Cassazione Civile, Sentenza n. 38634/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c.: il ricorrente deduceva un errore di fatto nella precedente ordinanza della Corte di Cassazione n.22609/2018, sostenendo che la Corte aveva ritenuto inesistente la specificazione dei "numerosi documenti" prodotti in appello e quindi dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione senza aver esaminato la documentazione che, secondo il Tassone, provava il possesso esclusivo necessario per l'usucapione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella parte in cui l'ordinanza n.22609/2018 aveva dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione; ha revocato quella parte dell'ordinanza e, giudicando in rescissorio, ha però rigettato il primo motivo del ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n.1254/2013 (ossia ha confermato che non risultava provato il possesso esclusivo idoneo all'usucapione). Sono state inoltre regolate le spese: il ricorrente è stato condannato a rimborsare le spese alle controricorrenti per il giudizio di cassazione e per il giudizio di revocazione.
Norme richiamate
art. 395 n.4 c.p.c.
La norma sulla revocazione per errore di fatto è stata interpretata restrittivamente: l'errore deve consistere in una percezione falsa e incontrovertibile di un fatto emerso dagli atti, tale da aver determinato la decisione; non è legittimo usare la revocazione per criticare valutazioni giuridiche o argomentazioni di merito.
art. 82 c.p.c.
Richiesto il patrocinio tecnico: memorie o atti non sottoscritti dal difensore munito di procura non sono esaminabili in Cassazione; le memorie sottoscritte solo dalla parte sono inammissibili salvo che la parte sia avvocato nell'albo speciale.
art. 366 c.p.c.
Il principio di specificità dei motivi di ricorso: i motivi devono essere specifici e, in particolare, la generica menzione di "numerosi documenti sopra meglio specificati" viola il requisito di specificità richiesto per il ricorso in cassazione.
art. 345 comma 3 c.p.c.
I documenti prodotti in appello sono valutati come "prove nuove" e la loro ammissibilità richiede la verifica dell'indispensabilità; la Corte di cassazione è giudice del rito anche per accertare l'eventuale preclusione, potendo dunque valutare astrattamente se la prova fosse di per sé idonea ad eliminare ogni incertezza.
art. 184 c.p.c.
Richiamata in relazione ai termini per la produzione documentale: la Corte d'appello ha ritenuto tardiva la produzione e quindi l'ha qualificata come nuova prova in appello, soggetta ai limiti di cui all'art.345 c.p.c.
art. 380-bis c.p.c. e art. 391-bis c.p.c.
Richiamate le norme sul rito accelerato e la trattazione in camera di consiglio: il procedimento è stato trattato con le procedure previste per la definizione d'udienza semplificata e per la decisione collegiale su proposte del relatore.
art. 23 comma 8-bis D.L. 28/10/2020 n.137 conv. L. 176/2020
Norma richiamata per consentire la discussione e la presentazione di conclusioni scritte nell'udienza pubblica; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte nel senso di inammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
Riferimento costituzionale al diritto di difesa usato per giustificare l'onere del patrocinio e l'esigenza della rappresentanza tecnica in giudizio.
art. 53 c.p.c.
Norma richiamata per la formazione del collegio giudicante in caso di decisione sulla ricusazione.
Massime di principio
- La revocazione ex art.395 n.4 c.p.c. è ammissibile solo per un errore di fatto manifesto e incontrovertibile desumibile dagli atti; non serve a contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti di merito.
- In Cassazione è essenziale la specificità dei motivi: menzioni generiche di documenti non sono sufficienti a considerare ammessa la produzione documentale.
- Documenti prodotti per la prima volta in appello vanno considerati "prove nuove" e sono ammissibili solo se indispensabili ai sensi dell'art.345 comma 3 c.p.c.; la Corte di cassazione può verificare astrattamente tale indispensabilità ai fini del rito.
- Le memorie e gli atti processuali in Cassazione devono essere sottoscritti dal difensore munito di procura; memorie sottoscritte solo dalla parte sono inammissibili salvo eccezioni previste dall'ordinamento.
- Anche se la revocazione viene accolta per correggere un errore formale o di percezione, il giudizio rescissorio può comunque confermare la decisione di merito; l'accoglimento della revocazione non equivale automaticamente alla vittoria sul merito.
- Chi intende basare un ricorso su documentazione decisiva deve indicare con chiarezza e specificità i documenti e spiegare la loro incidenza sui fatti decisivi, per evitare il rischio di inammissibilità per genericità.
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