Sentenza n. 9659/2026 - Roma, Sezione 2
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’annullamento dei provvedimenti di aggiudicazione di Consip del 23 dicembre 2025, prot. nn. 62426, 62427, 62430, 62432, 62433, 62435, 62437 e 62438, con i quali è stata comunicata la “aggiudicazione definitiva efficace” della “gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolasti – ID 2919”; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da MONDILLA ITALIA S.R.L. il 23\2\2026: per l’annullamento della determina a contrarre del 26/09/2025, dei provvedimenti di aggiudicazione di Consip del 23 dicembre 2025, prot. nn. 62426, 62427, 62430, 62432, 62433, 62435, 62437 e 62438, con i quali è stata comunicata la “aggiudicazione definitiva efficace” e la relativa graduatoria della “gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e gestione dei viaggi di istruzione e stage linguistici per gli istituti scolasti –ID 2919” e dei presupposti atti indicati nello stesso ricorso incidentale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di aggiudicazione definitiva efficace degli otto sub-lotti del primo macro-lotto della gara Consip ID 2919 per l’affidamento di servizi di organizzazione e gestione di viaggi di istruzione e stage linguistici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, ha impugnato le aggiudicazioni relative agli otto sub-lotti del macro-lotto concernente i viaggi di istruzione, chiedendo l’annullamento degli atti e la rimodulazione dei punteggi, con conseguente aggiudicazione o subentro. Il RTI ricorrente, pur avendo partecipato alla procedura, si era classificato sesto in sei sub-lotti e quinto in due, mentre gli aggiudicatari erano risultati altri quattro concorrenti. Il primo motivo deduceva violazione della lex specialis, dei principi di trasparenza, motivazione, imparzialità, buon andamento, par condicio e concorrenza, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria, travisamento e motivazione apparente, contestando l’utilizzo del confronto a coppie e della riparametrazione matematica per la valutazione dei punteggi discrezionali dell’offerta tecnica. Secondo la ricorrente, i criteri ampi e macro-descrittivi, combinati con il metodo AHP, non avrebbero consentito di ricostruire l’iter logico seguito dalla Commissione. Il secondo motivo deduceva violazione della disciplina di gara, dei principi di tassatività e certezza dei requisiti, par condicio e imparzialità, nonché difetto di istruttoria, travisamento, sviamento e violazione dei limiti del soccorso istruttorio. Erano contestati, con riferimento ai singoli aggiudicatari, la valorizzazione di esperienze pregresse non pertinenti, la validità e la spendibilità di certificazioni, l’avvalimento, l’integrazione documentale, la valutazione di certificazioni ISO, la parità di genere, la composizione e le esperienze di raggruppamenti temporanei e l’asserita disparità di trattamento. Le parti resistenti avevano eccepito, tra l’altro, tardività, inammissibilità, natura cumulativa impropria del ricorso e difetto di interesse per mancata prova di resistenza. Mondilla Italia aveva proposto ricorso incidentale contro la determina a contrarre, le aggiudicazioni e gli atti presupposti, anche in relazione alla contestata certificazione ISO.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità, rilevando che le censure non riguardavano clausole della lex specialis immediatamente lesive, ma la concreta applicazione dei criteri e gli esiti della valutazione. Ha inoltre ritenuto ammissibile la contestuale domanda di annullamento e di rimodulazione dei punteggi, poiché l’annullamento costituisce il presupposto della tutela conformativa, e ha escluso la natura cumulativa impropria del ricorso in ragione della struttura multi-aggiudicataria dei sub-lotti e dell’identità delle aggiudicazioni e delle censure. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il confronto a coppie non è un criterio sostanziale, ma una modalità di attribuzione del punteggio che presuppone criteri chiari e analitici. Esso comporta un’elevata discrezionalità comparativa dei commissari e la motivazione può esaurirsi nell’attribuzione del punteggio quando la lex specialis abbia adeguatamente definito gli elementi da valutare. Nel caso concreto, il Capitolato e i modelli di relazione tecnica individuavano i criteri, i contenuti da descrivere e gli obiettivi qualitativi perseguiti, consentendo di comprendere le preferenze espresse dalla Commissione. Il sindacato giurisdizionale sarebbe stato possibile solo in presenza di un uso distorto, irrazionale o logicamente incongruo del metodo, da dimostrare mediante elementi concreti rivelatori dell’inattendibilità tecnica o dell’insostenibilità logica della valutazione; la ricorrente, invece, aveva dedotto soltanto la non condivisibilità dei giudizi e non aveva indicato specifici profili di arbitrarietà o illogicità. Anche il secondo motivo è stato respinto. Le contestazioni sui requisiti, sulle certificazioni, sull’avvalimento e sul soccorso istruttorio non dimostravano che l’accoglimento avrebbe determinato un’utilità concreta per la ricorrente, considerata