Cassazione Penale, Sentenza n. 06868/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 15/10/2024 che aveva confermato la condanna per il reato di calunnia inflitta dal Tribunale di Oristano (sentenza 28/02/2022). Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 51, 59 e 368 c.p. sostenendo la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (anche in forma putativa) poiché le dichiarazioni erano rese spontaneamente in qualità di persona sottoposta ad indagini; 2) inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 368 c.p.; 3) difetto dell'elemento soggettivo (artt. 43 e 368 c.p.), per convinzione sulla scorrettezza della procedura; 4) contraddittorietà della motivazione sulla notifica del decreto di sequestro e sulla effettiva telefonata dell'ispettore Ardu, nonché mancata valutazione delle richieste di rinnovazione istruttoria. Sono stati poi depositati motivi nuovi relativi alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 15/10/2024 (violazione artt. 178 e 179 c.p.p. e art. 23-bis comma 4 d.l. n.137/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile a seconda dei motivi. Ha affermato che il diritto di difesa (art. 51 c.p.) non scrimina la formulazione di false accuse specifiche contro terzi: la negazione delle accuse personali è lecita, ma l'attribuzione deliberata e circostanziata di un fatto falso a un innocente costituisce calunnia. La scriminante putativa non è stata ritenuta valida perché il ricorrente non si limitò a contestare la notifica ma accusò l'ispettore Ardu di aver redatto una relazione falsa su fatti storici provati. Il secondo motivo (inidoneità della condotta) è stato dichiarato inammissibile per essere introdotto per la prima volta in Cassazione. Gli altri motivi (contraddittorietà motivazione, carenza di istruttoria) sono stati ritenuti manifestamente infondati. I motivi nuovi sulla mancata traduzione sono inammissibili per mancata connessione funzionale con i motivi originari. Esito finale: ricorso rigettato; conferma della condanna per calunnia e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 51 cod. pen.
Il diritto di difesa non autorizza la formulazione di false accuse specifiche contro terzi; la mera negazione di elementi a carico è lecita, ma il riferimento circostanziato a fatti falsi che coinvolgono terzi integra calunnia.
art. 368 cod. pen. (calunnia)
Norma sussidiaria della caratterizzazione del reato contestato: la Corte conferma che la condotta consistette in false e specifiche dichiarazioni accusatorie rivolte a un terzo innocente, sorrette da dolo.
art. 384 cod. pen., comma 1
Richiamata per escludere che le cause di esclusione della colpevolezza contemplate siano applicabili alla calunnia; l'art. 384 elenca eccezioni che non comprendono l'art. 368, per cui non opera come scriminante generale.
art. 43 cod. pen.
Richiamato rispetto all'elemento soggettivo: la Corte ritiene che il dolo fosse accertato, essendo le false dichiarazioni riguardanti fatti storici di cui il ricorrente era consapevole.
art. 59 cod. pen.
Richiamato nell'atto di impugnazione in relazione alla determinazione della pena (continuazione e determinazione della pena complessiva).
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati nella censura sulla mancata traduzione all'udienza: i motivi relativi a violazioni procedurali introdotti in Cassazione per la prima volta sono stati dichiarati inammissibili o non esaminati per mancata connessione con i motivi originari.
art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020
Richiamato dalla difesa in relazione alla traduzione del detenuto e alla richiesta di discussione orale; la Corte non ha esaminato il merito del mancato trasferimento perché il motivo è stato ritenuto nuovo e non connesso ai motivi originari, inoltre la Corte d'appello aveva ritenuto che non risultasse la richiesta di traduzione in fascicolo.
Massime di principio
- Il diritto di difesa consente la negazione delle accuse personali, ma non legittima la formulazione di false, circostanziate e specifiche accuse contro persone innocenti: tale condotta integra il reato di calunnia (art. 368 c.p.).
- La scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.), anche in forma putativa, non copre le false attribuzioni di fatti a terzi; la convinzione di essere vittima di un'ingiustizia non esclude il dolo quando il soggetto dichiara fatti storici falsi di cui era consapevole.
- Le cause di esclusione della colpevolezza elencate (es. art. 384 c.p.) non si estendono automaticament e ai reati non espressamente ivi contemplati; va valutata la specifica collocazione normativa.
- In sede di impugnazione in Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che non siano connessi funzionalmente ai motivi originari: tali motivi nuovi sono spesso dichiarati inammissibili.
- Le contestazioni sulla regolarità della presenza del detenuto all'udienza (richieste di traduzione) devono essere tempestivamente comprovate in atti (richieste annotate in fascicolo); l'assenza di documentazione può comportare la qualificazione come rinuncia a comparire.
- Le valutazioni di fatto poste a fondamento della sentenza (testimonianze, documenti) vincolano la Corte di legittimità nella misura in cui la difesa non le contesti con motivi pertinenti e tempestivi.
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