Cassazione Penale, Sentenza n. 27475/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale, deducendo un solo motivo di ricorso. Ha sostenuto che la dichiarazione di assenza era stata adottata senza un'adeguata verifica della effettiva conoscenza del processo: la notifica del decreto di rinvio a giudizio era avvenuta per compiuta giacenza e l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio, circostanze ritenute di per sé insufficienti a fondare la certezza della conoscenza del procedimento. Ha inoltre contestato il passaggio motivazionale della Corte territoriale, che aveva valorizzato l'elezione di domicilio e la ritualità della notifica presso il domicilio dichiarato. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha spiegato che la verifica della conoscenza del processo e la dichiarazione di assenza erano state compiute all'udienza preliminare del 1 giugno 2022, in vigenza dell'art. 420-bis c.p.p. nella formulazione anteriore alla riforma del d.lgs. 150/2022. Poiché la notifica del decreto di rinvio a giudizio era successiva e la conoscenza del processo era già stata valutata nella fase introduttiva dell'udienza preliminare, tale notifica è stata ritenuta irrilevante ai fini del motivo. La Corte ha inoltre affermato che la notifica per compiuta giacenza, eseguita presso il domicilio dichiarato e rimasto stabile nel tempo, può fondare una presunzione logica di conoscenza del procedimento, non vinta da alcuna allegazione contraria. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per il perimetro della sintesi del motivo di ricorso; non incide sulla decisione di merito.
art. 420-bis c.p.p.
"Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo".
nel testo anteriore alla novella del d.lgs. 150/2022, consente la dichiarazione di assenza quando vi sia certezza della conoscenza del procedimento, anche desumibile in via logica da elementi oggettivi come il collegamento stabile con il domicilio dichiarato.
art. 420-quater c.p.p.
richiamato in relazione all'orientamento giurisprudenziale che impone il rinvio dell'udienza e la notifica personale quando la compiuta giacenza non sia idonea a garantire la conoscenza del processo.
art. 89 d.lgs. 150/2022
richiamato solo per individuare la disciplina transitoria e confermare che la verifica dell'assenza era avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma.
Massime di principio
- La dichiarazione di assenza dell'imputato, nel regime previgente dell'art. 420-bis c.p.p., è legittima quando il giudice accerti con certezza la conoscenza del procedimento, anche attraverso presunzioni logiche fondate su dati oggettivi e stabili del caso concreto.
- La notifica del decreto di rinvio a giudizio sopravvenuta dopo la già avvenuta dichiarazione di assenza all'udienza preliminare non è decisiva per contestare quella dichiarazione, se la conoscenza del processo era stata già verificata sulla base degli atti introduttivi dell'udienza.
- La notifica per compiuta giacenza non assicura automaticamente la conoscenza del procedimento, ma può costituire un serio indice presuntivo quando sia eseguita presso il domicilio dichiarato dall'imputato e risulti la perdurante stabilità del collegamento con quel luogo.
- Per censurare efficacemente la dichiarazione di assenza non basta allegare in astratto l'inidoneità della compiuta giacenza: occorre indicare elementi concreti contrari alla presunzione di conoscenza desumibile dagli atti.
- Le questioni nuove, non prospettate nei giudizi di merito e dedotte per la prima volta in cassazione, sono inammissibili se richiedono accertamenti di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
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