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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03649/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il Comune aveva notificato alle comproprietarie avvisi di accertamento IMU per l'anno 2015, assumendo che l'area di loro proprietà fosse edificabile in seguito a una modifica della destinazione urbanistica intervenuta nel 2009. Le contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, in sostanza, di avere diritto all'esenzione IMU per attività agricola, almeno per una di esse qualificata come imprenditrice agricola professionale, e contestando il richiamo del giudice d'appello a precedenti decisioni relative ad annualità diverse. In cassazione articolavano tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la Corte territoriale avrebbe motivato per relationem richiamando sentenze precedenti, senza una reale autonoma valutazione e con carente esposizione degli elementi di fatto; 2) violazione del giudicato esterno, poiché le sentenze richiamate non sarebbero state tutte passate in giudicato e, comunque, riguarderebbero annualità precedenti e non tenerebbero conto dell'attività agricola successivamente intrapresa; 3) violazione delle norme sull'esenzione IMU per i terreni agricoli/IAP, assumendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'attività agricola e quindi il diritto all'esenzione anche per le comproprietarie che avevano concesso le quote in comodato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione per relationem è consentita, specie quando richiama sentenze note alle parti, anche se non passate in giudicato, e perché nel caso concreto la Corte di merito non si è limitata a un richiamo meramente formale ma ha condiviso le precedenti decisioni e svolto una autonoma valutazione sulle carenze probatorie relative all'anno d'imposta 2015. Ha respinto anche il secondo motivo, chiarendo che la sentenza impugnata non aveva fatto applicazione di un giudicato esterno, ma si era limitata a utilizzare precedenti tra le stesse parti e su beni e annualità vicine come supporto argomentativo; inoltre la disciplina sul valore venale del bene non impone al Comune un aggiornamento annuale dei valori e, comunque, la disposizione richiamata era successiva al periodo d'imposta controverso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'eventuale errore di richiamo normativo non incideva sulla sostanza della decisione, che era fondata sull'accertamento in fatto della mancata prova dell'attività agricola; inoltre è stata ritenuta irrilevante la dedotta tardività o tempestività della produzione documentale, in quanto la censura non scalfiva il decisum. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    consente la riunione dei ricorsi aventi ad oggetto questioni connesse.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è richiamato per la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, sia in tema di giudicato esterno sia in tema di esenzione IMU.

  • art. 1, comma 746, L. 160/2019

    la Corte osserva che la norma non impone al Comune un aggiornamento annuale dei valori e, comunque, è successiva al periodo d'imposta in contestazione.

  • art. 1, comma 749, L. 160/2019

    è richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'aggiornamento del valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ma la Corte esclude che ciò comporti un obbligo annuale di aggiornamento da parte del Comune nel caso concreto.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    è invocato dalle ricorrenti quale base normativa dell'esenzione IMU per i terreni agricoli/IAP, ma la Corte reputa decisiva la mancata prova dell'attività agricola.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente la condanna al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato nei presupposti di legge.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammissibile quando richiama atti o sentenze conosciuti dalle parti; se il giudice d'appello aderisce criticamente a precedenti decisioni e compie una valutazione autonoma del caso concreto, non ricorre motivazione apparente.
  • Nel giudizio tributario, il richiamo a sentenze precedenti tra le stesse parti e relative ai medesimi beni può essere utilizzato come argomento di conferma, senza che ciò integri necessariamente applicazione del giudicato esterno, soprattutto quando le annualità d'imposta sono diverse.
  • La contestazione in cassazione che miri a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile, perché il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
  • Quando la decisione di merito è fondata sull'accertamento in fatto della mancata prova di un presupposto agevolativo o esentativo, l'eventuale inesattezza del riferimento normativo non è decisiva se non incide sulla ratio decidendi.
  • L'agevolazione fiscale collegata alla qualifica di imprenditore agricolo o alla destinazione agricola del bene richiede la prova rigorosa dei relativi presupposti; in difetto di prova dell'effettiva attività agricola, la pretesa esenzione non può essere riconosciuta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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