Ordinanza n. 2894/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -delle graduatorie nazionali per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l’A.A. 2025/2026, pubblicata l’8 gennaio 2026 e dei successivi adeguamenti e scorrimenti; -del D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 e di ogni altro decreto attuativo recante le modalità e i contenuti delle prove di ammissione e l’organizzazione del c.d. “semestre filtro” per l’anno accademico 2025/2026; -dei verbali delle Commissioni di vigilanza e d’esame relativi allo svolgimento delle prove, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; con domanda di risarcimento danni; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 aprile 2026: - del provvedimento del 28 gennaio 2026 recante mere integrazioni e modifiche alla graduatoria dell’8 gennaio 2026, già impugnata col ricorso principale, ai fini della completa delibazione della causa già pendente innanzi a codesto Tribunale; nonché per l’immediato accertamento del diritto, già in via cautelare, data l’urgenza di provvedere, delle ricorrenti ad essere immediatamente ammesse ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, così da poter frequentare subito le lezioni e i corsi di appartenenza nelle sedi prescelte; e in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione a risarcire, ex art. 30 c.p.a., in forma specifica o per equivalente il danno subito dalle ricorrenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina Veterinaria per l'anno accademico 2025/2026, disciplina del semestre filtro e degli esami, nonché successive modifiche e integrazioni della graduatoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato le graduatorie nazionali, il d.lgs. n. 71/2025, i decreti ministeriali attuativi, i verbali delle prove e gli atti connessi, chiedendo anche l'ammissione cautelare ai corsi e il risarcimento del danno. Hanno contestato, tra l'altro, il mutamento sopravvenuto delle regole di formazione della graduatoria mediante il d.m. n. 1115/2025, che ha consentito l'inserimento anche di candidati privi di tre sufficienze, con recupero di voti rifiutati e punteggi differenziati; la violazione dell'affidamento, della parità di trattamento, della par condicio, dell'imparzialità e della ragionevolezza; l'illegittimità dell'utilizzo non immediato di tutti i posti disponibili e della limitazione degli scorrimenti; la disomogeneità delle attività didattiche tra Atenei; irregolarità nello svolgimento delle prove; nonché la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. Le ricorrenti sostenevano inoltre che, se le regole fossero state conosciute ab origine, avrebbero potuto organizzare diversamente la preparazione. Il giudice ha rilevato che le ricorrenti non avevano dimostrato la prova di resistenza, non indicando in quale misura l'eliminazione o la modifica delle regole contestate avrebbe consentito loro di raggiungere una posizione utile per l'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente una prognosi favorevole sulle censure. Il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025 è stato ritenuto non manifestamente irragionevole perché amplia la platea degli ammessi, ma ordina i candidati secondo fasce progressive, mantenendo prioritari coloro che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie e graduando gli altri in relazione al grado di prossimità a tali condizioni. Tale sistema tutela l'affidamento, la parità di trattamento e la par condicio, poiché tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e la modifica ha inciso soltanto sulla successiva valorizzazione dei risultati, non sui programmi, sulle prove o sui criteri di valutazione. È stata ritenuta coerente anche la preferenza accordata a chi aveva accettato una sufficienza al primo appello rispetto a chi l'aveva rifiutata e l'aveva recuperata dopo un esito non utile al secondo appello. Il giudice ha ravvisato nell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025 la base normativa per disciplinare ministerialmente la rinuncia ai voti e la formazione della graduatoria, escludendo in questa fase una violazione della legge o un eccesso di delega. La mancata ammissione delle ricorrenti è stata ricondotta ai risultati conseguiti negli esami e non a un vizio della procedura; inoltre, la prospettazione secondo cui una diversa conoscenza delle regole avrebbe consentito una diversa preparazione è stata giudicata ipotetica e non dimostrativa. La scelta di non assegnare immediatamente ogni posto residuo mediante ulteriori scorrimenti è stata considerata prima facie compatibile con le esigenze organizzative e didattiche del nuovo sistema, anche in ragione dei possibili trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. Le censure sulla disomogeneità didattica sono state ritenute attinenti alla discrezionalità tecnica e non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico; quelle sulle irregolarità delle prove sono state giudicate generiche. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e deposito della prova degli adempimenti entro i termini stabiliti, a pena di improcedibilità. Le ricorrenti sono state condannate alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione e l'ammissione cautelare.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalle ricorrenti per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, senza che la relativa domanda sia stata accolta nella fase cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alla disciplina ministeriale la regolazione della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
d.lgs. n. 71/2025
Stabilisce che l'ammissione al secondo semestre dipende dal conseguimento dei crediti formativi previsti e dalla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria e i criteri uniformi per il conseguimento dei crediti.
d.m. n. 418/2025
Individua le regole originarie del semestre filtro, fondate sul conseguimento di una valutazione almeno sufficiente in tutte e tre le materie senza recupero di voti rifiutati.
d.m. n. 1115/2025
Introduce un sistema articolato per fasce e sezioni, consentendo l'inserimento in graduatoria anche di candidati con almeno una sufficienza e disciplinando il recupero dei voti rifiutati, con punteggi differenziati e attività di recupero dei crediti.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l'individuazione nominativa dei destinatari.
Massime di principio
- Una modifica sopravvenuta delle regole di formazione di una graduatoria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando non incide sulle prove già svolte, sui programmi o sui criteri di valutazione, ma disciplina soltanto la successiva valorizzazione dei risultati mediante un sistema progressivo che preservi la posizione di chi ha soddisfatto le condizioni originarie e ordini gli altri candidati in base al grado di prossimità a tali condizioni.
- La tutela dell'affidamento e della par condicio impone che l'ampliamento postumo della platea dei candidati collocabili in graduatoria non equipari integralmente situazioni diverse, ma mantenga una priorità per chi ha agito conformemente alle regole originarie e differenzi il trattamento di chi accede in forza della deroga sopravvenuta.
- La scelta ministeriale di disciplinare la formazione di una graduatoria nazionale e il recupero di crediti o votazioni nell'ambito di una riforma legislativa può rientrare nella discrezionalità tecnica attuativa, purché non modifichi i presupposti sostanziali stabiliti dalla legge per l'ammissione al percorso successivo.
- Anche in sede cautelare il ricorrente deve fornire una prova di resistenza, indicando concretamente come l'eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato un risultato utile, quale una posizione in graduatoria sufficiente per l'ammissione; una contestazione astratta delle regole non dimostra l'interesse concreto all'annullamento.
- La diversa conoscenza ex post delle regole della selezione non dimostra, da sola, che il candidato avrebbe conseguito un risultato utile adottando una diversa strategia di preparazione, trattandosi di una prospettazione ipotetica e controfattuale.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è oggettivamente sommamente difficile, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, ma la pubblicazione deve identificare nominativamente i destinatari e rispettare le modalità e i termini fissati dal giudice, altrimenti il ricorso può diventare improcedibile.
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