Cassazione Civile, Ordinanza n. 18510/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda fondi siti nel territorio comunale dichiarati dal Commissario agli usi civici di natura demaniale civica, con ordine di reintegra in favore del Comune. La società occupante, con l'intervento adesivo di altra società del gruppo/collegata, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il reclamo, sostenendo: 1) che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'esistenza di una legalizzazione dell'occupazione, trascurando la disciplina ottocentesca sugli artt. 28-30 del R.D. 10 marzo 1810 e il ruolo dei "commissari"; 2) in subordine, che la demanialità civica sarebbe cessata comunque per il venir meno dell'uso collettivo e per la pubblica utilità degli impianti di comunicazione elettronica installati sui terreni, anche alla luce del d.lgs. 259/2003 e delle concessioni comunali; 3) che la motivazione fosse apparente e in contrasto con le risultanze processuali, per non avere considerato documenti e consulenza tecnica relativi alle migliorie asseritamente "fixe vinctae". Il Comune ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per pretesa decadenza maturata in relazione alla verifica demaniale e alla mancata opposizione nei termini.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente infondata l'eccezione del Comune sulla pretesa decadenza, osservando che la questione non risultava dalla sentenza impugnata, che era mista di fatto e di diritto e che avrebbe dovuto essere veicolata, se del caso, con ricorso incidentale condizionato e in modo autosufficiente. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: il punto decisivo non era la disciplina ottocentesca richiamata dalla ricorrente, bensì la mancanza di un provvedimento di legittimazione/affrancazione adottato secondo la normativa applicabile ratione temporis, ossia la legge n. 1766/1927 e il relativo regolamento, che avevano sostituito e superato la disciplina precedente. Il secondo motivo è stato ritenuto parimenti non decisivo e comunque non scrutinabile, poiché la questione della permanenza degli impianti non era stata affrontata nella sentenza impugnata e il ricorrente non aveva indicato dove fosse stata dedotta nei precedenti gradi; in ogni caso, tale permanenza non escludeva l'ordine di reintegra. Anche il terzo motivo è stato respinto perché investiva un profilo non decisivo e non adeguatamente dimostrato, mentre il vero nodo restava sempre l'assenza di un provvedimento formale di legittimazione e la mancata prova dei presupposti di legge (migliorie sostanziali e permanenti e durata almeno decennale dell'occupazione). La Corte ha inoltre condannato in solido le ricorrenti alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 28-29-30 R.D. 10 marzo 1810
La ricorrente li invocava per sostenere la legittimazione di coloni inamovibili e la liquidazione degli usi civici mediante affrancazione; la Corte ha ritenuto che tale disciplina fosse stata superata dalla normativa successiva e non potesse fondare la pretesa dedotta.
art. 16 L. 20 marzo 1865 n. 2248, all. E
"Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione o illegittima alienazione dei demani medesimi"
Richiamato per osservare che la conservazione temporanea dei procedimenti speciali era comunque venuta meno con la disciplina successiva e incompatibile della legge n. 1766/1927.
art. 15 preleggi
La Corte lo richiama per affermare la prevalenza della normativa sopravvenuta incompatibile e la conseguente abrogazione della disciplina previgente richiamata dalla ricorrente.
L. 16 giugno 1927 n. 1766
È indicata come la disciplina generale degli usi civici applicabile ratione temporis, che ha sostituito la regolazione ottocentesca e introdotto la legittimazione delle occupazioni solo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge.
R.D. 26 febbraio 1928 n. 332
È richiamato come regolamento di attuazione della legge sugli usi civici.
artt. 5, 6 e 7 L. 16 giugno 1927 n. 1766
La Corte li menziona per descrivere le modalità di liquidazione degli usi civici previste dalla legge: scorporo, canone enfiteutico e, per le ex province pontificie, attribuzione della proprietà alla collettività.
art. 9 L. 16 giugno 1927 n. 1766
È la norma decisiva: la legittimazione dell'occupazione su terre di uso civico richiede domanda dell'occupante, sostanziali e permanenti migliorie, continuità dei terreni e occupazione da almeno un decennio.
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 66, comma 5
Attributivo alle regioni delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre civiche.
d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, art. 71, comma 1, lett. i)
Riserva allo Stato l'approvazione delle legittimazioni sugli usi civici, da effettuarsi con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con la regione interessata.
art. 5 L.R. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25
Richiamato per affermare che la legittimazione dell'occupazione doveva intervenire mediante provvedimento statale, secondo il procedimento previsto dalla normativa regionale di attuazione.
art. 15 L. 16 giugno 1927 n. 1766
Menzionato nel quadro della disciplina sugli usi civici e delle operazioni di liquidazione/verifica delle occupazioni.
art. 360 c.p.c.
comma I n. 3; comma I n. 5
La Corte valuta i motivi di ricorso prospettati come violazione di legge e motivazione apparente, ritenendoli però inammissibili o non decisivi perché non colpiscono la ratio decidendi.
art. 380-bis c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.
d.m. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione delle spese processuali.
d.m. n. 147 del 2022
Richiamato in relazione all'aggiornamento dei parametri per la liquidazione delle spese.
Massime di principio
- In tema di usi civici, la legittimazione dell'occupazione di terre gravate richiede il puntuale rispetto della disciplina vigente ratione temporis; la mera invocazione di disposizioni ottocentesche non è sufficiente se la materia è stata successivamente regolata in modo organico da una legge incompatibile e quindi abrogativa.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito fonda la decisione sulla mancanza di un provvedimento formale di legittimazione, è irrilevante censurare soltanto profili accessori o storicamente superati.
- La legittimazione dell'occupazione su terre civiche non può essere desunta in via implicita dalla sola presenza di opere o dalla pubblica utilità dell'attività svolta sul fondo: occorre un atto formale dell'autorità competente e la prova dei presupposti legali, compresi migliorie sostanziali e permanenti e durata minima dell'occupazione.
- In cassazione non sono scrutinabili censure che introducano questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non indica specificamente il luogo dei precedenti gradi in cui esse furono dedotte.
- La doglianza di motivazione apparente o di travisamento delle risultanze istruttorie è inidonea quando il fatto dedotto non è decisivo rispetto al decisum, e il ricorso mira in realtà a ottenere un riesame del merito.
- Il superamento di un regime normativo speciale previgente va valutato alla luce delle norme sopravvenute che abbiano disciplinato in modo completo la materia, con conseguente inoperatività delle precedenti forme di legalizzazione o affrancazione incompatibili con la nuova disciplina.
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