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Ordinanza

Ordinanza n. 5475/2026 - Napoli, Sezione 2

A) quanto al ricorso introduttivo per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della deliberazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania n. 44/EM del 5 ottobre 2022, recante approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito della procedura di selezione codice D101 – profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale – ruolo Amministrativo cat. D (n. 7 posti) e proclamazione dei vincitori della procedura di selezione bandita con deliberazione n. 76 del 9 febbraio 2022, nella parte in cui il ricorrente è collocato all’ottavo posto nella graduatoria con punti 19.00/40 – non vincitore; - della nota prot. n. 57069 del 24 novembre 2022, inviata il 25 novembre 2022 a mezzo pec, con la quale l’ARPAC rigetta parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2022, prot. n. 923, con specifico riferimento ai documenti relativi agli altri candidati collocati nelle posizioni da 1 a 7 della graduatoria; - di ogni altro atto, presupposto, conseguente o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente; nonché per la declaratoria e l’accertamento della fondatezza dell’istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2022, prot. n. 923, e del diritto del ricorrente alla ostensione degli ulteriori documenti, tutti relativi alla selezione interna per la progressione verticale riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per il profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale – ruolo Amministrativo – Codice D101: 1. domande di partecipazione alla selezione interna prodotte dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 2. modelli C, allegati alle domande di partecipazione, relativi al numero e alla tipologia degli incarichi rivestiti, prodotti dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito, rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 3. documentazione probante relativa al numero e alla tipologia degli incarichi rivestiti, formalmente attribuiti dall’Amministrazione (articolo 7, lettera D, dell’Avviso di selezione) autocertificati nell’allegato C dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022, che ha dato luogo all’attribuzione di punteggio o che, comunque, è stata presa in considerazione dalla Commissione per l’emissione del punteggio globale attribuito al curriculum vitae dei medesimi; 4. schede di valutazione, denominate Allegato B alle domande di partecipazione, utilizzate dalla Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei punteggi ai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 5. curriculum vitae, allegato alle domande di partecipazione dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 6. punteggio globale, adeguatamente motivato, attribuito al curriculum vitae (articolo 7, lettera f, dell’Avviso di selezione) dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 7. documentazione probante inerente al possesso dei titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria, dichiarati nella domanda di partecipazione (articolo 7, lettera C, dell’Avviso di selezione) dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022, che ha dato luogo all’attribuzione di punteggio o che, comunque, è stata presa in considerazione dalla Commissione per l’emissione del punteggio globale attribuito al curriculum vitae dei medesimi; 8. valutazione della Commissione esaminatrice relativa al requisito di ammissione avente a oggetto il giudizio di “attinenza” del diploma di laurea, anche triennale (articolo 1, n. 2, lettera B dell’Avviso di selezione) dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; B) quanto ai motivi aggiunti presentati il 17 gennaio 2023 per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - della deliberazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania n. 44/EM del 5 ottobre 2022, recante approvazione degli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria di merito della procedura di selezione codice D101 – profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale – ruolo Amministrativo cat. D (n. 7 posti) e proclamazione dei vincitori della procedura di selezione bandita con deliberazione n. 76 del 9 febbraio 2022, nella parte in cui il ricorrente è collocato all’ottavo posto nella graduatoria con punti 19.00/40 – non vincitore; - della nota prot. n. 57069 del 24 novembre 2022, inviata il 25 novembre 2022 a mezzo pec, con la quale l’ARPAC rigetta parzialmente l’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 7 ottobre 2022, prot. n. 923, con specifico riferimento ai documenti relativi agli altri candidati collocati nelle posizioni da 1 a 7 della graduatoria; - della deliberazione ARPAC n. 912 del 30 dicembre 2022, recante