Circolare numero 206 del 25-7-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare, dal 1 gennaio 1995, la riduzione dell'aliquota annua di rendimento al 2% per i regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'AGO, con specifiche istruzioni per la liquidazione delle pensioni dei Fondi speciali (autoferrotranvieri, volo, telefonici, elettrici e dazieri). Vengono definiti i criteri di calcolo per retribuzione pensionabile, anzianità contributiva suddivisa in quote A, B e C, arrotondamenti e determinazione delle anzianità massime utili a pensione, nonché il diverso impatto sui singoli Fondi in relazione alle rispettive norme di rendimento e ai limiti massimi di pensione. La circolare contiene anche esempi applicativi e rinvia a successive istruzioni operative per l’utilizzo delle procedure informatiche.
Liquidazione pensioni dei Fondi speciali con applicazione dell'art. 17 L. 724/1994
Applicazione dell'art. 17 L. 724/1994 ai Fondi speciali di previdenza
La circolare interviene per chiarire gli effetti della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in particolare dell'art. 17, comma 1, che dal 1 gennaio 1995 estende l'aliquota annua di rendimento del 2% ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'AGO per le anzianità contributive maturate da tale data. Il documento fornisce istruzioni per la liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali interessati, con decorrenza 1 febbraio 1995, e disciplina il coordinamento tra le anzianità maturate prima e dopo il 1 gennaio 1995.
Ambito di applicazione e fondi interessati
La norma viene ritenuta applicabile ai Fondi speciali di previdenza elettrici, telefonici, trasporti e volo, i cui ordinamenti prevedevano aliquote di rendimento superiori al 2%. Fa eccezione il Fondo dazieri, per il quale restano ferme anche dopo il 1 gennaio 1995 le aliquote differenziate previste dalla disciplina specifica (32,50%, 1,70% e 1% secondo gli scaglioni contributivi).
Retribuzione pensionabile e suddivisione delle anzianità in quote
Per le anzianità successive al 1 gennaio 1995, la retribuzione pensionabile deve essere determinata secondo le regole del d.lgs. n. 503/1992, con riferimento alla quota B e secondo le modalità della circolare n. 243 del 27 ottobre 1993 e successive integrazioni. Le pensioni dei Fondi sostitutivi devono essere calcolate distinguendo tre periodi:
- quota A: anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992;
- quota B: anzianità maturate dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994;
- quota C: anzianità maturate dal 1 gennaio 1995 in avanti.
Criteri di arrotondamento delle anzianità
La circolare disciplina il modo in cui le anzianità devono essere arrotondate ad anno intero. Se la quota C è pari o inferiore a sei mesi, essa viene sommata alla quota B e l'arrotondamento avviene secondo i criteri della circolare n. 243/1993. Se invece la quota C supera i sei mesi, le quote A e B vanno prima arrotondate al 31 dicembre 1994 e la quota C viene poi determinata per differenza, applicando il meccanismo del "trascinamento" tra gli arrotondamenti effettuati e il servizio utile effettivamente maturato.
Esempi di calcolo per le pensioni dei Fondi sostitutivi
Il testo contiene vari esempi pratici per mostrare il funzionamento del sistema di quote e degli arrotondamenti, sia nel caso in cui il periodo utile della quota C sia inferiore o pari a sei mesi, sia nel caso in cui sia superiore. Gli esempi chiariscono come si giunge agli anni interi spettanti sulla base del totale del servizio utile alla cessazione e delle quote già maturate al 31 dicembre 1994.
Aliquote di rendimento dal 1 gennaio 1995
Per le anzianità assicurative maturate dopo il 1 gennaio 1995 l'aliquota annua di rendimento da applicare è pari al 2% per i Fondi richiamati. La circolare precisa inoltre che, per la parte di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto pensionabile AGO, fino al 31 dicembre 1997 si applica l'aliquota dell'1,4500%, che sostituisce le aliquote più elevate in precedenza previste per i Fondi elettrici, telefonici e autoferrotranvieri.
