Sentenza n. 3307/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato prot. Uscita N.0309421 del 30/07/2025, codice pratica P-NA/L/Q/2023/107551, notificato in pari data, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli ha disposto la revoca del nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciato in favore dell’odierno ricorrente; -nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa la nota della Prefettura di Napoli prot. 157526 del 05/05/2025, con cui si negava la possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego della possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato, adottata dopo la mancata presentazione del datore di lavoro originario alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno e la mancata produzione della documentazione richiesta. Ha dedotto la violazione della disciplina sull'immigrazione, dell'art. 5, comma 5, del testo unico sull'immigrazione, della circolare del Ministero dell'Interno n. 3836 del 2007, delle garanzie partecipative e del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, carenza dei presupposti e violazione del buon andamento e del legittimo affidamento. Il ricorrente ha evidenziato di essere entrato legittimamente in Italia sulla base di un nulla osta efficace, di non essere responsabile della mancata assunzione da parte del datore originario e di avere reperito, mentre il nulla osta era ancora efficace, un nuovo datore operante nel medesimo settore, il quale aveva formalmente chiesto il subentro e manifestato la disponibilità ad assumerlo per le medesime mansioni. Ha inoltre contestato l'omessa valutazione di tale sopravvenienza e l'omesso preavviso di revoca.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto che la buona fede del lavoratore straniero, l'ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta ancora efficace, la mancata imputabilità al lavoratore della condotta del datore originario e la dimostrazione di una concreta e seria nuova occasione lavorativa costituiscano una particolare condizione soggettiva meritevole di tutela. In tale situazione, anche considerando il ritardo dell'Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, la Prefettura non poteva applicare automaticamente la revoca, ma avrebbe dovuto effettuare un bilanciamento degli interessi e valutare la possibilità di subentro del nuovo datore e del rilascio del permesso di soggiorno. La mancata considerazione della nuova offerta lavorativa, formalizzata dal nuovo datore, ha violato i principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor lavoratoris. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina applicabile al soggiorno dello straniero; la decisione valorizza, in termini coerenti con tale disciplina, la necessità di non pregiudicare automaticamente il lavoratore regolarmente entrato e in buona fede quando la mancata assunzione dipenda dal datore originario.
circolare Ministero dell'Interno n. 3836 del 2007
La circolare è richiamata quale parametro che avrebbe dovuto essere considerato dall'Amministrazione rispetto alla possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro.
Massime di principio
- Quando un cittadino straniero sia entrato regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro ancora efficace e la mancata stipula del contratto di soggiorno dipenda da una condotta non imputabile al lavoratore, la revoca automatica del nulla osta non è legittima senza una valutazione concreta della sua posizione.
- La disponibilità di un nuovo datore di lavoro, operante anche nel medesimo settore e formalmente intenzionato al subentro mentre il nulla osta è ancora efficace, costituisce una sopravvenienza rilevante che l'Amministrazione deve esaminare prima di revocare il nulla osta.
- Nelle controversie relative alla revoca del nulla osta al lavoro, l'Amministrazione deve bilanciare l'interesse al rispetto della procedura con la posizione del lavoratore straniero in buona fede, applicando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor lavoratoris.
- Il ritardo dell'Amministrazione nella convocazione per la stipula del contratto di soggiorno è un elemento da considerare nel giudizio sulla legittimità della revoca, soprattutto quando nel frattempo il lavoratore abbia reperito una concreta occasione alternativa di lavoro.
- La revoca non può essere applicata in modo meccanicistico per il solo fatto che il datore originario non si sia presentato o non abbia completato gli adempimenti, se il lavoratore ha dimostrato la volontà effettiva di lavorare e l'assenza di responsabilità nella mancata assunzione.
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