approvazione delle “graduatorie definitive di merito della selezione interna per la progressione verticale ex art. 22 comma 15 del D.Lgs n. 75/2017 in combinato disposto con l’art. 3 comma 1 D.L. n. 80 convertito in Legge n. 113/2021 riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato, di cui all’Allegato A) … ed in particolare: … Codice D101: categoria D, Profilo Professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale procedendo altresì alla nomina dei 7 vincitori come da Allegato B”, e dell’Allegato B della predetta deliberazione; - di tutti gli atti richiamati nella deliberazione n. 912 del 30 dicembre 2022, sconosciuti perché non prodotti in giudizio, segnatamente: i) le risultanze emerse a seguito delle verifiche effettuate ex articolo 4, comma 1, dell’Avviso dal Gruppo di Lavoro nominato con disposizione n. 109 del 17 novembre 2022 e trasfuse nel verbale del 12 dicembre 2022; ii) la nota n. 63634 del 13 dicembre 2022, con la quale il RUP ha trasmesso il predetto verbale alle Commissioni Esaminatrici al fine di consentire alle stesse di formulare eventuali osservazioni sulle criticità evidenziate dal Gruppo di Lavoro; iii) la nota prot. n. 64154 del 14 dicembre 2022, integrata dalla nota prot. 64509 del 15 dicembre 2022, con le quali il Presidente della Commissione Esaminatrice cod. BS101 – C101 – D101 ha trasmesso i verbali della Commissione, da cui non si rileva alcuna necessità di rettifica o di rivalutazione rispetto ai controlli effettuati; - in subordine, del criterio di valutazione dei titoli inserito nel verbale n. 2 del 13 maggio 2022, conosciuto solo in data 25 novembre 2022, del seguente contenuto “al fine di valorizzare eventuali corsi post laurea, post diploma con cadenza annuale e rilasciati da Enti riconosciuti, ovvero stabilisce che alla voce "Ulteriori titoli previsti dalla Commissione" presente sulla scheda di valutazione venga attribuito il punteggio di 0,50 per ciascun corso per il massimo di 1 punto”; nonché per la declaratoria e l’accertamento della fondatezza dell’istanza di accesso agli atti del 7 ottobre 2022, prot. n. 923, e del diritto del ricorrente alla ostensione degli ulteriori documenti, tutti relativi alla selezione interna per la progressione verticale riservata al personale di ruolo a tempo indeterminato per il profilo professionale Collaboratore Amministrativo Professionale – ruolo Amministrativo – Codice D101: 1. domande di partecipazione alla selezione interna prodotte dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 2. modelli C, allegati alle domande di partecipazione, relativi al numero e alla tipologia degli incarichi rivestiti, prodotti dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito, rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 3. documentazione probante relativa al numero e alla tipologia degli incarichi rivestiti, formalmente attribuiti dall’Amministrazione (articolo 7, lettera D, dell’Avviso di selezione) autocertificati nell’Allegato C dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022, che ha dato luogo all’attribuzione di punteggio o che, comunque, è stata presa in considerazione dalla Commissione per l’emissione del punteggio globale attribuito al curriculum vitae dei medesimi; 4. schede di valutazione, denominate Allegato B alle domande di partecipazione, utilizzate dalla Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei punteggi ai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 5. curriculum vitae allegato alle domande di partecipazione dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 6. punteggio globale, adeguatamente motivato, attribuito al curriculum vitae (articolo 7, lettera f, dell’Avviso di selezione) dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; 7. documentazione probante inerente al possesso dei titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria, dichiarati nella domanda di partecipazione (articolo 7, lettera C, dell’Avviso di selezione) dai candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022, che ha dato luogo all’attribuzione di punteggio o che, comunque, è stata presa in considerazione dalla Commissione per l’emissione del punteggio globale attribuito al curriculum vitae dei medesimi; 8. valutazione della Commissione esaminatrice relativa al requisito di ammissione avente a oggetto il giudizio di “attinenza” del diploma di laurea, anche triennale (articolo 1, n. 2, lettera B dell’Avviso di selezione) dei candidati -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, collocati nella graduatoria di merito rispettivamente dal n. 1 al n. 7 e dichiarati vincitori con deliberazione n. 44EM/2022; C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 26 ottobre 2023 per l’annullamento: - dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, alla