Circolare numero 207 del 25-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare l’art. 49, terzo comma, della legge n. 88/1989 in materia di inquadramento previdenziale e assistenziale delle aziende che svolgono attività plurime in settori diversi. Viene distinto il caso delle attività autonome, che richiedono iscrizione separata nei rispettivi settori, da quello delle attività accessorie e non autonome, per le quali può intervenire il decreto ministeriale di aggregazione a un settore principale. La circolare sottolinea che il decreto del Ministero ha efficacia costitutiva del rapporto assicurativo e invita gli Ispettorati a valutare con attenzione l’autonomia organizzativa, funzionale e gestionale delle singole attività, oltre a finalità e rischi produttivi.
Criteri per l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro con attività plurime in settori diversi ex art. 49, comma 3, L. 88/1989
Inquadramento previdenziale dei datori di lavoro con attività plurime in settori diversi
La circolare n. 47 del 5 aprile 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiarisce i criteri per l’applicazione dell’art. 49, terzo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali. Il documento è rivolto agli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro e mira a uniformare i criteri di valutazione nei casi in cui un medesimo datore svolga più attività riconducibili a settori diversi.
Quadro normativo di riferimento
La circolare ricorda che la legge n. 88/1989 ha introdotto nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro, distinguendo tra:
- attività espressamente indicate nei primi due commi dell’art. 49, per le quali l’inquadramento discende direttamente dalla legge;
- attività plurime rientranti in settori diversi, per le quali interviene un decreto del Ministero del Lavoro che stabilisce a quale settore debbano essere aggregate agli effetti previdenziali ed assistenziali.
Il documento sottolinea quindi la differenza tra il provvedimento dell’INPS, che nei casi dei primi due commi ha natura di semplice accertamento di un rapporto già esistente ope legis, e il decreto ministeriale, che invece assume efficacia costitutiva del rapporto assicurativo.
Attività accessorie e attività autonome
Il punto centrale della circolare è la delimitazione dell’ambito in cui può operare il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell’art. 49. Esso è riferito ai datori di lavoro che svolgono attività non dotate singolarmente di autonomia organizzativa, ma tra loro collegate da un rapporto di connessione e accessorietà.
In tali ipotesi, se una delle attività venisse separata dall’altra, non avrebbe autonoma possibilità di utile esplicazione. Per questo motivo l’attività accessoria deve essere assimilata a quella principale e seguirne, a tutti gli effetti, il relativo regime giuridico.
Viceversa, quando il datore di lavoro esercita più attività aventi carattere autonomo, il decreto ministeriale non è utilizzabile: in questo caso l’impresa deve essere iscritta distintamente nei settori corrispondenti alle singole attività esercitate.
Criteri di valutazione dell’autonomia delle attività
La circolare individua alcuni elementi utili per stabilire se le attività siano autonome o accessorie. In particolare, il carattere autonomo dipende generalmente da:
- autonomia di organizzazione;
- autonomia di funzionamento;
- autonomia di gestione;
- diversa finalità;
- diverso rischio produttivo.
L’indagine deve essere condotta con particolare attenzione, valutando le concrete modalità con cui le singole attività economiche riconducibili allo stesso imprenditore vengono effettivamente svolte. Non è quindi sufficiente una valutazione astratta, ma occorre esaminare la realtà organizzativa e operativa dell’impresa.
Effetti dell’inquadramento e indicazioni applicative
Per le aziende che esercitano attività plurime in settori economici diversi, il decreto ministeriale di aggregazione ha effetto costitutivo del rapporto assicurativo. Proprio per questa ragione la circolare invita gli Ispettorati a un’applicazione rigorosa e puntuale dei criteri esposti, al fine di assicurare una corretta classificazione previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro interessati.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare n. 47 del 5 aprile 1995 fornisce ai competenti Ispettorati del lavoro i criteri per l’attuazione dell’art. 49, terzo comma, della legge n. 88/1989, con riferimento all’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro che esercitano attività plurime rientranti in settori diversi.
Doppio criterio di classificazione previsto dalla legge n. 88/1989
La circolare ricorda che l’art. 49 della legge n. 88/1989 introduce due modalità di classificazione dei datori di lavoro: la classificazione direttamente prevista dalla legge per le attività espressamente indicate nei primi due commi, e la classificazione disposta con decreto del Ministero del Lavoro per i datori di lavoro che svolgono attività plurime in settori diversi.
Natura dei provvedimenti di inquadramento
Per le attività espressamente indicate nei primi due commi dell’art. 49, il provvedimento dell’INPS ha natura di mero accertamento di un rapporto già costituito ex lege. Diversamente, il decreto ministeriale previsto dal terzo comma ha natura costitutiva, perché opera una scelta tecnico-amministrativa che determina l’aggregazione del datore di lavoro a un determinato settore.
Ambito di applicazione del decreto ministeriale
Il decreto ministeriale può riguardare solo i casi in cui le attività esercitate non abbiano autonoma organizzazione, ma siano collegate da un rapporto di connessione e accessorietà tale che, se separate, non avrebbero autonoma possibilità di esplicazione. In tali casi l’attività accessoria segue il regime giuridico dell’attività principale.
Esclusione delle attività autonome
Il decreto non può essere utilizzato quando il datore di lavoro esercita più attività tra loro autonome. In questa ipotesi il datore deve essere iscritto distintamente nei settori previsti per ciascuna attività svolta.
Elementi per valutare l’autonomia delle attività
La circolare indica come indici dell’autonomia delle diverse attività la loro distinta organizzazione, il diverso funzionamento e la diversa gestione, nonché la differente finalità e il diverso rischio produttivo. La valutazione deve essere compiuta sulle concrete modalità operative con cui le attività facenti capo allo stesso imprenditore vengono esercitate.
Indicazioni operative agli Ispettorati
Considerato che, per le aziende con attività plurime in settori economici diversi, il decreto ministeriale di aggregazione incide in modo costitutivo sul rapporto assicurativo, gli Ispettorati sono invitati ad applicare con puntualità i criteri indicati nella circolare.
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