Sentenza del 20/07/2015 n. 4289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Avviso di accertamento per l'omesso versamento dell'imposta di registro per il rinnovo di un contratto di locazione - Presunzione di rinnovo per omesso versamento dell'imposta di risoluzione - Omessa comunicazione di cessazione del contratto per errore - Versamento imposta registro per il nuovo contratto - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per il presunto omesso versamento dell’imposta di registro dovuta per il rinnovo di un contratto di locazione. L’Amministrazione aveva ritenuto configurabile il rinnovo sulla base dell’omesso versamento dell’imposta di risoluzione e della mancata comunicazione all’Ufficio della cessazione del contratto. Il contribuente ha sostenuto, invece, che il contratto originario era stato risolto, che la mancata comunicazione della risoluzione era dovuta a un errore e che, successivamente, era stato stipulato un nuovo contratto, per il quale l’imposta di registro era stata regolarmente versata.
La decisione
Il Collegio ha accolto l’appello del contribuente e ha annullato l’avviso di accertamento. Ha ritenuto che l’omesso versamento dell’imposta dovuta per la risoluzione e l’omessa comunicazione della cessazione non fossero sufficienti a fondare la pretesa relativa al rinnovo del contratto, soprattutto considerando la stipula di un nuovo contratto e il pagamento della relativa imposta di registro. L’eventuale imposta di risoluzione non versata avrebbe potuto costituire oggetto di una distinta pretesa tributaria, ma non giustificava l’avviso impugnato.
Norme richiamate
Disciplina dell’imposta di registro sui contratti di locazione
La pretesa tributaria deve riferirsi all’effettiva operazione imponibile. La mancata comunicazione della risoluzione e il mancato pagamento della relativa imposta non consentono automaticamente di qualificare il rapporto come rinnovato, quando risulti che il contratto è stato risolto e ne è stato stipulato uno nuovo con pagamento dell’imposta dovuta.
Massime di principio
- L’omessa comunicazione della cessazione di un contratto di locazione può comportare conseguenze fiscali, ma non determina automaticamente la presunzione assoluta di rinnovo ai fini dell’imposta di registro.
- L’Amministrazione finanziaria deve individuare correttamente il presupposto dell’imposta e non può fondare una pretesa per rinnovo su fatti che, al più, riguardano l’omesso pagamento dell’imposta di risoluzione.
- Quando dopo la cessazione di un contratto viene stipulato un nuovo contratto e l’imposta di registro viene regolarmente pagata, tale circostanza può dimostrare l’assenza di un rinnovo del precedente rapporto.
- Eventuali omissioni fiscali relative alla risoluzione del contratto devono essere contestate mediante una specifica e distinta pretesa tributaria, nel rispetto della corrispondenza tra contestazione, presupposto impositivo e importo richiesto.
- La prova documentale della risoluzione, della stipula del nuovo contratto e del pagamento dell’imposta è particolarmente rilevante per contestare un avviso fondato su una presunzione di rinnovo.
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