luce delle risultanze emerse a seguito della visione integrale di tutti i documenti oggetto di istanza di accesso, consegnati in parte in data 14 luglio 2023 (domande di partecipazione, allegato C e scheda di valutazione titoli di ciascun candidato) e in parte in data 22 settembre 2023 (documenti comprovanti i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione e nell’allegato C); - delle schede di valutazione dei titoli relativi ai candidati collocati dalla posizione 1 alla posizione 7 della graduatoria approvata con deliberazione n. 44/EM del 5 ottobre 2022 relativa al Codice D101: categoria D, Profilo Professionale di Collaboratore Amministrativo Professionale, anche alla luce delle illegittimità emerse a seguito di visione dei documenti consegnati in data 22 settembre 2023;

Giustizia amministrativa202205874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria della selezione interna per sette posti di Collaboratore Amministrativo Professionale, approvata con deliberazioni ARPAC n. 44/EM del 5 ottobre 2022 e n. 912 del 30 dicembre 2022, nonché parziale diniego di accesso e valutazioni dei titoli dei candidati collocati ai primi sette posti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente, collocato all’ottavo posto con 19 punti su 40, ha impugnato l’approvazione della graduatoria e il parziale diniego di accesso agli atti relativi ai candidati vincitori. Inizialmente ha dedotto la violazione dei criteri fissati nel bando e nel verbale della Commissione n. 2 del 13 maggio 2022, l’omessa attribuzione di punteggio, il difetto d’istruttoria e di motivazione: secondo il ricorrente, la Commissione aveva previsto 0,50 punti per ciascun corso post-laurea o post-diploma annuale, fino a un massimo di un punto, ma non gli aveva valutato due corsi di 40 e 10 ore, per complessivi 20 CFU, relativi alla formazione per mediatore specializzato e alla specializzazione presso un organismo ADR. La corretta attribuzione del punteggio, a suo dire, lo avrebbe collocato al sesto posto con 19,50 punti. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria definitiva e gli atti istruttori e di verifica che l’hanno preceduta, e ha chiesto l’ostensione della documentazione dei candidati collocati ai primi sette posti. Dopo aver ottenuto la documentazione, con ulteriori motivi aggiunti ha contestato numerosi profili della valutazione dei requisiti di ammissione e dei titoli e incarichi dei candidati che lo precedono. Ha sostenuto che fossero valutabili solo gli incarichi formalmente conferiti con provvedimento, secondo il bando, e che la gestione del personale e il conferimento degli incarichi spettassero in via esclusiva al Direttore generale dell’ARPAC; ha quindi censurato la valutazione di incarichi risultanti da note o e-mail non provenienti dal Direttore generale, di incarichi senza corretta indicazione degli estremi del provvedimento di conferimento e di titoli non attinenti al profilo ricercato. Ha contestato analiticamente, per ciascuno dei candidati collocati prima di lui, l’ammissibilità dei titoli e degli incarichi e i punteggi attribuiti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito i motivi di annullamento né la contestazione dei punteggi: ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori per poter decidere. Ha ordinato all’ARPAC di depositare, entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata sui criteri di valutazione adottati e sui punteggi riconosciuti ai candidati, con specifico riferimento a ciascun titolo, incarico e pubblicazione contestati e a ciascuna censura formulata nel ricorso e nei motivi aggiunti. La domanda di accesso endoprocessuale era già stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con ordinanza n. 5569 del 12 ottobre 2023, essendo stata completata l’ostensione dei documenti richiesti; tale statuizione non costituisce la decisione della presente ordinanza istruttoria. Gli atti sono stati rimessi al Presidente della Sezione per la fissazione dell’udienza pubblica di merito. Nessuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire dall’ARPAC una dettagliata relazione in ordine ai criteri di valutazione adottati dalla Commissione e ai punteggi effettivamente riconosciuti ai candidati, con specifico riferimento a ciascuno dei titoli, degli incarichi e delle pubblicazioni oggetto di censura e a ciascuna delle contestazioni a tal riguardo mosse nel ricorso e nei motivi aggiunti;

    Il giudice dispone l’acquisizione di una relazione dall’amministrazione, avvalendosi dei poteri istruttori richiamati dagli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., per chiarire i criteri applicati e le valutazioni contestate prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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