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Circolare

Circolare numero 137 del 26-11-2020

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum previste dal decreto-legge n. 137 del 2020 - in continuità con le misure di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020 - a favore delle categorie di lavoratori già beneficiari dell’indennità onnicomprensiva di cui all’articolo 9 del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nonché di indennità onnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l'erogazione di una indennità una tantum di 1.000 euro prevista dall'art.15 del D.L. n.137/2020 a diverse categorie di lavoratori (già beneficiari dell'art.9 D.L. n.104/2020 e nuove categorie indicate nei commi 2,3,5 e 6), ne definisce i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda, i vincoli di cumulabilità/incompatibilità, il finanziamento e le istruzioni contabili per l'INPS.

Erogazione indennità onnicomprensiva di cui all'art.15 del decreto‑legge 28 ottobre 2020, n.137 (Ristori)

Punti principali

Importo e destinatari

Indennità una tantum di importo pari a 1.000 euro rivolta: a) ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'art.9 del D.L. n.104/2020 (pagamento automatico INPS); b) a varie categorie che non hanno ancora fruito dell'art.9: lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione nel turismo, stagionali di altri settori, intermittenti, autonomi occasionali, incaricati alle vendite a domicilio, lavoratori a tempo determinato nel turismo, lavoratori dello spettacolo.

Requisiti generali di accesso

Per molte categorie è richiesto aver cessato involontariamente il rapporto tra il 1/1/2019 e il 29/10/2020 e aver svolto almeno 30 giornate di lavoro nel periodo indicato; divieti: titolarità di trattamento pensionistico diretto alla data prevista, o in alcuni casi altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o NASpI (per i lavoratori stagionali del turismo/somministrazione). Specifiche diverse per autonomi occasionali (iscrizione Gestione separata entro 17/3/2020 con almeno 1 contributo) e per lavoratori dello spettacolo (soglie contributive e limiti di reddito).

Requisiti e limiti per categorie particolari

Lavoratori dello spettacolo: indennità per chi ha almeno 30 giornate (reddito 2019 ≤50.000€) o almeno 7 giornate (reddito 2019 ≤35.000€). Incaricati vendite a domicilio: reddito 2019 >5.000€, partita IVA attiva e iscrizione Gestione separata al 29/10/2020. Lavoratori a tempo determinato turismo: requisiti cumulativi su 2018 e 2019 e almeno 30 giornate complessive.

Presentazione della domanda e termini

I già beneficiari dell'art.9 non devono ripresentare domanda (pagamento automatico INPS). Gli altri devono presentare domanda telematica all'INPS (portale, Patronati o Contact Center). Termine iniziale 30/11/2020 non decadenziale: proroga di fatto consentita fino al 18/12/2020 per la presentazione delle domande.

Canali di accesso e autenticazione

Accesso esclusivamente online tramite credenziali: SPID livello 2+, CIE, CNS o PIN INPS (non più rilasciati nuovi PIN dopo 1/10/2020). Assistenza anche via Contact Center (803164 fisso; 06 164164 mobile).

Verifiche documentali per i lavoratori in somministrazione

Istruttoria centralizzata con controllo UniSomm; se negativo la domanda va in preavviso di reiezione con possibilità di produrre documentazione (contratto, lettera di assegnazione, certificazione datore/agenzia di somministrazione con periodo e ragione sociale) per riesame dalle strutture territoriali.

Regime fiscale, contribuzione e prestazioni collegate

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR; non è riconosciuta contribuzione figurativa né diritto all'assegno per il nucleo familiare durante il periodo di fruizione.

Incompatibilità e cumulabilità

Le indennità tra loro non sono cumulabili né con il Reddito di emergenza; non cumulabili con altre indennità COVID analoghe o specifiche (pescatori, marittimi ecc.). Regole speciali con Reddito di cittadinanza: se RDC in nucleo e importo <1.000€ si integra il RDC fino a 1.000€ invece di erogare l'indennità. Compatibilità: in vari casi compatibili con NASpI, DIS-COLL, indennità agricola e assegno ordinario di invalidità; limiti per lavoro occasionale (≤5.000€/anno).

Finanziamento, monitoraggio e limiti di spesa

Spesa complessiva disponibile per il 2020 pari a 550 milioni di euro. INPS monitora il rispetto del limite e comunica Ministero del Lavoro e MEF; in caso di scostamenti non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

Istruzioni contabili e pagamenti

Dettaglio dei conti GAU per l'imputazione degli oneri (GAU30254, GAU30257, GAU30266, GAU30267, GAU30268, GAU30269, GAU30256, GAU30259 ecc.), uso della procedura Pagamenti accentrati, conti per debiti e recuperi indebitamente erogati e modalità di rilevazione a consuntivo. Variazioni al piano dei conti nell'allegato.

Strumenti di tutela

Avverso i provvedimenti dell'INPS è possibile proporre azione giudiziaria.

Testo integrale

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