Cassazione Civile, Ordinanza n. 31752/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per IRPEF 2004, della quale la contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza solo nel 2014 tramite consultazione di siti di riscossione. In primo grado e in appello il ricorso era stato rigettato. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato vizi di motivazione, error in procedendo e omesso esame, sostenendo che la notifica della cartella non si fosse perfezionata perché effettuata in un indirizzo non più attuale, con deposito dell'avviso presso il vecchio indirizzo, e che il giudice tributario avrebbe dovuto sospendere il processo in attesa dell'esito del procedimento penale relativo all'ufficiale postale; con il secondo ha dedotto l'inesistenza del debito e del ruolo per invalidità dell'avviso di accertamento, assumendo che l'atto fosse stato sottoscritto da soggetto privo della qualifica idonea a ricevere la delega di firma da parte del direttore provinciale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, osservando che, in presenza di doppia conforme, non era deducibile il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha inoltre escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza di merito conteneva una motivazione intellegibile sul perfezionamento della notifica e sulla mancata sospensione per pregiudizialità penale, non essendo stata proposta querela di falso né dimostrata la contemporanea pendenza del processo penale. Ha poi ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni, non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale del delegato e l'atto è valido se riferibile all'ufficio titolare del potere. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e senza spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rimasta intimata.
Norme richiamate
art. 139 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione; la Corte non ne trae un principio autonomo, ritenendo infondate le doglianze sulla notificazione della cartella.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della notifica; la Corte ritiene comunque valida la motivazione della sentenza di merito sul punto.
art. 39 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla sospensione del processo tributario; la Corte esclude la necessità di sospensione nei termini prospettati.
art. 295 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la sospensione necessaria per pregiudizialità; la Corte afferma che essa non operava nel caso concreto per mancanza dei presupposti.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex n. 5 non è deducibile; inoltre delimita il sindacato alla motivazione apparente o mancante nei limiti del minimo costituzionale.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In caso di doppia conforme preclude la deduzione in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. quando la decisione d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro della nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione, applicabile anche al rito tributario.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale norma da cui desumere il requisito della motivazione sufficiente e intelligibile della sentenza.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente l'applicazione al processo tributario delle norme compatibili del codice di rito, comprese quelle sulla motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione, cui la sentenza di merito deve conformarsi.
art. 42, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è qualificata come delega di firma; la validità dell'atto dipende dalla riferibilità all'ufficio e non dalla qualifica dirigenziale del materiale sottoscrittore.
art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata è conforme a quella di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. non è deducibile per effetto dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
- La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non basta che la parte la reputi errata o insufficiente, dovendo il vizio emergere dal testo della sentenza.
- Il regime della motivazione sufficiente e del minimo costituzionale si applica anche al processo tributario, in virtù del rinvio alle norme processuali compatibili contenuto nell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.
- La sospensione del giudizio per pregiudizialità penale richiede la contemporanea pendenza dei due processi e l'avvenuto esercizio dell'azione penale; in mancanza di tali presupposti non può essere disposta.
- La validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento dipende dalla riferibilità dell'atto all'ufficio titolare del potere e non dalla qualifica dirigenziale del soggetto che lo firma o che riceve la delega di firma.
- La delega alla sottoscrizione dell'atto impositivo è una delega di firma e non di funzioni; può essere conferita anche tramite ordini di servizio che individuino il funzionario per qualifica, senza necessità di indicare nominativamente il delegato o la durata della delega.
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