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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16123/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. con unico motivo: violazione di legge per omessa sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché censura di difetto di motivazione circa la durata della sospensione della patente. La difesa ha sostenuto che la statuizione sulla sanzione amministrativa era autonoma rispetto all'accordo e che, in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, il giudice doveva sospendere l'efficacia delle sanzioni amministrative fino all'esito del lavoro di pubblica utilità. Il PG ha chiesto l'annullamento limitatamente alla mancata sospensione e ha chiesto l'inammissibilità della doglianza sulla motivazione della durata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso quanto alla prima censura: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata sospensione dell'efficacia della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) e ha disposto la sospensione dell'efficacia della sanzione fino alla data dell'udienza di valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'annullamento è stato pronunciato senza rinvio. La Corte ha invece rigettato la doglianza relativa al difetto di motivazione sulla durata della sospensione, ritenendo che la durata di 10 mesi sia nei limiti (sotto la media edittale) e sufficientemente giustificata con richiamo agli indici di gravità e pericolosità di cui all'art. 218 C.d.S.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    norma procedurale che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), qui rilevante per la natura della sentenza impugnata

  • art. 186 cod. strada (c.2 lett. b) e c.; c.9-bis)

    alla violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni; in caso di sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie va sospesa e potrà essere ripristinata in caso di inadempimento

    la Corte interpreta l'art.186 c.9-bis nel senso che, quando la pena detentiva/pecuniaria è sostituita con lavoro di pubblica utilità, il giudice deve quantificare le sanzioni amministrative accessorie nei limiti edittali e ordinarne la sospensione dell'efficacia fino alla verifica dell'adempimento del lavoro di pubblica utilità

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ma non esclude la sindacabilità delle statuizioni sulle sanzioni amministrative quando collocate al di fuori dell'accordo tra le parti

  • art. 606 cod. proc. pen.

    disciplina i motivi di cassazione: la Corte ricorda che è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per vizi relativi alle sanzioni amministrative accessorie in quanto fuori dalla sfera dell'accordo

  • art. 218, comma 2, codice della strada

    criteri di commisurazione della durata della sospensione della patente (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione); la Corte precisa che, se la durata è entro la media edittale, la motivazione può essere implicita, mentre oltre la media edittale è richiesta specifica motivazione

  • art. 222 codice della strada

    fissa la forbice edittale della sospensione della patente (da 15 giorni a 4 anni) utilizzata dalla Corte per valutare che i 10 mesi determinati dal GIP sono sotto la media edittale

  • art. 620, lett. l) cod. proc. pen.

    consente alla Corte di Cassazione di adottare provvedimenti consequenziali (anche senza rinvio) quando la decisione di legittimità esaurisce la materia senza necessità di un nuovo giudizio di merito

Massime di principio

  • Quando il giudice applica la sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità per reati della strada (art.186 C.d.S.), deve quantificare le sanzioni amministrative accessorie nei limiti edittali e sospenderne l'efficacia fino alla verifica dell'adempimento del lavoro di pubblica utilità; in caso di mancato adempimento le sanzioni possono essere ripristinate.
  • Le statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie, se non fanno parte dell'accordo di patteggiamento, sono sindacabili in cassazione ai sensi dell'art.606 c.p.p. e non sono assoggettate ai limiti di ammissibilità previsti dall'art.448 c.2-bis nei riguardi delle questioni attinenti alla volontà negoziale.
  • La Corte può annullare senza rinvio quando l'errore di diritto riguarda una statuizione che può essere corretta direttamente in sede di legittimità e non richiede nuovi accertamenti di merito.
  • Il giudice non è tenuto a motivare specificamente la durata della sospensione della patente se la misura è entro la media edittale e non risultano circostanze particolari a favore dell'imputato; se la durata supera la media edittale, è obbligatoria la motivazione con riferimento ai criteri dell'art.218 C.d.S.
  • In caso di omissione della sospensione dell'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie prevista dall'art.186 c.9-bis, la parte interessata può ottenere l'annullamento parziale della sentenza e la misura di sospensione dell'efficacia fino alla verifica dell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità.

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