L.R. Piemonte 12/2023
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Piemonte l’elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta: composizione dell’assemblea, elettorato, cause di ineleggibilità/incompatibilità, sistema proporzionale con premio di maggioranza, presentazione di liste e candidature, voto, scrutinio, proclamazione, surroghe, supplenze e spese. Le disposizioni su limite ai mandati e supplenza si applicano dalla XII legislatura.
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte
La legge disciplina integralmente il procedimento elettorale regionale in Piemonte, dall’indizione delle elezioni alla proclamazione degli eletti, fino a surroghe, supplenze e rimborso delle spese. Il modello è quello dell’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale contestualmente al Consiglio regionale.
Principi generali e composizione degli organi elettivi
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto. Il Presidente è eletto contestualmente al Consiglio. Il Consiglio è composto da cinquanta consiglieri più il Presidente della Giunta; risulta eletto Presidente il candidato con più voti validi a livello regionale, mentre il secondo classificato entra comunque in Consiglio come consigliere.
Durata del mandato e decorrenza
La durata della legislatura è di cinque anni, salvo cessazione anticipata prevista dalla normativa vigente. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni del nuovo Consiglio. Consiglieri e Presidente entrano in carica con la proclamazione; cessano rispettivamente con la prima seduta del nuovo Consiglio e con la proclamazione del nuovo Presidente. Fino alla riunione del nuovo Consiglio restano prorogati i poteri dell’assemblea uscente. La disciplina sul limite ai mandati del Presidente e quella sulla supplenza dei consiglieri-assessori si applicano dalla XII legislatura.
Elettorato attivo e passivo
Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione che hanno compiuto o compiono 18 anni il primo giorno delle elezioni. Sono eleggibili a consigliere e Presidente i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica che abbiano compiuto o compiano 18 anni il primo giorno delle elezioni. Il Presidente non può essere immediatamente ricandidato dopo due mandati consecutivi svolti ininterrottamente.
Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza
La legge elenca numerose cause di ineleggibilità per Presidente e consiglieri, tra cui alti dirigenti statali, prefetti e funzionari di PS operanti nel territorio regionale, ufficiali superiori delle Forze armate che comandano nel territorio regionale, ecclesiastici con giurisdizione pastorale regionale, magistrati operanti nel territorio, dipendenti regionali con funzioni amministrative, vertici di società a capitale maggioritario regionale, amministratori di enti dipendenti o vigilati, consiglieri o assessori di altra regione, direttori generali e apicali delle aziende sanitarie regionali. Le cause cessano se l’interessato rimuove l’incompatibilità/funzione entro il termine fissato per la candidatura; la pubblica amministrazione deve provvedere entro cinque giorni, altrimenti la cessazione si perfeziona dal quinto giorno. L’aspettativa dura per tutto il mandato e non si applica ai dipendenti a tempo determinato.
Sono incompatibili con le cariche regionali, tra l’altro, le funzioni parlamentari, di Governo, alcune magistrature, le cariche di sindaco o assessore comunale, presidente o consigliere metropolitano/provinciale, nonché incarichi e consulenze in enti o società vigilati/sovvenzionati dalla Regione, e talune posizioni di garanzia regionale. Sono previste inoltre incompatibilità per lite pendente con la Regione, per debiti verso la Regione o suoi enti conseguenti a responsabilità accertata, e per il sopravvenire di cause di ineleggibilità.
La sopravvenienza di ineleggibilità o incompatibilità comporta decadenza se l’interessato non rimuove la causa entro dieci giorni. Il Consiglio regionale contesta la causa e, se non viene rimossa, dichiara la decadenza con deliberazione notificata all’interessato. La convalida degli eletti è riservata al Consiglio, che vi provvede tra il quindicesimo e il centoventesimo giorno dalla proclamazione; non può annullare l’elezione per vizi del procedimento elettorale, ma solo per ineleggibilità.
Sistema elettorale, premio di maggioranza e soglie di accesso
L’elezione avviene con sistema misto: almeno quaranta seggi sono attribuiti con metodo proporzionale nelle circoscrizioni, con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale; fino a dieci seggi sono assegnati con sistema maggioritario sulla base delle liste regionali collegate ai candidati Presidente.
