Sentenza del 20/07/2015 n. 6563 - Comm. Trib. Prov. Milano
FINANZA LOCALE - IRAP - Diniego di rimborso - Attività di dottore forestale - Impiego di beni strumentali che non eccedono il minimo indispensabile - Limitata presenza di collaborazione occasionale altrui - Autonoma organizzazione - Non sussiste - Illegittimità diniego - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl diniego di rimborso è stato ritenuto illegittimo, poiché l'impiego di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e il ricorso sporadico e marginale al lavoro altrui non dimostrano l'esistenza di un'autonoma organizzazione. L'IRAP versata è stata quindi considerata non dovuta e il contribuente ha diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il diniego di rimborso dell'IRAP, sostenendo che la propria attività professionale non fosse svolta con un'autonoma organizzazione tale da integrare il presupposto impositivo. Per l'esercizio dell'attività utilizzava beni strumentali ordinari e indispensabili, quali un computer, un'autovettura ad uso personale e professionale e un telefono cellulare, avvalendosi inoltre in maniera molto limitata e occasionale della collaborazione di terzi.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP è dovuta dal professionista solo quando l'attività è autonomamente organizzata, ossia quando il contribuente si avvale di una struttura o di risorse ulteriori rispetto agli strumenti minimi necessari per svolgere personalmente la professione.
Massime di principio
- Il semplice possesso o utilizzo di strumenti ordinari, come computer, telefono e autovettura, non determina di per sé l'esistenza di un'autonoma organizzazione, se tali beni sono quelli normalmente necessari per l'attività professionale.
- La collaborazione di terzi non esclude automaticamente il diritto al rimborso, quando è occasionale, limitata e non costituisce una struttura stabile o significativa a supporto del professionista.
- Per valutare l'assoggettamento a IRAP occorre considerare in concreto la dimensione e l'organizzazione dell'attività, verificando se esistano beni, personale o mezzi eccedenti il minimo indispensabile.
- In situazioni analoghe, il contribuente può contestare il diniego di rimborso dimostrando l'assenza di una struttura organizzata autonoma e documentando la natura essenziale dei beni impiegati e la marginalità dell'eventuale lavoro altrui.
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