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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13214/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di gestione crediti per il saldo passivo di un conto corrente, emesso nei confronti del titolare del conto e della fideiussore. In primo grado l’opposizione della fideiussore era stata dichiarata improcedibile perché il tribunale aveva ritenuto che l’onere di avviare la mediazione obbligatoria gravasse sull’opponente. La corte d’appello ha invece riformato tale decisione, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nei giudizi introdotti con ricorso per decreto ingiuntivo e soggetti a mediazione obbligatoria, dopo l’instaurazione dell’opposizione e la decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione incombe sulla parte opposta; non avendolo fatto, la domanda monitoria va dichiarata improcedibile con revoca del decreto. Tuttavia, la corte territoriale ha compensato le spese di entrambi i gradi, richiamando genericamente l’esito complessivo del giudizio e il mutamento giurisprudenziale. La fideiussore ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, tutti centrati sulla liquidazione delle spese: difetto di motivazione della compensazione, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., insussistenza di soccombenza reciproca, irrilevanza della pretesa novità della questione, irrilevanza del mutamento giurisprudenziale e mancata ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni per compensare.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione sulla compensazione delle spese apparente e meramente generica, poiché la formula utilizzata dalla corte d’appello non spiegava la ratio della deroga al principio di soccombenza. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito compensando le spese dei due gradi di merito, in ragione dell’intervento, nel corso del giudizio, della giurisprudenza dirimente delle Sezioni Unite; ha invece posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte resistente, liquidandole in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010

    nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, dopo l’instaurazione dell’opposizione e la decisione sulle istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta; la mancata attivazione comporta improcedibilità e revoca del decreto ingiuntivo

  • art. 91 c.p.c.

    il principio generale è quello della soccombenza nella regolazione delle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è eccezionale e, fuori dai casi consentiti, richiede una motivazione adeguata; non basta un richiamo generico all’esito complessivo della lite

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla regolazione delle spese

Massime di principio

  • Nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo soggetti a mediazione obbligatoria, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le questioni sulla provvisoria esecuzione, l’onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta, non sull’opponente.
  • La mancata attivazione della mediazione da parte dell’opposto determina l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto ingiuntivo.
  • La compensazione delle spese processuali costituisce deroga eccezionale al principio di soccombenza e deve essere sorretta da motivazione specifica e non apparente.
  • Una motivazione che si limiti a richiamare in modo generico l’esito complessivo della lite non è sufficiente a giustificare la compensazione delle spese.
  • Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, quando incide su una questione processuale oggetto di contrasto, può rilevare ai fini della regolazione delle spese, ma non esonera il giudice dall’onere di motivare in modo congruo la deroga al criterio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMora
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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