Sentenza del 30/10/2018 n. 7527 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Professionista - Geometra - Accesso della Finanza - Regolare autorizzazione - Foglio di servizio Prelievi - Redditi occulti - Assenza di prova - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. Il foglio di servizio è stato ritenuto idoneo a dimostrare la regolare autorizzazione della Guardia di Finanza a eseguire l’accesso presso lo studio professionale. Pertanto, l’accesso non è stato considerato illegittimo né lesivo del diritto di difesa e l’avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. Il principio è ricondotto a Cass. n. 16440/2014.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’accesso eseguito presso il proprio studio, sostenendo l’assenza o l’insufficienza di una regolare autorizzazione e la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha inoltre contestato la ripresa fiscale relativa a redditi occulti, deducendo l’assenza di prova sufficiente della loro effettiva percezione.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 16440/2014
Il foglio di servizio può comprovare la regolare autorizzazione dell’accesso della Guardia di Finanza presso lo studio del professionista; in assenza di ulteriori elementi, tale documentazione non determina una violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- In caso di accesso fiscale presso lo studio di un professionista, la regolarità dell’attività può essere dimostrata anche mediante il foglio di servizio, se questo documenta adeguatamente l’autorizzazione e l’incarico degli operanti.
- La contestazione dell’accesso non è sufficiente, da sola, a invalidare l’avviso di accertamento: il contribuente deve indicare concretamente quale requisito autorizzativo manchi o quale specifica lesione del diritto di difesa si sia verificata.
- L’eventuale irregolarità formale dell’accesso non comporta automaticamente l’annullamento dell’accertamento, soprattutto se non viene dimostrato un concreto pregiudizio difensivo o l’assenza dei presupposti essenziali dell’attività ispettiva.
- Per contestare efficacemente redditi occulti occorre concentrarsi sugli elementi probatori utilizzati dall’Amministrazione, sulla loro attendibilità e sul collegamento con il contribuente; la sola contestazione dell’autorizzazione all’accesso può non essere decisiva.
- La legittimità dell’avviso dipende dalla validità complessiva dell’attività istruttoria e dalla sufficienza della motivazione e della prova, non dalla mera negazione del contribuente circa la regolarità dell’accesso.
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