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Ordinanza

Ordinanza n. 6273/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento ricorso avverso decreto rigetto della domanda di cittadinanza (-OMISSIS-)

Giustizia amministrativa202216188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato la domanda di cittadinanza. L'ordinanza non espone i motivi specifici dedotti nel ricorso. Il collegio ha verificato, nell'ambito dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato, la persistenza dell'interesse alla decisione e la completezza dell'istruzione, rilevando che il Ministero aveva depositato il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato e che il ricorrente non aveva prospettato ulteriori elementi.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza. Ha accertato la persistenza dell'interesse alla decisione e la disponibilità del fascicolo amministrativo, trasmesso dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 46 c.p.a. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per le determinazioni di competenza in ordine all'eventuale calendarizzazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. La causa resta pendente; non sono stati adottati provvedimenti di annullamento o di conferma del decreto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 46 c.p.a.

    L'Amministrazione deve depositare il fascicolo del procedimento relativo all'atto impugnato; nel caso concreto il deposito è stato effettuato in prossimità dell'udienza camerale.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Il differimento della trattazione è soggetto ai limiti previsti per le cause inserite nell'attività di smaltimento dell'arretrato, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione è ammesso soltanto nei limiti previsti dalla disposizione, con riferimento all'organizzazione della decisione e al divieto di rinvio salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base ulteriore per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nelle cause rientranti nell'attività di smaltimento dell'arretrato, il giudice può svolgere una verifica camerale preliminare sulla persistenza dell'interesse a ricorrere e sulla completezza dell'istruzione, prima di rimettere il fascicolo al Presidente del TAR per l'eventuale calendarizzazione dell'udienza di smaltimento.
  • Quando l'interesse alla decisione persiste e il fascicolo amministrativo è stato depositato, la causa può essere trasmessa al Presidente del TAR per le determinazioni organizzative sulla calendarizzazione, senza che ciò comporti una decisione sul merito dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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