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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06868/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 15/10/2024 che aveva confermato la condanna per il reato di calunnia inflitta dal Tribunale di Oristano (sentenza 28/02/2022). Il ricorrente deduce: 1) violazione degli artt. 51, 59 e 368 c.p. sostenendo la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (anche in forma putativa) poiché le dichiarazioni erano rese spontaneamente in qualità di persona sottoposta ad indagini; 2) inidoneità della condotta a ledere il bene giuridico tutelato dall'art. 368 c.p.; 3) difetto dell'elemento soggettivo (artt. 43 e 368 c.p.), per convinzione sulla scorrettezza della procedura; 4) contraddittorietà della motivazione sulla notifica del decreto di sequestro e sulla effettiva telefonata dell'ispettore Ardu, nonché mancata valutazione delle richieste di rinnovazione istruttoria. Sono stati poi depositati motivi nuovi relativi alla mancata traduzione dell'imputato all'udienza del 15/10/2024 (violazione artt. 178 e 179 c.p.p. e art. 23-bis comma 4 d.l. n.137/2020).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato o inammissibile a seconda dei motivi. Ha affermato che il diritto di difesa (art. 51 c.p.) non scrimina la formulazione di false accuse specifiche contro terzi: la negazione delle accuse personali è lecita, ma l'attribuzione deliberata e circostanziata di un fatto falso a un innocente costituisce calunnia. La scriminante putativa non è stata ritenuta valida perché il ricorrente non si limitò a contestare la notifica ma accusò l'ispettore Ardu di aver redatto una relazione falsa su fatti storici provati. Il secondo motivo (inidoneità della condotta) è stato dichiarato inammissibile per essere introdotto per la prima volta in Cassazione. Gli altri motivi (contraddittorietà motivazione, carenza di istruttoria) sono stati ritenuti manifestamente infondati. I motivi nuovi sulla mancata traduzione sono inammissibili per mancata connessione funzionale con i motivi originari. Esito finale: ricorso rigettato; conferma della condanna per calunnia e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    Il diritto di difesa non autorizza la formulazione di false accuse specifiche contro terzi; la mera negazione di elementi a carico è lecita, ma il riferimento circostanziato a fatti falsi che coinvolgono terzi integra calunnia.

  • art. 368 cod. pen. (calunnia)

    Norma sussidiaria della caratterizzazione del reato contestato: la Corte conferma che la condotta consistette in false e specifiche dichiarazioni accusatorie rivolte a un terzo innocente, sorrette da dolo.

  • art. 384 cod. pen., comma 1

    Richiamata per escludere che le cause di esclusione della colpevolezza contemplate siano applicabili alla calunnia; l'art. 384 elenca eccezioni che non comprendono l'art. 368, per cui non opera come scriminante generale.

  • art. 43 cod. pen.

    Richiamato rispetto all'elemento soggettivo: la Corte ritiene che il dolo fosse accertato, essendo le false dichiarazioni riguardanti fatti storici di cui il ricorrente era consapevole.

  • art. 59 cod. pen.

    Richiamato nell'atto di impugnazione in relazione alla determinazione della pena (continuazione e determinazione della pena complessiva).

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati nella censura sulla mancata traduzione all'udienza: i motivi relativi a violazioni procedurali introdotti in Cassazione per la prima volta sono stati dichiarati inammissibili o non esaminati per mancata connessione con i motivi originari.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137/2020

    Richiamato dalla difesa in relazione alla traduzione del detenuto e alla richiesta di discussione orale; la Corte non ha esaminato il merito del mancato trasferimento perché il motivo è stato ritenuto nuovo e non connesso ai motivi originari, inoltre la Corte d'appello aveva ritenuto che non risultasse la richiesta di traduzione in fascicolo.

Massime di principio

  • Il diritto di difesa consente la negazione delle accuse personali, ma non legittima la formulazione di false, circostanziate e specifiche accuse contro persone innocenti: tale condotta integra il reato di calunnia (art. 368 c.p.).
  • La scriminante dell'esercizio del diritto di difesa (art. 51 c.p.), anche in forma putativa, non copre le false attribuzioni di fatti a terzi; la convinzione di essere vittima di un'ingiustizia non esclude il dolo quando il soggetto dichiara fatti storici falsi di cui era consapevole.
  • Le cause di esclusione della colpevolezza elencate (es. art. 384 c.p.) non si estendono automaticament e ai reati non espressamente ivi contemplati; va valutata la specifica collocazione normativa.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta motivi che non siano connessi funzionalmente ai motivi originari: tali motivi nuovi sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Le contestazioni sulla regolarità della presenza del detenuto all'udienza (richieste di traduzione) devono essere tempestivamente comprovate in atti (richieste annotate in fascicolo); l'assenza di documentazione può comportare la qualificazione come rinuncia a comparire.
  • Le valutazioni di fatto poste a fondamento della sentenza (testimonianze, documenti) vincolano la Corte di legittimità nella misura in cui la difesa non le contesti con motivi pertinenti e tempestivi.

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