Sentenza del 08/05/2019 n. 12132 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti contestavano gli avvisi di accertamento relativi all'anno 2005, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione IRPEF, IRAP e IVA maggiori ricavi determinati sulla base dello scostamento tra i ricavi dichiarati, pari a 198.694 euro, e i ricavi puntuali risultanti dallo studio di settore, pari a 406.158 euro. Deducevano, in particolare, l'erronea applicazione degli studi di settore, l'insufficiente o apparente motivazione della sentenza della CTR e l'omesso esame delle circostanze giustificative dello scostamento, tra cui il cambio generazionale, la crisi del settore dell'abbigliamento, la chiusura di un punto vendita e la riduzione del personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che riguardasse principalmente la valutazione della fattispecie concreta e non una vera violazione di legge. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando un contrasto irriducibile nella motivazione della CTR: da un lato essa aveva riconosciuto la prova dei fatti giustificativi forniti dalla società, dall'altro aveva ritenuto comunque corretta l'applicazione dei ricavi puntuali dello studio di settore senza spiegare adeguatamente perché tali fatti non fossero idonei a superare la presunzione. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Disciplina gli studi di settore, utilizzati come strumenti presuntivi per la ricostruzione dei ricavi, da valutare nel concreto e nel contraddittorio con il contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei redditi quando gli elementi disponibili permettono di ritenere inattendibili i dati dichiarati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2
Prevede i presupposti per la rettifica dell'IVA sulla base di elementi presuntivi e di dati ritenuti non corrispondenti all'effettiva attività.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Impone che l'avviso di accertamento sia adeguatamente motivato, a pena di invalidità, indicando gli elementi e le ragioni della pretesa fiscale.
Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10
L'art. 7 tutela l'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti tributari; l'art. 10 tutela l'affidamento e la buona fede del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Art. 111 Cost.
Richiede che ogni provvedimento giurisdizionale sia motivato; una motivazione apparente, contraddittoria o incomprensibile può integrare una violazione costituzionalmente rilevante.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
Limita il controllo della Cassazione sull'omesso esame ai fatti decisivi oggetto di discussione e consente di censurare solo anomalie motivazionali gravi, quali la mancanza assoluta, l'apparenza, l'incomprensibilità o la contraddittorietà irriducibile della motivazione.
Massime di principio
- Lo scostamento dai ricavi risultanti da uno studio di settore non determina automaticamente la fondatezza dell'accertamento: l'amministrazione e il giudice devono considerare le concrete caratteristiche dell'impresa e le giustificazioni fornite dal contribuente.
- Quando il giudice riconosce l'esistenza di circostanze idonee a spiegare lo scostamento, deve motivare in modo chiaro e coerente perché tali circostanze non siano comunque sufficienti a superare o ridimensionare il risultato dello studio di settore.
- Una motivazione che affermi contemporaneamente la fondatezza delle giustificazioni del contribuente e la correttezza dell'accertamento senza spiegare il collegamento logico tra le due conclusioni è affetta da contraddittorietà irriducibile e può comportare la cassazione della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere tra violazione o falsa applicazione della legge, che riguarda l'interpretazione della norma, e omesso esame o vizio della motivazione, che riguarda la ricostruzione dei fatti e la coerenza del ragionamento del giudice.
- La cassazione con rinvio non attribuisce necessariamente la vittoria definitiva al contribuente: elimina la sentenza viziata e impone al giudice di merito, in diversa composizione, un nuovo esame adeguatamente motivato.
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