la distanza di punteggio e la sua posizione, soprattutto nei sub-lotti in cui era sesta a fronte di quattro possibili aggiudicatari. È stata quindi rilevata la carenza della prova di resistenza. Nel merito delle singole contestazioni, il TAR ha ritenuto comprovata l’esperienza di Giocamondo nel settore dei viaggi di istruzione e corretta la valutazione dell’avvalimento e della certificazione UNI ISO 21401:2019, ritenuta tecnicamente sovrapponibile alla versione ISO 21401:2018 richiesta dalla lex specialis. Per il RTI Avion Travel, la documentazione integrativa sulla certificazione ISO 9001:2015 è stata considerata chiarificatrice di un requisito già posseduto e non integrante o modificativa dell’offerta; inoltre, le ulteriori contestazioni sull’offerta tecnica e sul periodo di riferimento delle esperienze non sono state provate. Per il RTI Zainetto Verde, la lex specialis consentiva di integrare o chiarire la documentazione relativa alle certificazioni premiali, non costituente parte integrante dell’offerta, purché il requisito fosse posseduto alla data di presentazione; la censura sulla dimensione dei caratteri della relazione è stata ritenuta generica e priva di prova di concreta alterazione della par condicio. Quanto a Mondilla Italia, il codice IAF 31 è stato ritenuto comprensivo e comunque equipollente al sottosettore IAF 31A, anche alla luce dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante; la contestazione sull’esperienza pregressa non ha dimostrato alcun travisamento. Le censure relative al RTI Viaggioverso sono state dichiarate generiche, carenti di interesse e comunque infondate, non essendo emersa un’utilità concreta derivante dalla correzione degli asseriti errori materiali o della diversa impostazione documentale. Il ricorso principale è stato integralmente respinto; la domanda di aggiudicazione e subentro è stata conseguentemente respinta. Il ricorso incidentale di Mondilla Italia è stato dichiarato improcedibile per effetto del rigetto del ricorso principale, in quanto il suo esame non avrebbe potuto procurare un’utilità ulteriore. La ricorrente principale è stata condannata alle spese in favore di ciascuna parte costituita, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 59, comma 4, d.lgs. 36/2023
La procedura aveva a oggetto l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi della disposizione richiamata.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne aveva dedotto la violazione con riferimento ai principi di trasparenza, concorrenza e accesso al mercato; il TAR ha escluso, in concreto, la fondatezza delle censure.
art. 3 d.lgs. 36/2023
La ricorrente ne aveva dedotto la violazione in relazione ai principi applicabili alla procedura di gara; la censura è stata respinta.
artt. 6.4, 7, 12.1, 13, 15, 17, 17.1 e 17.2 del Capitolato d’oneri
Le disposizioni della lex specialis disciplinavano i requisiti, la documentazione, i criteri di valutazione e il confronto a coppie; il TAR ha ritenuto sufficientemente definito il perimetro valutativo e legittime le modalità di chiarimento e integrazione documentale previste.
art. 21-octies l. 241/1990
Massime di principio
- Il metodo del confronto a coppie è una modalità di attribuzione del punteggio, non un autonomo criterio sostanziale di valutazione; esso è legittimo quando la lex specialis individua con sufficiente chiarezza e analiticità gli elementi, gli obiettivi e i contenuti delle offerte da comparare.
- Quando la lex specialis e la documentazione di gara consentono di ricostruire gli obiettivi qualitativi perseguiti dalla stazione appaltante, la valutazione comparativa espressa mediante punteggi numerici può costituire motivazione sufficiente, senza necessità di una giustificazione ulteriore per ogni singola preferenza.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche effettuate mediante confronto a coppie è circoscritto ai casi di uso distorto del metodo, illogicità manifesta, irrazionalità o radicale inattendibilità tecnica; non è sufficiente dedurre la mera non condivisibilità del giudizio o la maggiore esperienza dell’operatore che ricorre.
- Le censure dirette a contestare l’ammissione, i requisiti o i punteggi di altri concorrenti devono superare la prova di resistenza: il ricorrente deve indicare quale concreta utilità deriverebbe dall’accoglimento, anche in rapporto alla propria posizione e alla distanza di punteggio.
- È consentito il chiarimento o l’integrazione di documenti relativi a requisiti o punteggi premiali quando la lex specialis prevede che tali documenti non costituiscano parte integrante dell’offerta e il requisito sostanziale risulti già posseduto alla scadenza per la presentazione delle offerte; tale attività non integra una modifica dell’offerta.
- Una certificazione recante un codice di settore più ampio può essere ritenuta sufficiente o equipollente rispetto alla specificazione richiesta dalla lex specialis quando il settore generale comprende funzionalmente il sottosettore indicato e tale interpretazione è coerente con i chiarimenti resi dalla stazione appaltante.
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