L.R. Piemonte 13/2023
Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte l’attuazione di VAS, VIA e AIA secondo il d.lgs. 152/2006, definendo autorità competenti, organi tecnici, partecipazione e oneri istruttori. Abroga la l.r. 40/1998. Le disposizioni si applicano alle istanze presentate dopo l’entrata in vigore; alcuni assetti transitori valgono fino a 9-12 mesi.
Disciplina regionale di VAS, VIA e AIA in Piemonte
Disciplina regionale di VAS, VIA e AIA in Piemonte
La legge detta le modalità di attuazione, sul territorio piemontese, delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (AIA), nel quadro della parte seconda del d.lgs. 152/2006 e dei principi generali della parte prima. Il provvedimento mira anche a rafforzare partecipazione, coordinamento amministrativo e trasparenza.
Ambito di applicazione e criteri generali
Le procedure di VAS, VIA e AIA si svolgono secondo la disciplina statale di riferimento; la legge regionale interviene sulle modalità applicative nel contesto piemontese. La Regione promuove la partecipazione del pubblico e delle amministrazioni, lo scambio di informazioni e la consultazione più ampia dei soggetti interessati alla realizzazione di opere, interventi, piani e programmi.
Oggetto delle valutazioni ambientali
Nell’ambito di VAS e VIA, le valutazioni riguardano piani, programmi e progetti considerati nel loro complesso, indipendentemente dagli specifici elementi o dalle singole categorie che ne hanno determinato l’assoggettamento. Nei procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche tenendo conto delle eventuali opere funzionalmente connesse.
Autorità competenti e riparto delle funzioni
Per l’AIA, sono autorità competenti le province e la Città metropolitana di Torino. Per la VAS, l’autorità competente è la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma. Per la VIA di competenza regionale, le autorità competenti sono comuni, province, Città metropolitana di Torino e Regione, secondo la ripartizione contenuta negli allegati A e B della legge.
La classificazione delle tipologie progettuali negli allegati A e B serve solo a individuare la competente autorità. Le eventuali modifiche delle categorie nazionali contenute negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 si recepiscono automaticamente anche negli allegati regionali corrispondenti. Le sole modifiche di recepimento, comprese quelle sulla distribuzione delle funzioni tra autorità competenti, sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
Progetti che coinvolgono più autorità competenti
Quando un’opera o un intervento rientra negli allegati A o B e interessa più autorità competenti, il proponente trasmette in formato elettronico a tutte una comunicazione contenente oggetto o titolo, descrizione e ubicazione, tipologia principale e ulteriori tipologie progettuali coinvolte. Entro 15 giorni, le autorità competenti individuano quella che svolgerà la procedura di VIA, tenendo conto degli impatti presumibili e della localizzazione; le altre partecipano nel procedimento condotto dall’autorità individuata.
Se entro tale termine non vi è risposta o non si raggiunge l’accordo, il proponente trasmette la richiesta alla struttura regionale indicata come nucleo centrale dell’organo tecnico, che entro i 15 giorni successivi individua l’autorità competente.
Terzietà e delega delle funzioni
Nei procedimenti di VIA e VAS deve essere comunque garantita la separazione tra autorità competente e autorità procedente, anche mediante articolazioni o organi interni della stessa amministrazione. I comuni montani o parzialmente montani possono delegare le funzioni di autorità competente alle unioni montane di appartenenza; i comuni possono delegarle a unioni di comuni o ad altre forme associative previste dalla normativa regionale sugli enti locali.
Organo tecnico per VIA e VAS
Presso l’autorità competente è istituito un organo tecnico con funzioni istruttorie, consultive e di indirizzo interno. A livello regionale opera l’Organo Tecnico Regionale (OTR), composto da un nucleo centrale integrato con le strutture regionali competenti per tipologia di opere e componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio, coordina le funzioni previste e individua la struttura regionale responsabile per le procedure di VIA e VAS da svolgere in raccordo con esso.
L’OTR:
- gestisce le procedure per l’espressione regionale nelle VIA e VAS di competenza statale;
- elabora linee guida sulle valutazioni ambientali, sulle procedure e sull’integrazione degli aspetti ambientali nei piani e programmi;
- definisce modalità e standard per la presentazione degli elaborati;
- raccoglie e sistematizza gli esiti delle procedure svolte dalle altre autorità competenti;
- elabora le informazioni raccolte per standardizzare criteri e metodi;
- progetta e gestisce i servizi informativi per istanze telematiche, pubblicazione, partecipazione e trasparenza.
