Ordinanza n. 2285/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento di decadenza/esclusione del sig. Dambrosio Michele dalla graduatoria nazionale per l'accesso programmato al corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese (a.a. 2025/2026), pubblicato sul sito www.universitaly.it in data 10/11/2025; - del messaggio di posta elettronica ordinaria del 10/11/2025, con il quale il CINECA, richiamando le declaratorie recate dall'allegato 2 del D.M. n. 559 del 07/08/2025, opponeva al ricorrente il perfezionarsi della decadenza dalla graduatoria, per mancata conferma d'interesse nell'area riservata del portale web dedicato www.universitaly.it, rigettando la sincrona segnalazione inoltrata dal sig. Dambrosio; - della nota ministeriale, avente ad oggetto “Dambrosio Michele / MUR - riscontro a Sua diffida, datata 11 novembre 2025”, pervenuta in data 05/12/2025, con contrassegno AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALEU.2025.0024976; - del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 559 del 07/08/2025- Allegato 2, punto 10, lett. d, nella parte in cui per la conferma dell'interesse non prevede procedure alternative a quelle informatiche; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter anche di estremi e data sconosciuta, potenzialmente lesivi della sfera giuridica del ricorrente, avverso i quali si formula espressa riserva di motivi aggiunti; - per l'accertamento e dichiarazione del diritto del sig. Dambrosio Michele ad essere riammesso in graduatoria con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente ad inserire il ricorrente in graduatoria attribuendogli il punteggio di 59,90 e la relativa utile posizione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza/esclusione dalla graduatoria nazionale IMAT per mancata conferma dell'interesse tramite la piattaforma Universitaly, unitamente agli atti connessi e alla disposizione ministeriale che non prevedeva procedure alternative a quella informatica
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato universitario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decadenza dalla graduatoria nazionale IMAT per l'anno accademico 2025/2026, sostenendo di avere effettuato la conferma dell'interesse o comunque di avere posto in essere attività finalizzate a tale adempimento nella finestra temporale dal 3 al 7 novembre 2025. Il ricorso contestava anche la disciplina ministeriale nella parte in cui non prevedeva modalità alternative alla procedura informatica. Il Collegio, con precedente ordinanza istruttoria, ha acquisito la documentazione tecnica relativa agli accessi dell'utente alla piattaforma Universitaly. Dalla documentazione è emerso che il candidato aveva effettuato plurimi accessi durante il periodo utile, ma non risultavano le operazioni concretamente compiute nelle singole sessioni, né era possibile stabilire se fossero stati effettuati tentativi di conferma non registrati dal sistema. Il gestore si era limitato ad attestare la mancata registrazione della conferma nei database centrali. Inoltre, il sistema non rilasciava ricevute o attestazioni dell'avvenuta conferma, rendendo difficoltosa per l'utente la prova dell'adempimento.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ritenuto che i plurimi accessi alla piattaforma nella finestra temporale utile costituissero un elemento significativo di comportamento attivo e coerente con l'onere di conferma. La sola mancata registrazione nei database centrali, in assenza di dati sulle attività svolte durante le sessioni e considerata l'assenza di ricevute rilasciate dal sistema, non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare univocamente l'omissione imputabile al candidato. È stato quindi ravvisato il fumus boni iuris. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esclusione avrebbe privato il ricorrente della possibilità di frequentare le attività didattiche del corso di laurea. Il Tribunale ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato e disposto l'ammissione con riserva del candidato alla graduatoria nazionale IMAT, con adozione dei provvedimenti conseguenti. Ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo modalità puntualmente indicate. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro ulteriori dieci giorni, a pena di improcedibilità del gravame. Le medesime modalità sono state autorizzate per eventuali motivi aggiunti. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 24 giugno 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per la decisione sulla domanda cautelare, ritenuta fondata quanto al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato in relazione alla notificazione per pubblici proclami quando la chiamata in giudizio dei controinteressati nelle forme ordinarie risulti sommamente difficile per l'elevato numero dei destinatari.
art. 49 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dell'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, da effettuarsi con indicazione nominativa dei controinteressati e nel rispetto dell'effettività del contraddittorio.
D.M. n. 559 del 7 agosto 2025, Allegato 2, punto 10, lett. d
Disposizione ministeriale relativa alla conferma dell'interesse nella graduatoria; è stata impugnata nella parte in cui non prevedeva procedure alternative a quella informatica.
Massime di principio
- In sede cautelare, la documentazione tecnica che attesti plurimi accessi dell'utente a una piattaforma informatica durante la finestra temporale utile, senza ricostruire le operazioni concretamente svolte nelle singole sessioni, non consente di affermare con certezza l'omissione dell'adempimento richiesto, soprattutto quando il sistema non rilasci ricevute o attestazioni all'utente.
- La mera assenza della registrazione di un'operazione nei database centrali non è di per sé sufficiente a dimostrare cautelarmente l'omissione imputabile all'utente, se l'amministrazione non chiarisce il funzionamento del sistema, le attività compiute durante gli accessi e l'eventuale esistenza di tentativi non andati a buon fine.
- L'incertezza probatoria derivante dall'assenza di ricevute o attestazioni generate dalla piattaforma informatica può concorrere a integrare il fumus boni iuris della domanda cautelare quando l'utente abbia documentato un comportamento attivo e coerente con l'adempimento richiesto.
- Il periculum in mora sussiste quando l'esclusione cautelarmente contestata da una graduatoria per l'accesso programmato impedisce al candidato di frequentare le attività didattiche del corso di laurea.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria risulta oggettivamente sommamente difficile e onerosa, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami; tale modalità deve comunque indicare nominativamente i destinatari o allegare il relativo elenco, non potendo ridursi a una mera pubblicità generica.
- L'ammissione con riserva alla graduatoria può essere disposta in sede cautelare per preservare la possibilità di partecipazione del candidato, senza anticipare la decisione definitiva sul merito della legittimità della decadenza.
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