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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20118/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 581 c.p.p. Il ricorrente sosteneva che nell'appello aveva contestato la qualificazione giuridica del fatto ex art. 49 c.p. e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo errore di diritto e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione all'art. 581 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile, confermando che l'appello era generico perché si limitava a reiterare le difese già svolte in primo grado senza confrontarsi con le argomentazioni decisive del Tribunale (in particolare sulla qualificazione del furto alla luce delle riprese di sorveglianza e sul diniego delle attenuanti generiche motivato dalla recidiva e dalla precedente attenuazione del trattamento sanzionatorio). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, per la valutata colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Imposizione dell'onere di specificità dei motivi di appello: i motivi devono esplicitare e argomentare i rilievi critici rispetto alle ragioni della decisione impugnata; la specificità richiesta è proporzionale alla precisione con cui le ragioni sono esposte nel provvedimento impugnato.

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Consente la cassazione per vizio di motivazione o erronea applicazione della legge penale; qui invocato dal ricorrente ma ritenuto inidoneo a superare l'inammissibilità per genericità dei motivi.

  • art. 49 c.p.

    Norma sulla consumazione ed eventuale tentativo di reato; la Corte richiede che chi impugna contesti specificamente la valutazione probatoria (es. riprese di sorveglianza) che ha portato alla qualificazione applicata nel giudizio di merito.

  • art. 62 n. 4) c.p.

    Circostanza attenuante generica: la Corte territoriale ha ritenuto che le argomentazioni in appello (clauses di stile come emarginazione o basso livello culturale) non abbiano efficacemente contrastato le ragioni del diniego in primo grado, tra cui la recidiva specifica e l'attenuazione già riconosciuta.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per la valutata negligenza nella proposizione dell'impugnazione.

  • Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli) e Sez. U., n. 52117 del 17/07/2014 (Prevete)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a confermare il principio che l'onere di specificità dell'appello è proporzionale alla precisione della motivazione del provvedimento impugnato e che la visione dell'azione delittuosa da parte dei sorveglianti può portare a diversa qualificazione (tentativo/consumazione).

  • Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o viziati da colpa; usata a supporto della condanna alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un appello è inammissibile se i motivi non sono specifici: non basta reiterare le difese già svolte in primo grado, è necessario confrontarsi punto per punto con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata.
  • La specificità richiesta nel redigere i motivi d'appello è proporzionale alla precisione con cui la decisione di merito espone le sue ragioni; maggiore è la motivazione del giudice di primo grado, più dettagliati devono essere i rilievi in appello.
  • Se si contesta la qualificazione giuridica (es. consumazione vs tentativo) occorre affrontare esplicitamente le prove e le argomentazioni che hanno portato a quella qualificazione (es. riprese di sorveglianza, comportamenti dei sorveglianti).
  • Quando si chiede il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche in appello, bisogna rispondere alle ragioni poste a fondamento del diniego in primo grado (es. recidiva, precedenti attenuazioni), presentando elementi nuovi o argomentazioni specifiche.
  • La proposizione di ricorsi infondati o generici comporta il rischio di condanne alle spese e, se sussiste colpa, del pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto gli avvocati devono valutare con attenzione la concretezza dei motivi prima di impugnare.

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