Cassazione Civile, Sentenza n. 4712/2021 del 22/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il curatore aveva chiesto, ai sensi dell'art. 147, quinto comma, legge fallimentare, l'estensione della procedura concorsuale aperta per Centro Arredo Line a più società ritenute parte di una "supersocietà di fatto". Controversia sulla competenza territoriale: il Tribunale di Teramo (che aveva dichiarato il fallimento di una delle società) riteneva applicabile il criterio di cui all'art. 9 legge fall. e quindi incompetente, individuando il luogo decisionale nella residenza del soggetto che dirigeva il gruppo (Ascoli Piceno); il Tribunale di Ascoli Piceno e il P.G. sostenevano invece che per l'estensione dovesse applicarsi l'art. 147 (e i criteri dell'art. 148) come norma speciale determinante la competenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato competente il Tribunale di Teramo, affermando che l'estensione del fallimento (anche nel caso di supersocietà di fatto) è disciplinata dall'art. 147 legge fall. e che, per effetto del principio di concentrazione/prevenzione, la domanda di estensione deve essere proposta al tribunale presso il quale è già pendente la procedura concorsuale. La Corte ha escluso l'applicabilità del criterio territoriale di cui all'art. 9 legge fall. in questa ipotesi, richiamando la finalità di concentrazione delle procedure e la previsione di nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore (art. 148).
Norme richiamate
La norma disciplina l'estensione del fallimento e, nell'interpretazione della Corte, dev'essere applicata anche ai casi di supersocietà di fatto; stabilisce la regola speciale che prevale sul criterio generale di competenza territoriale (prevenzione verso il tribunale che ha già aperto la procedura).
Conferma la connessione delle procedure previste dall'art. 147 e la conseguente nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore per le procedure connesse, a sostegno della concentrazione presso un unico tribunale.
La Corte ha ritenuto che il criterio territoriale generale previsto dall'art. 9 non sia applicabile nei casi di estensione disciplinati dall'art. 147, perché quest'ultimo è norma speciale che determina la competenza in deroga.
Richiamato nel senso che la regola della prevenzione (concentrazione della controversia presso il tribunale previamente adito) trova applicazione, coerentemente con l'art. 147 in materia concorsuale.
Richiamato per spiegare perché la figura dell'accessorietà non può giustificare la devoluzione della competenza tra soggetti differenti; l'accessorietà richiede identità di soggetti e non sussiste tra procedimenti distinti per soggetti diversi.
Massime di principio
- In caso di richiesta di estensione del fallimento ai sensi dell'art. 147 (anche per supersocietà di fatto), la competenza territoriale si determina dal criterio di prevenzione: la domanda va proposta al tribunale che ha già dichiarato il fallimento.
- L'art. 147 è norma speciale che prevale sul criterio generale di territorialità previsto dall'art. 9 legge fallimentare nelle ipotesi di estensione; dunque non conta il luogo di direzione effettiva del gruppo quando è già pendente una procedura.
- Le ipotesi di supersocietà di fatto rientrano nella disciplina dell'estensione prevista dall'art. 147: sussiste la possibilità di connessione delle procedure e la necessità di concentrazione del procedimento per evitare pluralità di giudizi separati.
- Quando le procedure sono connesse ai sensi dell'art. 147, si procede con nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore (art. 148), a conferma dell'esigenza di gestione coordinata delle masse passive.
- La teoria dell'accessorietà non è idonea a giustificare la devoluzione della competenza tra procedimenti riguardanti soggetti differenti; per situazioni soggettivamente distinte prevale la regola della prevenzione disciplinata dal codice e dalla normativa fallimentare.
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