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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20026 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Autorità Portuale aveva impugnato l'attribuzione della categoria catastale B/4 al comprensorio "(XXXX)", utilizzato come sede istituzionale, sostenendo che l'immobile fosse strumentale ai servizi portuali e privo di autonomia funzionale e reddituale e dovesse quindi rientrare nella categoria E/1. L'Agenzia ha contestato la decisione della CTR deducendo, tra l'altro, la corretta applicazione dei criteri catastali e sostenendo che l'autonomia funzionale e reddituale dovesse essere valutata in base alle caratteristiche oggettive dell'immobile, non in relazione alla natura pubblica dell'ente o alla sua eventuale destinazione a un'attività lucrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo errata l'interpretazione della CTR, che aveva collegato l'assenza di autonomia funzionale e reddituale alla strumentalità dell'immobile rispetto ai servizi portuali e alla natura pubblica dell'ente utilizzatore. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia, anche per la decisione sulle spese. Non è stata quindi attribuita in via definitiva la categoria catastale, ma è stato stabilito il criterio giuridico da applicare nel nuovo esame.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6

    Le categorie catastali devono essere individuate in base alle "caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari".

    La classificazione catastale deve dipendere dalle caratteristiche oggettive e dalla destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non dalla sola natura pubblica del soggetto che lo utilizza.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 40, convertito nella L. n. 286 del 2006

    Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.

    L'esclusione dalle categorie E opera quando una parte dell'immobile costituisce un cespite autonomo sotto il profilo funzionale e reddituale. L'autonomia non coincide necessariamente con lo svolgimento di un'attività lucrativa.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 5

    È unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per sé stessa utile e atta a produrre un reddito proprio.

    L'unità immobiliare è individuata in base alla sua capacità autonoma di essere utilizzata e di produrre un reddito proprio, secondo le sue caratteristiche concrete.

  • D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40

    L'unità immobiliare rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente.

    L'autonomia catastale va verificata considerando se la porzione costituisca un cespite indipendente secondo l'uso concreto e le caratteristiche dell'immobile.

  • D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714, art. 5

    La disposizione è richiamata per evidenziare che il comprensorio era stato trasferito dal demanio marittimo al patrimonio disponibile dell'ente, circostanza rilevante per la sua classificazione catastale.

Massime di principio

  • La categoria catastale deve essere determinata principalmente sulla base delle caratteristiche oggettive, della destinazione ordinaria e dell'autonomia concreta dell'immobile, non sulla base della natura pubblica o privata del soggetto che lo occupa.
  • La semplice ubicazione di un immobile in un'area portuale o la sua strumentalità rispetto a un servizio pubblico non è sufficiente per attribuire o mantenere una categoria catastale del gruppo E.
  • Per stabilire se una porzione debba essere esclusa dalle categorie E occorre verificare se sia funzionalmente indipendente e idonea a costituire un cespite autonomo, anche senza lo svolgimento di un'attività lucrativa.
  • La destinazione a uffici, soprattutto se l'immobile presenta caratteristiche autonome e comparabili con altri uffici pubblici, può giustificare una categoria diversa da E/1.
  • Nel giudizio di rinvio devono essere effettuati specifici accertamenti di fatto sulle caratteristiche dell'immobile, sulla sua autonomia e sulla sua comparabilità con unità similari; la decisione non può basarsi soltanto su presunzioni legate alla funzione istituzionale dell'ente.

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