere richiesto mediante giudizio di ottemperanza, trattandosi dell’esecuzione di una statuizione di condanna contenuta in una sentenza amministrativa e non di una controversia tributaria sull’an o sul quantum del contributo. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e del Commissario ad acta designato ma non insediato, il TAR ha rinnovato l’ordine al Commissario ad acta, individuato nel preposto con funzioni di dirigente generale alla Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, con facoltà di delega, di dare piena esecuzione alle due sentenze entro 90 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Non ha disposto la sostituzione del Commissario né la trasmissione degli atti alle procure. Ha riservato ogni valutazione sul comportamento dell’Amministrazione e fissato la prosecuzione del giudizio alla camera di consiglio del 27 maggio 2027. Non vi è stata condanna alle spese, poiché l’attività del Commissario ad acta è stata ricondotta alla funzione giurisdizionale ausiliaria del giudice dell’ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del Commissario ad acta. Avverso gli atti del Commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.

    Il reclamo è qualificabile come incidente di esecuzione e consente al giudice dell’ottemperanza di conoscere dell’inadempimento e delle questioni relative all’attività del Commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione delle statuizioni contenute in un provvedimento giurisdizionale amministrativo, comprese quelle relative alla refusione delle spese di causa.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La disposizione, richiamata nella precedente sentenza per la designazione di un funzionario quale Commissario ad acta, non estende la disciplina speciale dei crediti derivanti dalla legge Pinto a crediti autonomi derivanti da sentenze amministrative di condanna alle spese.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Il contributo unificato versato nel giudizio a quo costituisce un credito che sorge ex lege, a prescindere dalle statuizioni sulle spese, al momento della soccombenza rilevante a tali fini, coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza; il relativo rimborso può essere azionato in ottemperanza.

Massime di principio

  • Il credito per la refusione delle spese processuali liquidate da una sentenza amministrativa costituisce un’obbligazione pecuniaria autonoma, distinta dal credito sostanziale oggetto del giudizio originario; se il giudizio originario riguardava un credito soggetto a disciplina speciale, tale disciplina non si estende automaticamente alla successiva obbligazione derivante dalla condanna alle spese.
  • Le disposizioni speciali ed eccezionali previste per l’esecuzione dei crediti da legge Pinto non possono essere applicate in via analogica o estensiva a crediti aventi fonte diretta in una sentenza del giudice amministrativo che liquida spese processuali.
  • Il rimborso del contributo unificato anticipato dalla parte vittoriosa può essere richiesto mediante giudizio di ottemperanza quando la domanda mira a eseguire la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di causa e non mette in discussione l’an o il quantum del tributo dovuto all’erario.
  • In caso di perdurante inottemperanza al giudicato, il giudice dell’ottemperanza può rinnovare e rendere operativo l’ordine rivolto al Commissario ad acta, fissando un termine per l’esecuzione e consentendo la delega interna a dirigenti o funzionari dell’amministrazione individuata.
  • Il Commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice dell’ottemperanza, esercita una funzione sostitutiva riconducibile alla funzione giurisdizionale in senso lato; gli atti da esso compiuti non sono atti di amministrazione attiva, restano soggetti al reclamo davanti al giudice dell’ottemperanza e, per tale ragione, non comportano di per sé una condanna alle spese nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

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