L.R. Marche 18/2011
Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24: Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza in Marche le funzioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, modificando la l.r. 24/2009 e attribuendo i compiti all’ATA. Prevede un Piano straordinario d’ambito in fase transitoria, il subentro nei rapporti dei consorzi obbligatori, regole sul personale e la continuità dei servizi fino all’attivazione del nuovo assetto.
Attribuzione delle funzioni del servizio rifiuti urbani all’ATA e adeguamento della disciplina regionale dei rifiuti
Attribuzione delle funzioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
La legge regionale delle Marche interviene sulla disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani, modificando la l.r. 24/2009 e trasferendo le funzioni operative all’ATA. Il provvedimento disciplina anche la fase transitoria necessaria al passaggio dal precedente assetto dei consorzi obbligatori al nuovo sistema d’ambito.
Ambito della riforma e assetto istituzionale
La disciplina aggiorna vari articoli della l.r. 24/2009 e sostituisce il riferimento alle Autorità d’ambito con l’ATA nei testi regionali e negli atti amministrativi e normativi regionali. La riforma incide sull’organizzazione del servizio di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché sulla governance di ambito.
Piano straordinario d’ambito e programmazione transitoria
Nelle more dell’adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti al quadro statale, l’Assemblea legislativa regionale deve approvare, entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge, i criteri per la redazione di un Piano straordinario d’ambito. Sulla base di tali criteri, l’ATA adotta il Piano straordinario entro quattro mesi dalla loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale.
Il Piano è approvato secondo le procedure dell’articolo 10 della l.r. 24/2009, come sostituito, per quanto compatibili. La Regione ne verifica la conformità ai criteri regionali, al Piano regionale vigente e ai piani provinciali di gestione dei rifiuti.
Decorrenza delle funzioni dell’ATA e subentro nei rapporti
L’attribuzione all’ATA delle funzioni previste dalla nuova disciplina decorre dalla stipula della convenzione richiamata dalla legge. Da quel momento l’ATA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dei consorzi obbligatori istituiti dalla l.r. 28/1999.
Continuità del servizio e gestione operativa
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, gestiscono i servizi di rifiuti urbani e assimilati continuano ad assicurarli fino all’effettiva attivazione del servizio secondo il nuovo assetto. Fino alla decorrenza della nuova attribuzione delle funzioni, alcuni adempimenti restano in capo ai Comuni, ai loro consorzi o ai soggetti gestori del servizio.
Personale e regole sul trasferimento
L’esercizio delle funzioni è garantito mediante il personale dei consorzi obbligatori trasferito secondo le modalità previste dalla l.r. 24/2009, nonché con personale messo a disposizione dagli enti aderenti alla convenzione. I Presidenti dei consorzi devono ricognire, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i rapporti pendenti, le gestioni esistenti e i rapporti di lavoro.
Il trasferimento del personale avviene nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale; si applicano la disciplina degli enti locali sulla mobilità e l’articolo 2112 c.c. Le spese di personale indicate non sono computate ai fini del limite di spesa fino al riassorbimento tramite cessazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Regime transitorio delle norme vigenti
Le norme amministrative e tecniche sulla gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della legge restano efficaci fino all’adozione dei corrispondenti atti attuativi della nuova disciplina.
Abrogazioni e coordinamento normativo
Sono abrogate le disposizioni della l.r. 24/2009 incompatibili con la nuova legge, oltre a specifiche norme puntualmente indicate nel testo. I riferimenti alle Autorità d’ambito contenuti nella normativa regionale e negli atti regionali si intendono riferiti all’ATA.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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