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Sentenza

Sentenza del 23/06/2016 n. 4134 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Tributi diretti - Redditi non dichiarati - Elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza - Accertamento reddito - Amministrazione - Ammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che l'Amministrazione fiscale può procedere ad accertamento parziale e limitarsi ad accertare il reddito non dichiarato o il maggior reddito imponibile risultante dagli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza. L'accertamento è quindi ammissibile anche se riguarda soltanto specifiche componenti reddituali emerse dai controlli, senza necessità di una revisione integrale della dichiarazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'ammissibilità dell'accertamento parziale dei tributi diretti quando l'Amministrazione finanziaria dispone di elementi raccolti dalla Guardia di Finanza dai quali risultano l'esistenza di un reddito non dichiarato oppure un maggior ammontare di un reddito dichiarato solo parzialmente. Il punto centrale è stabilire se l'Amministrazione possa limitarsi ad accertare il reddito o il maggior reddito imponibile risultante da tali elementi, senza procedere a una ricostruzione complessiva della posizione fiscale del contribuente.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento parziale dei tributi diretti

    Consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare specifiche componenti del reddito sulla base di elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di redditi non dichiarati o il maggior ammontare di redditi dichiarati parzialmente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 1057/2006

    Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza possono legittimare un accertamento parziale limitato al reddito o al maggior reddito imponibile risultante dai controlli.

Massime di principio

  • L'Amministrazione finanziaria può effettuare un accertamento parziale quando dispone di elementi concreti e specifici che evidenziano redditi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore.
  • Non è necessario che l'accertamento riguardi l'intera situazione fiscale del contribuente: può concentrarsi sulle sole componenti reddituali emerse dall'attività di controllo.
  • Gli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza possono costituire una base idonea per l'accertamento, purché siano utilizzabili e sufficientemente probanti.
  • In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe contestare non la semplice parzialità dell'accertamento, ma l'insufficienza, l'inattendibilità o l'errata interpretazione degli elementi posti a suo fondamento.

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