Cassazione Civile, Ordinanza n. 03528/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da azioni promosse dal curatore del fallimento di una società, dichiarato nel 1997, per ottenere l’accertamento della simulazione, o in subordine l’inefficacia ex art. 67, comma 2, l.fall., di vendite di beni, merci e attrezzature compiute nell’anno anteriore al fallimento in favore di un’altra società. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto rinunciata la domanda di simulazione e aveva accolto la revocatoria fallimentare, condannando la convenuta alla restituzione del valore delle merci revocate. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con undici motivi, lamentando: errata configurazione del danno come in re ipsa nella revocatoria fallimentare; omessa considerazione del fatto che taluni beni erano deperibili, scaduti o già in possesso del curatore; violazioni del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e delle regole sull’onere della prova; erronea condanna al pagamento dell’equivalente monetario in luogo della restituzione dei beni; inutilizzabilità o non deduzione degli indizi utilizzati per desumere la scientia decoctionis; apparente motivazione della sentenza d’appello e omesso esame di fatti decisivi; conseguente erronea statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, in quanto formulati in modo promiscuo tra vizi diversi, diretti sostanzialmente a sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, e in parte preclusi dalla doppia conforme; ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza sulla revocatoria fallimentare, sull’insindacabilità in cassazione del giudizio di fatto e sulla sufficienza della motivazione. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile, con applicazione del raddoppio del contributo unificato; non sono state liquidate spese per l’inammissibilità del controricorso del curatore, perché tardivo, e per la mancata difesa dell’altro intimato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi sia perché cumulavano in modo confuso doglianze eterogenee, sia perché tendevano a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto compiuti nei due gradi di merito, sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme con riferimento ai motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. Ha inoltre escluso la configurabilità di una motivazione apparente nella sentenza impugnata e ha richiamato i principi già affermati in tema di eventus damni e di condanna all’equivalente monetario in luogo della restituzione. Non sono state poste spese a carico del ricorrente per l’inammissibilità del controricorso del curatore, ritenuto tardivo, e per la mancata difesa dell’altro intimato; è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l.fall.
La Corte richiama la revocatoria fallimentare come azione fondata sulla dimostrazione dell’eventus damni e della scientia decoctionis, ma non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.
art. 2901 c.c.
È evocato dal ricorrente in relazione alla disciplina generale della revocatoria, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nei motivi come parametro del lamentato vizio di ultrapetizione o omissione, ma le doglianze sono considerate inammissibili.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per contestare la specificità dell’appello e delle difese, ma senza esito favorevole al ricorrente.
art. 343 c.p.c.
Citato nei motivi come norma sul gravame incidentale/difese in appello; la censura è respinta in limine.
art. 346 c.p.c.
Evocato con riguardo alle questioni asseritamente non riproposte in appello; la Corte non lo ritiene decisivo per l’ammissibilità del ricorso.
art. 115 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove e degli indizi; la Corte ribadisce che non è consentito sostituire la propria lettura del materiale istruttorio a quella del giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Citato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria; la censura è ritenuta inammissibile.
art. 2697 c.c.
È evocato come norma sull’onere della prova, ma la Corte osserva che le doglianze mirano in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti e delle presunzioni.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte precisa che la censura è inammissibile quando si traduce in una diversa inferenza probabilistica sui fatti.
art. 2729 c.c.
Come l’art. 2727 c.c., è richiamato per contestare la prova presuntiva della scientia decoctionis, ma senza successo.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono essere specifici e immediatamente riconducibili ai vizi tassativi previsti dalla norma; le censure miste sono inammissibili.
art. 348-ter c.p.c.
La Corte applica la preclusione del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme, perché le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta sufficiente a soddisfare il minimo costituzionale.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte reputa l’inammissibilità sussistente anche alla luce della giurisprudenza consolidata su eventus damni e condanna all’equivalente monetario.
art. 91 c.p.c.
È richiamato nel motivo sulle spese, ma resta travolto dall’inammissibilità del ricorso.
art. 92 c.p.c.
Citato nel motivo sulle spese; la censura non viene esaminata nel merito.
art. 118, comma 2, l.fall.
È menzionato per la produzione del decreto di chiusura del fallimento nel giudizio di appello, ma la Corte non lo considera decisivo nel decidere l’ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando cumula in modo confuso censure eterogenee senza renderle immediatamente riconducibili a uno specifico vizio tipizzato dall’art. 360 c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, poiché il giudizio di cassazione non è un ulteriore grado di merito.
- Quando la sentenza d’appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo iter logico-argomentativo, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono preclusi dalla doppia conforme, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La valutazione del materiale probatorio spetta in via esclusiva al giudice di merito, che può fondare la decisione sulle prove ritenute più attendibili senza dover confutare analiticamente ogni elemento contrario.
- La censura sulla violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. non è ammissibile se mira soltanto a proporre una diversa inferenza presuntiva o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare la mera insufficienza argomentativa se il provvedimento espone, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito.
- In materia di revocatoria fallimentare, la censura che contesti l’esistenza dell’eventus damni o della scientia decoctionis deve confrontarsi con gli accertamenti di merito, non potendo trasformarsi in una contestazione del fatto compiuto dal giudice.
- La condanna alla restituzione può essere sostituita, quando necessario, da quella al pagamento dell’equivalente monetario secondo i principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
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