Sentenza n. 11433/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DEL RILASCIO DEL VISTO PER LAVORO SUBORDINATO (DECRETO FLUSSI 2024).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del rilascio del visto per lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a New Delhi che aveva rifiutato il rilascio del visto per lavoro subordinato. Dal testo non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti con il ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito dell'istruttoria e prima della decisione, l'Amministrazione ha rilasciato il visto in autotutela.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il rilascio del visto in autotutela ha eliminato il provvedimento lesivo e soddisfatto l'interesse sostanziale del ricorrente. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione sulla base della soccombenza virtuale, ritenuta riferibile al MAECI, e liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Norme richiamate
ex art. 60 cod. proc. amm.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Le disposizioni sono richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rilascia in autotutela il titolo o il provvedimento richiesto dal ricorrente, determinando il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a un intervento amministrativo satisfattivo, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe presumibilmente prevalso nel merito.
- Il rilascio in autotutela del visto richiesto elimina l'interesse alla decisione di annullamento del precedente diniego e non comporta, di per sé, l'accoglimento formale del ricorso.
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