Effetti sull'anzianità massima utile e sui pensionamenti anticipati
L'art. 13 della legge n. 724/1994, che sospende dal 1 gennaio 1995 le disposizioni che consentono pensionamenti anticipati rispetto all'età di vecchiaia, non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dal proprio ordinamento. Poiché la riduzione delle aliquote di rendimento incide sul raggiungimento del massimo pensionistico, la circolare precisa che per alcuni Fondi le anzianità massime utili a pensione non coincidono più con quelle indicate nella circolare n. 318 del 7 dicembre 1994. La data di maturazione dell'anzianità massima è inoltre rilevante anche ai fini delle opzioni esercitate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54/1982.
Fondo di previdenza per gli autoferrotranvieri
Per il Fondo autoferrotranvieri la pensione è determinata in tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni utili, con limite massimo del 90% della retribuzione. L'anzianità massima utile ai diversi fini pensionistici coincide quindi con quella che consente di raggiungere tale percentuale massima, calcolando il rendimento del 2,50% per ogni anno di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1994 e del 2% per ogni anno successivo. La circolare fornisce tre esempi per individuare il momento in cui l'iscritto matura il diritto al massimo della pensione, tenendo conto anche degli arrotondamenti e dei periodi residui da completare dopo il 31 dicembre 1994.
Fondo volo
Per il Fondo volo la pensione non può superare la retribuzione pensionabile. La legge n. 480/1988 ha ridotto dal 3% al 2,50% l'aliquota di rendimento per le anzianità maturate dopo il 26 novembre 1988 e fino al 31 dicembre 1994; dal 1 gennaio 1995 l'aliquota è fissata al 2%. L'anzianità massima utile corrisponde al momento in cui si raggiunge il 100% della retribuzione pensionabile, considerando le tre fasce di rendimento e applicando gli arrotondamenti previsti. Anche in questo caso la circolare propone esempi per stabilire quando sia raggiunto il massimo pensionistico.
Fondo telefonici e Fondo elettrici
Per il Fondo telefonici le regole di individuazione dell'anzianità contributiva massima utile a pensione vengono confermate: il massimo è pari a 35 anni, 6 mesi e 1 giorno, corrispondenti a 36 anni, e la pensione è pari a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di iscrizione, fino al limite del 90%.
Per il Fondo elettrici, invece, la disciplina speciale resta quella dell'art. 7, comma 1, della legge n. 1079/1971: la pensione annua è pari a tanti trentacinquesimi dell'88% della retribuzione annua pensionabile quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con massimo di 35 anni. Per questo Fondo non è possibile valorizzare anni di contribuzione oltre il trentacinquesimo.
Istruzioni successive e comunicazione alle aziende
La circolare rinvia a successive istruzioni operative per la liquidazione delle quote di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 tramite le procedure in uso per ciascun Fondo. È inoltre richiesto che il contenuto della circolare sia comunicato con urgenza alle aziende interessate, in ragione degli adempimenti connessi all'accertamento, riscossione e recupero dei contributi dovuti ai Fondi.
Punti principali
Ambito normativo e decorrenza
L'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 estende dal 1 gennaio 1995 l'aliquota annua di rendimento del 2% ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'AGO per le anzianità maturate da tale data. La regola si applica ai Fondi speciali con aliquote originarie superiori al 2%, mentre per il Fondo dazieri, caratterizzato da aliquote differenziate per scaglioni contributivi, le aliquote specifiche continuano a valere anche dopo il 1 gennaio 1995.
Criteri di calcolo della retribuzione pensionabile e delle quote di anzianità
Per le anzianità successive al 1 gennaio 1995 la retribuzione pensionabile va determinata secondo il d.lgs. n. 503/1992 (quota B) e secondo le modalità della circolare n. 243/1993. Le pensioni dei Fondi sostitutivi devono essere calcolate su tre quote: quota A per le anzianità fino al 31 dicembre 1992, quota B per quelle dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, quota C per quelle dal 1 gennaio 1995 in poi. La circolare disciplina anche i criteri di arrotondamento ad anno intero e il trattamento dei periodi inferiori o superiori a sei mesi, con il meccanismo del "trascinamento" tra quote.
Arrotondamenti e esempi applicativi
Sono forniti esempi per i casi in cui la quota C sia inferiore o pari a sei mesi, nel qual caso essa si somma alla quota B, e per i casi in cui sia superiore a sei mesi, quando occorre prima arrotondare le quote A e B al 31 dicembre 1994 e poi determinare la quota C per differenza rispetto al totale degli anni spettanti al momento della cessazione dal servizio. Gli esempi illustrano concretamente come si ripartisce il servizio utile tra quote A, B e C e come si arriva agli anni interi spettanti ai fini pensionistici.
