Cassazione Penale, Ordinanza n. 12444/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la proposizione dell'impugnazione da parte di un difensore non iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in Cassazione integra una causa di inammissibilità non sanabile successivamente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Il difensore di un condannato sottoposto alla detenzione domiciliare ha impugnato l'ordinanza del 27 agosto 2025 con cui il Magistrato di sorveglianza di Bari aveva revocato l'autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione. Il giudice di merito aveva riqualificato il reclamo originariamente proposto come ricorso per cassazione. In sede di legittimità, però, è stato rilevato che l'atto era stato presentato da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati davanti alla Corte di cassazione, con conseguente difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613 c.p.p. Il ricorrente non ha quindi potuto superare il rilievo preliminare sulla propria abilitazione, né la conversione del reclamo in ricorso ha potuto sanare l'originaria causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 613 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve essere proposto da difensore iscritto nell'albo speciale; la mancanza di tale requisito determina inammissibilità del gravame.
art. 568 c.p.p.
principio di conversione o di qualificazione giuridica dell'impugnazione
La qualificazione giuridica dell'impugnazione non può sanare l'originaria inammissibilità derivante dal difetto di legittimazione del difensore.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione.
- La conversione o riqualificazione dell'impugnazione non sana il difetto originario di legittimazione a proporre il ricorso, quando l'atto sia stato introdotto in violazione dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di abilitazione del difensore comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12371/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12373/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12399/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12413/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12418/2026 del 02/04/2026
- ordinanza_penale · 2 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 12420/2026 del 02/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →