Cassazione Penale, Sentenza n. 24884/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 650 cod. pen. e il vizio di motivazione della sentenza di merito. L'imputazione contestava a Ezaki l'inosservanza di un invito a presentarsi in Questura il 23/05/2022, consegnato per il rintraccio e la notificazione di due ingiunzioni di pagamento emesse dalla Prefettura di Pescara. La difesa sosteneva che l'invito non era un provvedimento "legalmente dato" in senso formale e sostanziale e che la sentenza non aveva verificato la legittimità né la motivazione del provvedimento: in particolare l'invito era generico, non esplicitava adeguatamente la ragione della convocazione e, comunque, era finalizzato soltanto alla mera notificazione di atti, finalità che secondo la giurisprudenza non integra l'oggetto protetto dall'art. 650 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto l'impugnazione. Ha affermato che, ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 650 cod. pen., è necessario accertare la legittimità formale e sostanziale del provvedimento impugnato e che l'atto contenga la motivazione o la renda desumibile senza ricorrere a elementi extratestuali. Nel caso concreto l'invito consegnato a Ezaki era carente nella motivazione e, soprattutto, era finalizzato solamente alla notificazione di atti (due ingiunzioni di pagamento); tale finalità esula dalla funzione del provvedimento tutelato dall'art. 650 e non può considerarsi "legalmente dato". Ne consegue che l'inosservanza non era sanzionabile penalmente e la condanna del Tribunale di Pescara è stata annullata.
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
La norma si applica solo se l'ordine è "legalmente dato", con verifica della legittimità formale e sostanziale dell'atto; occorre che l'ordine sia motivato e adottato nell'interesse generale e non sia surrogabile da meri inviti finalizzati alla notificazione di atti
artt. 148 e ss. cod. proc. pen.
Le regole del codice di rito sulle notificazioni disciplinano le modalità di perfezionamento della notifica; la possibilità che la polizia giudiziaria esegua alcune notificazioni non autorizza quest'ultima a convocare il destinatario presso i propri uffici in deroga alle regole di notifica
art. 9 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
art. 9 r.d. 6 maggio 1940, n. 635
Richiamato in relazione alle notificazioni nel procedimento di prevenzione (sorveglianza speciale): per tali provvedimenti esistono forme e procedure specifiche di notifica che escludono l'efficacia penale di semplici inviti a comparire
Massime di principio
- Per l’integrazione del reato di cui all'art. 650 cod. pen. l'ordine contestato deve essere "legalmente dato": occorre verifica della legittimità formale e sostanziale dell'atto e della sua motivazione
- Un invito a comparire finalizzato unicamente alla notificazione di atti non integra, di regola, l'ordine penalmente rilevante ai sensi dell'art. 650; le notifiche devono seguire le modalità previste dal codice di rito
- La motivazione del provvedimento di convocazione deve essere esplicitata nell'atto o desumibile dallo stesso; riferimenti vaghi o generici alla ragione della convocazione possono rendere invalido l'ordine
- Non è ammessa una compressione dei diritti del destinatario per meri fini di agevolazione dell'attività degli organi di polizia: se l'autorità può ottenere il risultato senza la cooperazione obbligatoria dell'interessato, non può imporre l'obbligo di recarsi in ufficio
- In casi analoghi verificare sempre: testo dell'invito/atto, finalità indicate, potere normativo dell'autorità che ha emesso l'ordine e modalità procedurali di notifica previste dalla normativa specifica
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