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, composizione, organizzazione e modalità operative dell’OTR, anche con riferimento alle categorie di progetto sottoposte a VIA regionale e alle tipologie di piano o programma sottoposte a VAS regionale. Lo stesso provvedimento disciplina anche le modalità di partecipazione della Regione ai procedimenti nazionali.
Supporto tecnico-scientifico di ARPA
ARPA Piemonte coadiuva le autorità competenti nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla legge, fornendo supporto tecnico-scientifico e proponendo, ove possibile, soluzioni tecniche per superare le criticità ambientali. Le autorità competenti o procedenti possono richiederne la partecipazione ai procedimenti. ARPA assicura inoltre il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi.
Soggetti competenti in materia ambientale
Le autorità competenti individuano i soggetti con competenza ambientale secondo criteri di pertinenza rispetto alla tipologia e localizzazione degli impatti, imparzialità, buon andamento, economicità, proporzionalità, adeguatezza, non duplicazione delle valutazioni, coordinamento, semplificazione, precauzione e prevenzione dei danni e dei rischi per salute e sicurezza.
Informazione al pubblico e sistema informativo
La Giunta regionale stabilisce con provvedimento deliberativo i criteri e le modalità tecniche per la pubblicazione e per la presentazione telematica delle istanze relative ai procedimenti disciplinati dalla legge, nell’ambito dei servizi regionali ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese.
Coordinamento regionale e semplificazione procedurale
La Regione svolge funzioni di coordinamento e indirizzo per garantire un’applicazione uniforme della parte seconda del d.lgs. 152/2006 sul territorio regionale. La Giunta regionale può stabilire regole particolari e ulteriori per semplificare i procedimenti, disciplinare le forme di consultazione del pubblico e dei soggetti pubblici interessati, anche tramite inchiesta pubblica, e coordinare i provvedimenti e le autorizzazioni regionali e locali con VAS, VIA, AIA e valutazione d’incidenza.
Destinazione dei proventi sanzionatori
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 152/2006 sono destinati a finalità ambientali, al funzionamento dei sistemi di vigilanza, prevenzione e monitoraggio, all’implementazione e gestione dei servizi digitali ambientali, alla diffusione delle informazioni al pubblico e alla predisposizione di misure di protezione sanitaria in caso di incidenti o calamità naturali.
Oneri istruttori per VIA, VAS e AIA
Per VIA e VAS sono stabiliti oneri a carico dei proponenti, quantificati nell’allegato C e aggiornabili dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, secondo un criterio di proporzionalità decrescente rispetto all’aumento del valore dell’intervento. Le autorità competenti devono recepire le tariffe dell’allegato C entro 12 mesi dall’entrata in vigore; fino a tale recepimento restano valide le disposizioni già vigenti presso ciascuna autorità.
Per l’AIA, la Giunta regionale disciplina gli oneri istruttori secondo il regolamento ministeriale 6 marzo 2017, n. 58; fino alla relativa definizione si applicano le disposizioni delle autorità competenti. Le amministrazioni pubbliche sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori. È inoltre prevista la restituzione degli oneri in caso di archiviazione del procedimento nella fase di verifica di procedibilità dell’istanza, se non si sono svolte attività istruttorie di merito.
Regime transitorio e applicazione temporale
Fino alla definizione dei provvedimenti attuativi relativi alla composizione e operatività dell’OTR e alla disciplina della pubblicazione, si applicano i provvedimenti vigenti all’entrata in vigore della legge, se compatibili. Fino alla definizione del provvedimento sull’OTR e comunque non oltre 9 mesi dall’entrata in vigore, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali di VIA, per la fase di valutazione, sono rilasciati con deliberazione della Giunta regionale.
La legge si applica alle istanze presentate dopo la sua entrata in vigore.
Abrogazione della disciplina precedente
È abrogata la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, recante la precedente disciplina sulla compatibilità ambientale e sulle procedure di valutazione.
Disposizioni finanziarie
La legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Sono previsti l’iscrizione delle entrate derivanti dalle sanzioni e dagli oneri istruttori nei capitoli di bilancio indicati per le annualità 2023 e successive, nonché la destinazione dei proventi sanzionatori ai capitoli di spesa collegati alle finalità ambientali, ai sistemi informativi e alle misure di tutela sanitaria, subordinatamente all’effettivo accertamento e incasso delle entrate.
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