L.R. Piemonte 9/2023
Istituzione del servizio di psicologia scolastica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Piemonte il servizio di psicologia scolastica per promuovere benessere, prevenire dispersione, bullismo e disagio giovanile, con attività su richiesta delle scuole e in coordinamento con servizi territoriali. Prevede regolamento attuativo, Comitato tecnico scientifico, fase sperimentale triennale e finanziamento iniziale per gli anni 2023-2025.
Istituzione del servizio di psicologia scolastica in Piemonte
Istituzione del servizio di psicologia scolastica in Piemonte
La legge regionale istituisce il servizio di psicologia scolastica nel territorio piemontese, come strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, alle famiglie e agli studenti. L’obiettivo generale è favorire il benessere psicofisico, lo sviluppo della personalità e la prevenzione di dispersione scolastica, bullismo, disagio giovanile e rischio suicidario.
Finalità e ambito di intervento
La Regione, nell’esercizio delle competenze in materia di tutela della salute e istruzione, promuove un insieme coordinato di attività psicologiche riferite al contesto scolastico, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei livelli essenziali delle prestazioni. Il servizio opera su richiesta delle scuole e si rivolge a studenti, famiglie, docenti, dirigenti e personale scolastico.
Struttura e funzioni del servizio
Il servizio è concepito come un insieme coerente di interventi psicologici integrati e coordinati con altri professionisti e con i servizi territoriali e specialistici, con possibilità di invio ai servizi pubblici competenti quando necessario. Le sue funzioni comprendono il miglioramento della qualità della vita scolastica, il sostegno ai percorsi educativi e formativi, la formazione del personale, la promozione di attività sul benessere e l’analisi del clima organizzativo scolastico.
Destinatari e modalità di attivazione
Il servizio può essere attivato per scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, anche in rete tra loro. La consulenza individuale per i minori richiede la domanda dei genitori; per i maggiorenni opera su richiesta dello studente. In ogni caso è necessario il consenso informato e il rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.
Attività previste
Il servizio potenzia interventi rivolti a studenti, personale scolastico e famiglie. Tra le principali attività figurano sportelli di ascolto, orientamento, sviluppo di competenze sociali e civiche, sostegno alle competenze relazionali e genitoriali, contrasto a bullismo e cyberbullismo, prevenzione del disagio, della dispersione e dei comportamenti a rischio, oltre ad azioni trasversali di inclusione e dialogo tra le componenti scolastiche.
Organizzazione, convenzioni e collaborazione professionale
L’organizzazione del servizio è demandata a un regolamento regionale. Le scuole possono stipulare convenzioni con psicologi iscritti all’Ordine e dotati di specifica formazione in psicologia scolastica; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all’anno scolastico. È prevista una fase sperimentale triennale con valutazione di efficacia.
Comitato tecnico scientifico regionale
È istituito presso la Giunta regionale un Comitato tecnico scientifico interistituzionale con funzioni di monitoraggio, indirizzo e coordinamento. Il Comitato è composto da rappresentanti della Regione, dell’Ufficio scolastico regionale e dell’Ordine degli psicologi, resta in carica tre anni, si riunisce almeno semestralmente e opera a titolo gratuito.
Valutazione, monitoraggio e relazioni
La Giunta deve rendere periodicamente conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e, dopo tre anni dall’entrata in vigore e poi ogni tre anni, presentare una relazione sui risultati del servizio. La relazione deve includere dati su scuole coinvolte, beneficiari, risorse stanziate e utilizzate, modalità di funzionamento, criticità e proposte di intervento.
Copertura finanziaria
Per la prima attuazione sono autorizzati 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere su risorse già iscritte nel bilancio regionale. Per gli esercizi successivi, la copertura avviene con le ordinarie leggi di bilancio regionali.
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