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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1352/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (motivazione apparente) e ha accolto il ricorso. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte tributaria regionale di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame. Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti. Spese del giudizio di cassazione a carico dell'Agenzia.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva confermato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate relativo all'anno d'imposta 2005 nei confronti della società (riprese di ricavi non dichiarati, contabilizzazione IVA irregolare, omesso versamento IVA, indebita detrazione di interessi passivi, plusvalenze non dichiarate, quote di ammortamento indeducibili) e, per i soci, maggior reddito da partecipazione. Il ricorso per cassazione deduce, in particolare, la motivazione apparente della sentenza di appello e la mancata spiegazione dei passaggi logico-giuridici che avrebbero giustificato la conferma dell'accertamento (contestazioni relative alla ricostruzione induttiva o mista dei ricavi, mancata indicazione della percentuale di costi, omissione di valutazione di documenti probatori e assenza delle presunzioni con i requisiti di gravità, precisione e concordanza).

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, n. 4 e n. 3)

    Fondamento giuridico del ricorso in cassazione per vizi di motivazione (n. 4) e per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (n. 3). La Corte ha applicato l'art. 360 per sindacare la motivazione della sentenza impugnata, ritenendola apparente.

  • art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiesto nella doglianza per la mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella decisione di appello; la Corte ha ravvisato carenza motivazionale in relazione a tali esigenze.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato tra le norme processuali rilevanti in tema di motivazione e decisione; la sentenza impugnata è stata censurata per non aver esplicitato i passaggi decisionali richiesti dalle norme processuali.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma del processo tributario richiamata rispetto all'adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto nella sentenza; la Corte ha ritenuto il vizio di motivazione anche alla luce delle esigenze del processo tributario.

  • artt. 39 e 42 DPR 29 settembre 1973, n. 600

    Norme tributarie afferenti alla determinazione del reddito e agli accertamenti induttivi; erano richiamate nel ricorso in relazione alla metodologia di ricostruzione dei ricavi (criticata come mista e non adeguatamente motivata).

  • artt. 55 e 56 DPR 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme in materia di IVA e presunzioni di operazioni non contabilizzate; richiamate dal ricorrente nel censurare la ricostruzione IVA operata dall'Ufficio e confermata dalla CTR senza adeguata motivazione.

  • artt. 15 e 39 (secondo comma) DPR 600/1973 e art. 92 DPR 917/1986 (TUIR)

    Richiamate in relazione ai criteri e ai presupposti per l'accertamento induttivo e per la determinazione del reddito d'impresa; il ricorrente lamentava incertezza nei presupposti usati dall'Ufficio (es. esistenza di una distinta di giacenze iniziali) e mancata determinazione di parametri essenziali.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiesto in relazione all'onere di valutazione delle prove documentali; il ricorrente denunciava omissione di esame di documenti provanti la sua tesi.

  • art. 39, primo comma, lett. d) DPR 600/1973 e art. 2729 cod. civ.

    Richiamati rispetto ai requisiti delle presunzioni di legge e all'onere della prova; il ricorrente sosteneva che l'accertamento non si fondava su presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza.

  • Giurisprudenza: Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016 (e Cass. n. 13977 del 23/05/2019)

    Principio secondo cui la motivazione è 'apparente' se, pur formalmente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione: se le argomentazioni sono oggettivamente insufficienti a descrivere il ragionamento del giudice, la sentenza è nulla per 'error in procedendo'. La Corte ha applicato tale principio nel caso specifico.

Massime di principio

  • La motivazione delle decisioni giudiziarie deve esporre chiaramente i passaggi logico-giuridici che collegano le risultanze probatorie alla conclusione: una motivazione apodittica o meramente assertoria può essere annullata in cassazione per 'motivazione apparente'.
  • Nel contenzioso tributario, quando l'Ufficio opera una ricostruzione induttiva o una metodologia mista (induttiva e analitico-induttiva), il giudice deve specificare i presupposti, i criteri e i calcoli che giustificano la quantificazione del reddito: l'assenza di tali spiegazioni rende l'accertamento vulnerabile.
  • Le presunzioni su cui si fondano gli accertamenti devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la mera affermazione della loro esistenza, priva di elementi che ne dimostrino tali requisiti, non è sufficiente.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a riaffermare la legittimità della decisione dell'Ufficio senza riprodurre e confutare in modo adeguato le ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado che ha annullato l'accertamento: occorre un confronto motivato delle rispettive argomentazioni.
  • Se la motivazione è assorbente rispetto ai restanti profili dedotti, la Corte di cassazione può accogliere il ricorso limitatamente al vizio di motivazione e rinviare la controversia per un nuovo esame, evitando di entrare nel merito sostitutivo della valutazione di fatto.

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