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Sentenza

Sentenza n. 60/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 391/2023 pubblicata il 5/9/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. R.G. 746/2023;

Giustizia amministrativa202500870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio annuale della carta elettronica del docente e il pagamento delle somme arretrate

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, n. 391/2023, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità pregresse, oltre interessi. Ha chiesto l'ottemperanza del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: al momento del deposito del ricorso era stata prodotta un'attestazione della Corte d'Appello di Firenze relativa alla mancata impugnazione della sentenza, anziché il certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale di Arezzo ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il certificato corretto è stato depositato soltanto il 16 dicembre 2025, oltre il termine perentorio dimidiato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente debba fornire la prova del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario di cui chiede l'esecuzione. L'attestazione di mancata impugnazione rilasciata dalla Corte d'Appello non equivale al certificato di passaggio in giudicato rilasciato dal giudice che ha pronunciato la sentenza, anche perché la stessa attestazione rimetteva al Tribunale di Arezzo la verifica dei termini e della regolarità delle notifiche. Poiché il certificato conforme è stato prodotto oltre il termine perentorio dimidiato applicabile al giudizio, la carenza documentale non poteva essere sanata tempestivamente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione era richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    l’azione per l’ottemperanza va proposta con ricorso, unitamente al quale deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    Per l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario è onere del ricorrente depositare la prova del suo passaggio in giudicato; il riferimento legislativo all'eventualità della prova riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.

  • art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario deve essere attestato dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il termine per il deposito della documentazione processuale nel rito applicabile è perentorio e, nel giudizio considerato, dimidiato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevata d'ufficio, quale il possibile difetto di prova del passaggio in giudicato.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Concorre a determinare il termine perentorio dimidiato applicabile al deposito degli atti e dei documenti nel giudizio trattato in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve fornire la prova del suo passaggio in giudicato; l'onere non è superato dalla mera attestazione di mancata impugnazione rilasciata da un diverso ufficio giudiziario.
  • La prova del passaggio in giudicato di una sentenza del giudice ordinario deve risultare dal certificato rilasciato dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha pronunciato la sentenza, secondo l'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
  • Il deposito tardivo del certificato di passaggio in giudicato, oltre il termine perentorio dimidiato previsto per il giudizio di ottemperanza, non sana la carenza documentale originaria e comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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