Sentenza del 07/10/2015 n. 20026 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Autorità Portuale aveva impugnato l'attribuzione della categoria catastale B/4 al comprensorio "(XXXX)", utilizzato come sede istituzionale, sostenendo che l'immobile fosse strumentale ai servizi portuali e privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse quindi rientrare nella categoria E/1. L'Agenzia ha contestato la decisione della CTR deducendo, tra l'altro, la corretta applicazione dei criteri catastali e sostenendo che l'autonomia funzionale e reddituale dovesse essere valutata in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile, non in relazione alla natura pubblica dell'ente o alla sua eventuale destinazione a un'attività lucrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR, che aveva collegato l'assenza di autonomia funzionale e reddituale alla strumentalità dell'immobile rispetto ai servizi portuali e alla natura pubblica dell'ente utilizzatore. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia, anche per la decisione sulle spese. Non è stata quindi attribuita in via definitiva la categoria catastale, ma è stato stabilito il criterio giuridico da applicare nel nuovo esame.
Norme richiamate
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6
Le categorie catastali devono essere individuate in base alle "caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari".
La classificazione catastale deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non dalla sola natura pubblica del soggetto che lo utilizza.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito nella L. n. 286 del 2006
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.
L'esclusione dalle categorie E opera quando una parte dell'immobile costituisce un cespite autonomo sotto il profilo funzionale e reddituale. L'autonomia non coincide necessariamente con lo svolgimento di un'attività lucrativa.
R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5
È unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile e atta a produrre un reddito proprio.
L'unità immobiliare è individuata in base alla sua capacità autonoma di essere utilizzata e di produrre un reddito proprio, secondo le sue caratteristiche concrete.
D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40
L'unità immobiliare rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.
L'autonomia catastale va verificata considerando se la porzione costituisca un cespite indipendente secondo l'uso concreto e le caratteristiche dell'immobile.
D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, art. 5
La disposizione è richiamata per evidenziare che il comprensorio era stato trasferito dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dell'ente, circostanza rilevante per la sua classificazione catastale.
Massime di principio
- La categoria catastale deve essere determinata principalmente sulla base delle caratteristiche oggettive, della destinazione ordinaria e dell'autonomia concreta dell'immobile, non sulla base della natura pubblica o privata del soggetto che lo occupa.
- La semplice ubicazione di un immobile in un'area portuale o la sua strumentalità rispetto a un servizio pubblico non è sufficiente per attribuire o mantenere una categoria catastale del gruppo E.
- Per stabilire se una porzione debba essere esclusa dalle categorie E occorre verificare se sia funzionalmente indipendente e idonea a costituire un cespite autonomo, anche senza lo svolgimento di un'attività lucrativa.
- La destinazione a uffici, soprattutto se l'immobile presenta caratteristiche autonome e comparabili con altri uffici pubblici, può giustificare una categoria diversa da E/1.
- Nel giudizio di rinvio devono essere effettuati specifici accertamenti di fatto sulle caratteristiche dell'immobile, sulla sua autonomia e sulla sua comparabilità con unità similari; la decisione non può basarsi soltanto su presunzioni legate alla funzione istituzionale dell'ente.
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