Sentenza del 14/10/2015 n. 1567 - Comm. Trib. Prov. Torino
Illeciti amministrativi - Sanzioni - Soggetto in concordato preventivo - Omesso versamento d'imposta - Violazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni per l'omesso versamento dell'IVA durante una procedura di concordato preventivo. Il mancato pagamento derivava dall'impossibilità di adempiere fuori dal concorso dei creditori e, in particolare, dall'assenza di profili di colpa imputabili all'impresa. La questione era quindi se un debito tributario sorto prima dell'apertura del concordato potesse generare ulteriori sanzioni per il successivo mancato pagamento.
La decisione
La contestazione sanzionatoria è stata ritenuta infondata. I debiti sorti prima dell'apertura del concordato preventivo non possono essere eseguiti individualmente al di fuori della procedura concorsuale; pertanto, il loro mancato pagamento non può produrre effetti sanzionatori, anche se tali effetti sono previsti da norme di diritto pubblico. In assenza di colpa nell'inadempimento, l'omesso versamento dell'IVA non determina l'insorgenza di un ulteriore debito sanzionatorio, perché manca il necessario presupposto giuridico della sanzione.
Norme richiamate
Disciplina del concordato preventivo
I debiti sorti prima dell'apertura della procedura non sono mai eseguibili al di fuori del concorso.
La procedura concorsuale impedisce ai creditori di agire individualmente per ottenere il pagamento dei debiti anteriori. Di conseguenza, il mancato pagamento imposto dalla procedura non può essere automaticamente qualificato come illecito sanzionabile.
Norme sulle sanzioni per omesso versamento dell'IVA
L'omesso versamento di IVA, in assenza di profili di colpa nell'inadempimento, non cagiona l'insorgenza di ulteriore debito da sanzione civile.
La sanzione per omesso versamento presuppone non solo l'inadempimento formale, ma anche la possibilità giuridica di adempiere e un comportamento colpevole. Quando il mancato pagamento è conseguenza vincolata della procedura concorsuale, tale presupposto può mancare.
Massime di principio
- I debiti anteriori all'apertura di una procedura concorsuale devono essere trattati secondo le regole del concorso e, di regola, non possono essere oggetto di azioni esecutive individuali.
- Il semplice mancato pagamento di un debito tributario non comporta automaticamente l'applicazione di sanzioni: occorre verificare se l'inadempimento sia imputabile al debitore e se quest'ultimo potesse giuridicamente effettuare il pagamento.
- Quando l'omesso versamento dipende dall'effetto vincolante della procedura concorsuale e non da una scelta colpevole dell'impresa, può mancare il presupposto per l'applicazione della sanzione.
- La valutazione deve distinguere tra debiti sorti prima e dopo l'apertura della procedura: i debiti successivi possono seguire regole diverse e richiedono una verifica autonoma.
- L'esclusione della sanzione non è automatica per il solo fatto che l'impresa sia in concordato: occorre dimostrare l'anteriorità del debito, l'impossibilità o il divieto di pagamento fuori dal concorso e l'assenza di colpa.
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