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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Campobasso che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo del 27/12/2025 relativo alla somma di euro 106.325 rinvenuta nell'abitazione coniugale. Il Procuratore eccepiva: (i) violazione di legge per l'esclusione del delitto di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e di truffa dalle imputazioni che giustificavano il sequestro; (ii) vizio di motivazione nella negazione del nesso di derivazione causale del denaro dal reato di truffa aggravata, per mancata prova di accesso ai conti della società, di accordi con il legale rappresentante della SATI s.p.a. e di effettive erogazioni da parte della Regione; (iii) violazione di legge nella qualificazione del sequestro come non equivalente e non diretto, sostenendo che dalle modalità di conservazione del denaro e dal comportamento della Marcucci durante la perquisizione si poteva desumere che si trattasse di cassa comune dei coniugi e quindi di profitto direttamente derivante dal reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'annullamento del decreto di sequestro: il denaro era stato ricollegato prevalentemente all'ipotesi di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non ai reati esclusi (art. 356 c.p. e truffa), la somma risultava di gran lunga superiore all'eventuale profitto contestato e l'analisi del taglio delle banconote era incompatibile con l'entità del presunto profitto, determinando l'insussistenza del nesso di derivazione causale. Inoltre la confisca per equivalente non era ammissibile alla stregua di quanto considerato dal Tribunale. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta esente da vizi tali da autorizzare la riforma in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata quale base del decreto di sequestro preventivo emesso dal Pubblico Ministero; la Corte ha valutato l'adeguatezza del presupposto per il sequestro ai sensi di tale articolo.

  • artt. 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.

    Previsione procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza delle parti e senza trattazione orale, come avvenuto nel procedimento.

  • art. 646 c.p.

    Articolo relativo all'appropriazione indebita: il Tribunale ha ritenuto che, rispetto alle imputazioni provvisorie, si potesse giustificare il sequestro solo con riferimento a questo reato e ne ha valutato l'idoneità rispetto all'entità del denaro rinvenuto.

  • art. 356 c.p.

    Articolo sulla frode nelle pubbliche forniture: il Tribunale ha escluso la sussistenza di tale delitto rispetto ai fatti contestati, decisione poi contestata dal Procuratore ma ritenuta sufficientemente motivata dalla Cassazione.

  • artt. 240 e 240-bis cod. pen.

    Riferimento normativo utilizzato per argomentare l'inammissibilità della confisca per equivalente rispetto all'art. 646 c.p.; il Tribunale ha ritenuto che l'appropriazione indebita non rientrasse tra i delitti che consentono la confisca per equivalente secondo tali disposizioni.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo del denaro rinvenuto in un'abitazione coniugale richiede una convincente dimostrazione del nesso di derivazione tra la somma e il profitto del reato: se l'ammontare o le modalità di conservazione sono incompatibili con il profitto contestato, il sequestro può essere annullato.
  • La qualificazione del reato rilevante incide sulla possibilità di adottare misure di confisca diretta o per equivalente: occorre verificare espressamente se la fattispecie incriminatrice consente la confisca per equivalente.
  • Censure in Cassazione contro ordinanze su sequestri preventivi sono ammesse solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; una diversa valutazione delle stesse prove non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso.
  • La mera condotta difensiva o il comportamento del proprietario al momento della perquisizione non bastano, di regola, a stabilire la pertinenzialità o la derivazione diretta del denaro dal reato senza ulteriori riscontri probatori.
  • Per giustificare il sequestro di somme ingenti trovate in ambito familiare è importante l'istruttoria che dimostri accessi ai conti, flussi finanziari riconducibili al reato o collegamenti contrattuali/erogativi che spieghino l'origine delle somme.

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