Cassazione Civile, Ordinanza n. 27351/2024 del 22/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La società contribuente ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, contestando innanzitutto la nullità o inesistenza della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, perché effettuata via PEC da un indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri e, inoltre, perché non sarebbero stati prodotti gli originali degli atti notificati. Con il primo motivo ha denunciato anche omesso esame di fatti decisivi, abuso di diritto e abuso dei poteri istruttori, nonché violazione dell'art. 111 Cost. Con il secondo motivo ha lamentato che la CTR non si fosse pronunciata sul disconoscimento di tutta la documentazione esibita dall'agente della riscossione, in particolare cartelle e relate di notifica. La Cassazione ha però rilevato, da un lato, che l'uso di un indirizzo PEC istituzionale del mittente non iscritto nei pubblici elenchi non determina nullità della notifica se il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze su provenienza e oggetto; dall'altro, che le ulteriori doglianze erano inammissibili perché nuove, non risultando trattate nella sentenza impugnata e non essendo stato specificamente indicato dove e come fossero state dedotte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto infondata la censura sulla pretesa nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle presupposte via PEC, affermando che l'irregolarità dell'indirizzo del mittente non integra nullità se non vi è incertezza su provenienza e oggetto e se il destinatario ha potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre dichiarato inammissibili le restanti doglianze, relative al disconoscimento della documentazione e alla mancata pronuncia su tali eccezioni, perché questioni nuove non risultanti dalla decisione impugnata e non adeguatamente localizzate negli atti di merito. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, co.1, n.5, c.p.c."
La censura ex n. 5 è stata reputata inammissibile in presenza dei presupposti della doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ."
La doglianza è stata esaminata nei limiti in cui denunciava un error in iudicando, ma è stata poi dichiarata inammissibile per novità della questione.
art. 210 c.p.c.
"omesso reiterato diniego alla richiesta di ordine ex art.210 c.p.c."
Richiamato dalla parte ricorrente come fondamento di un preteso abuso di poteri istruttori; la Corte non vi ha riconosciuto una decisività autonoma.
art. 111 Cost.
"violazione art. 111 cost."
Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla regolarità della notificazione e sul corretto esercizio del potere decisorio, ma senza accoglimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"sussistono i presupposti processuali... per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
"inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228"
È la norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo PEC effettuata da un indirizzo istituzionale del mittente non iscritto nei pubblici registri non è nulla se, in concreto, ha consentito al destinatario di comprendere con certezza provenienza e oggetto dell'atto e di svolgere pienamente le difese.
- In materia di notificazioni digitali, la maggiore rigidità formale riguarda soprattutto l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, mentre per il mittente è sufficiente che l'atto provenga da un indirizzo idoneo a garantirne la riconoscibilità e la riferibilità.
- Una questione giuridica che presuppone accertamenti di fatto non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare di averla dedotta nei gradi di merito e indicare specificamente in quale atto ciò sia avvenuto.
- La deduzione di omessa pronuncia o di mancato esame di un disconoscimento documentale è inammissibile se non specifica quali documenti siano stati contestati, in quali parti e con quali modalità, e se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. incontra un limite di inammissibilità, salvo che il ricorrente non individui un effettivo vizio rilevante nei ristretti confini consentiti dalla norma.
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