Alla coalizione o al gruppo di liste collegati al Presidente eletto è garantita una soglia minima di seggi: 55% se ha ottenuto meno del 45% dei voti validi; 60% se ha ottenuto tra 45% e 60%; 64% se ha superato il 60%. Alle liste non collegate sono garantiti almeno il 40% dei seggi se il vincitore non supera il 60% dei voti validi, oppure almeno il 36% se il vincitore supera il 60%.
Accedono al riparto dei seggi i gruppi di liste in coalizione che superano il 5% dei voti validi a favore delle liste, oppure quelli non coalizzati o coalizzati sotto soglia che superano individualmente il 3%.
Circoscrizioni elettorali e riparto dei seggi
Le circoscrizioni coincidono con la Città metropolitana di Torino e le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola. I seggi sono ripartiti con decreto del Presidente della Giunta in proporzione alla popolazione, dividendo la popolazione regionale per quaranta e attribuendo i seggi secondo i quozienti interi e i maggiori resti. Lo stesso decreto indica anche il numero massimo e minimo dei candidati per lista circoscrizionale.
Parità di genere
La Regione promuove l’equilibrio tra i sessi e la parità di accesso alle cariche elettive. Nelle liste circoscrizionali nessun sesso può superare il 60% dei candidati; nelle liste regionali i candidati devono essere alternati per sesso, fin dove possibile, e comunque nessun sesso può superare il 60%. Le liste che non rispettano tali vincoli sono inammissibili. Nella votazione, se l’elettore esprime due preferenze, deve indicare candidati di sesso diverso, altrimenti una preferenza è annullata.
Indizione delle elezioni e organizzazione del procedimento
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta, pubblicato sul Bollettino ufficiale almeno 60 giorni prima del voto. La votazione si svolge a partire dalla quarta domenica precedente la scadenza del quinquennio e comunque non oltre la quarta domenica successiva. In caso di annullamento delle elezioni o scioglimento anticipato, il Presidente indice le nuove elezioni entro 45 giorni; la votazione si tiene dopo 45 giorni dalla pubblicazione del decreto e entro sei mesi.
Il decreto è comunicato ai sindaci, ai tribunali, al presidente della Corte d’appello del capoluogo e ai presidenti delle commissioni elettorali circondariali. Dopo l’indizione, la Giunta disciplina con propria deliberazione gli aspetti organizzativi e gestionali della consultazione.
Presentazione delle liste circoscrizionali
Le liste circoscrizionali si presentano alla cancelleria del tribunale dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno prima del voto. Devono essere sottoscritte da un numero di elettori variabile in base alla popolazione della circoscrizione, con soglie comprese tra 750 e 3.000 firme. Sono previste esenzioni per liste di partiti o gruppi politici che hanno già ottenuto seggi in precedenti consultazioni rilevanti, per liste espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi parlamentari nazionali, per liste di gruppi consiliari regionali già presenti e per liste collegate a gruppi misti o a consiglieri del gruppo misto da almeno due anni.
Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista, oltre alla eventuale candidatura collegata a Presidente. Le firme sono valide solo se autenticate dalla data del decreto di indizione. Alla lista vanno allegati i certificati elettorali dei sottoscrittori, l’accettazione della candidatura di ciascun candidato, il certificato elettorale di ciascun candidato, la dichiarazione di collegamento al candidato Presidente e il contrassegno. Sono previsti criteri stringenti sul simbolo, con divieto di contrassegni identici o confondibili, di uso non autorizzato di simboli tradizionali di altre forze politiche e di immagini o soggetti religiosi. In caso di scioglimento anticipato oltre 120 giorni, il numero minimo di sottoscrizioni è dimezzato.
Presentazione della candidatura a Presidente e della lista regionale
La candidatura alla Presidenza è presentata presso la cancelleria della Corte d’appello insieme alla lista regionale composta da dieci candidati e all’elenco di due-quattro supplenti. La candidatura deve essere sottoscritta da 3.500 a 5.000 elettori della Regione, salvo i casi di esonero previsti per alcune forze politiche o gruppi già rappresentati, nei quali tale sottoscrizione non è richiesta. Anche qui le firme devono essere autenticate e ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, restando però possibile sottoscrivere anche una lista circoscrizionale collegata.
La candidatura deve essere collegata ad almeno un gruppo di liste circoscrizionali presentate validamente; la dichiarazione deve essere convergente con quella dei delegati delle liste. La lista regionale deve rispettare la parità di genere, indicare per ogni candidato generalità e gruppo di appartenenza o qualifica di indipendente, ed è eletta nell’ordine progressivo di collocazione, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze. Sono allegati l’accettazione della candidatura di ciascun candidato e il certificato elettorale di ciascuno.