Aliquote di rendimento dal 1 gennaio 1995
Per le anzianità maturate dopo il 1 gennaio 1995 l'aliquota annua di rendimento è fissata al 2% ai sensi dell'art. 17 della legge n. 724/1994. La riduzione comporta l'adeguamento anche delle aliquote applicabili alla parte di retribuzione pensionabile eccedente il 90% del tetto AGO: fino al 31 dicembre 1997 si applica l'aliquota dell'1,4500%, in sostituzione dell'1,8226% per il Fondo elettrici e dell'1,8125% per i Fondi telefonici e autoferrotranvieri.
Effetti dell'art. 13 L. 724/1994 sui pensionamenti anticipati e anzianità massime
La sospensione, dal 1 gennaio 1995, delle disposizioni che consentono trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età di vecchiaia non si applica ai lavoratori che abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza. Poiché le preesistenti aliquote di rendimento erano superiori a quelle introdotte dall'art. 17, per alcuni Fondi le anzianità massime utili a pensione non coincidono più con quelle indicate nella circolare n. 318/1994. La data di maturazione dell'anzianità massima rileva anche per le opzioni esercitate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 54/1982.
Fondo autoferrotranvieri
Per il Fondo autoferrotranvieri la pensione è pari a tanti quarantesimi della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni utili e non può superare il 90% della retribuzione stessa. L'anzianità massima utile coincide con quella che consente di raggiungere il massimo del 90%, calcolando il 2,50% per ogni anno fino al 31 dicembre 1994 e il 2% per ogni anno successivo. La circolare spiega come individuare la data di maturazione del massimo pensionistico confrontando la percentuale maturata al 31 dicembre 1994 con quella residua necessaria al 90%, e fornisce tre esempi applicativi.
Fondo volo
Per il Fondo volo la pensione non può superare la retribuzione pensionabile e l'aliquota è stata ridotta dal 3% al 2,50% per l'anzianità maturata dal 27 novembre 1988 al 31 dicembre 1994, mentre dal 1 gennaio 1995 l'aliquota è del 2%. L'anzianità massima utile coincide con quella che consente di raggiungere il 100% della retribuzione pensionabile, tenendo conto delle tre fasce temporali di rendimento (3%, 2,50% e 2%) e dei criteri di arrotondamento già richiamati. Anche qui sono riportati esempi per determinare il residuo necessario e la data di maturazione del massimo pensionistico.
Fondo telefonici e Fondo elettrici
Per il Fondo telefonici si applicano le regole generali sulla determinazione dell'anzianità massima utile, fissata in 35 anni, 6 mesi e 1 giorno, pari a 36 anni, con pensione pari a tanti quarantesimi quanti sono gli anni di iscrizione entro il limite del 90% della retribuzione. Per il Fondo elettrici, invece, la disciplina speciale prevede un massimo di 35 anni di contribuzione e la pensione è pari a tanti trentacinquesimi dell'88% della retribuzione annua pensionabile; per questo Fondo non opera l'individuazione di un'anzianità massima utile diversa, perché non sono computabili le contribuzioni oltre il trentacinquesimo anno.
Istruzioni operative e comunicazioni alle aziende
Le istruzioni operative per la liquidazione delle quote di pensione con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 saranno impartite successivamente attraverso le procedure in uso per ciascun Fondo. La circolare dispone inoltre che il contenuto venga portato con massima urgenza a conoscenza delle aziende interessate, in relazione agli adempimenti connessi all'accertamento, riscossione e recupero dei contributi dovuti ai Fondi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 25 lug 1995Circolare numero 204 del 25-7-1995
- Circolare · 25 lug 1995Circolare numero 205 del 25-7-1995
- Circolare · 25 lug 1995Circolare numero 207 del 25-7-1995
- Circolare · 25 lug 1995Circolare numero 208 del 25-7-1995
- Circolare · 27 lug 1995Circolare numero 209 del 27-7-1995
- Circolare · 28 lug 1995Circolare numero 211 del 28-7-1995
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →