Sentenza del 08/05/2015 n. 838 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Disconoscimento della fotocopia della relata di notifica - Va effettuato con il ricorso e non con una memoria successiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl disconoscimento è stato ritenuto tardivo. In ragione della ritualità del processo tributario, la contestazione della conformità della fotocopia della relata di notifica deve essere sollevata con il ricorso, così da consentire alla controparte di produrre tempestivamente l’originale. Resta ferma la facoltà del giudice di accertare la conformità della copia anche aliunde, cioè mediante altri elementi acquisiti al processo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha disconosciuto la conformità all’originale della fotocopia della relata di notifica. La contestazione, tuttavia, è stata formulata soltanto con una memoria successiva al ricorso, anziché nell’atto introduttivo del giudizio. La questione riguardava quindi la tempestività e le modalità del disconoscimento nel processo tributario.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il disconoscimento della conformità di una fotocopia all’originale deve essere formulato tempestivamente nell’atto introduttivo, non per la prima volta in una memoria successiva.
- La contestazione deve essere specifica e tempestiva, perché mira a onerare la controparte della produzione dell’originale del documento.
- Una contestazione tardiva può essere dichiarata inammissibile o comunque inefficace, con conseguente utilizzabilità della copia prodotta, salvo che il giudice accerti autonomamente la sua non conformità.
- Il giudice può verificare la conformità della copia anche attraverso elementi diversi dalla produzione dell’originale, se tali elementi risultano sufficienti nel caso concreto.
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