Esame e ammissione delle liste e delle candidature
Gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale verificano tempestivamente la regolarità formale delle liste e delle candidature, l’osservanza dei termini, dei requisiti di sottoscrizione, delle condizioni di genere, delle cause di incandidabilità e della correttezza dei contrassegni. Sono previsti meccanismi di cancellazione dei candidati eccedenti, di esclusione dei gruppi non collegati correttamente, di sostituzione dei candidati eliminati con i supplenti nelle liste regionali e di correzione delle numerazioni progressivi. Contro le eliminazioni sono ammessi ricorsi brevi, da proporre entro 24 ore, con decisione dell’ufficio regionale entro i due giorni successivi.
Manifesti, schede e votazione
Dopo l’ammissione definitiva, l’Ufficio centrale circoscrizionale assegna i numeri progressivi alle liste e ai candidati, dispone la stampa del manifesto con liste e simboli e l’invio ai comuni per l’affissione entro l’ottavo giorno prima del voto, e trasmette alla Regione le liste definitive per la stampa delle schede. La votazione avviene su un’unica scheda che riporta, in appositi rettangoli, le liste circoscrizionali e, a destra, il candidato Presidente collegato con la relativa lista regionale.
L’elettore può votare solo una lista circoscrizionale, solo il candidato Presidente e la sua lista regionale, una lista circoscrizionale e il Presidente collegato, oppure il Presidente e una lista circoscrizionale non collegata. Può esprimere fino a due preferenze per candidati della stessa lista, ma se indica due candidati dello stesso sesso la seconda preferenza è annullata.
Scrutinio, riparto dei seggi e proclamazione degli eletti
Gli uffici di sezione trasmettono i verbali all’Ufficio centrale circoscrizionale, che riesamina i voti contestati, determina le cifre elettorali delle liste e dei candidati Presidenti e comunica i dati all’Ufficio centrale regionale. Quest’ultimo calcola le cifre delle coalizioni e verifica le soglie di sbarramento.
Il riparto dei seggi avviene prima a livello circoscrizionale con quoziente elettorale, poi a livello regionale per assegnare i seggi residui tra i gruppi di liste e per applicare il premio di maggioranza e le garanzie di rappresentanza delle minoranze. L’Ufficio centrale regionale può dover riallocare seggi tra coalizioni e liste per assicurare le soglie minime previste. Al termine proclama eletto Presidente il candidato con la più alta cifra elettorale regionale e proclama eletto anche il secondo classificato come consigliere regionale.
Opzioni, surroghe e supplenze
Chi risulta eletto in più circoscrizioni, o sia nella lista regionale sia in una circoscrizione, deve scegliere entro il giorno prima della seduta di insediamento. In mancanza di opzione, operano le regole di surroga o, per il Presidente secondo classificato eletto anche in un’altra circoscrizione, la sostituzione nel seggio attribuito ai sensi delle norme sul riparto.
La surrogazione segue criteri diversi a seconda che il seggio vacante riguardi liste circoscrizionali collegate al Presidente eletto, liste regionali, il candidato Presidente secondo classificato, o liste non collegate al Presidente eletto. In sintesi, il seggio va al primo non eletto della stessa lista e circoscrizione; in mancanza, si procede allo scorrimento della graduatoria regionale o della graduatoria delle liste collegate, secondo le regole stabilite dalla legge.
Per i consiglieri nominati assessori è prevista la sospensione dalle funzioni e la supplenza temporanea, affidata al primo utile avente diritto alla surrogazione. La supplenza termina con la cessazione della sospensione; se sopravviene la decadenza, si procede a surrogazione definitiva.
Spese e disposizioni finali
Le spese elettorali, comprese quelle per i componenti degli uffici elettorali, sono a carico della Regione. I comuni anticipano gli oneri economici che non gravano direttamente sulla Regione e vengono rimborsati entro tre mesi dalla consultazione sulla base di rendiconto documentato; la Giunta regionale fissa i criteri di ammissibilità e gli importi rimborsabili.
Il Presidente della Giunta promuove le intese con gli organi statali e con gli enti locali per l’attuazione della legge. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni statali compatibili. È abrogata la legge regionale 29 luglio 2009, n. 21, sulle modalità di presentazione delle liste per le elezioni regionali.
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