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Sentenza

Sentenza n. 5100/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 402/2025 pronunciata in data 20.02.2025 dal Tribunale di Nola – Sezione Lavoro, in esito al giudizio RG n. 739/2024.

Giustizia amministrativa202505347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola – Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta Docente per l'anno scolastico 2023/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola – Sezione Lavoro n. 402/2025, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta Docente, per il valore di 500 euro relativo all'anno scolastico 2023/2024, con rivalutazione monetaria e interessi legali nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Nel corso del giudizio il Ministero ha adempiuto, ma soltanto nel maggio 2026, dopo la proposizione del ricorso. La ricorrente ha quindi riconosciuto l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, sulla base delle concordi dichiarazioni delle parti, il Ministero aveva integralmente adempiuto al giudicato, sebbene tardivamente e nelle more del giudizio. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale, considerando che l'adempimento era intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha liquidato le spese in complessivi 500 euro, di cui 50 euro per presumibili esborsi, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Il TAR ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel giudizio di ottemperanza, possono rientrare nelle spese liquidabili gli esborsi, diritti e onorari relativi alla pubblicazione, esame e notificazione della sentenza e agli atti accessori funzionali all'introduzione del giudizio, mentre restano escluse le spese proprie dell'esecuzione forzata civile, come gli atti di precetto, nonché le spese di procedure esecutive non satisfattive.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal giudicato azionato per delimitare rivalutazione monetaria e interessi legali dovuti dalla maturazione del diritto all'effettiva attribuzione del beneficio.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Richiamati per distinguere le spese degli atti di precetto e dell'esecuzione forzata civile, non comprese tra quelle funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale e sopravvenuto dell'amministrazione, anche se tardivo e successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente risulta pienamente soddisfatta.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione della soccombenza virtuale, tenendo conto della tardività dell'adempimento e dell'intervenuto soddisfacimento della pretesa.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono liquidabili, oltre alle somme e agli interessi riconosciuti dal giudicato, le spese, i diritti e gli onorari relativi alla pubblicazione, all'esame e alla notificazione del provvedimento giudiziale e agli atti accessori funzionali all'introduzione del giudizio.
  • Le spese relative ad atti di precetto e ad altre procedure di esecuzione forzata civile non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza e non possono essere poste a carico dell'amministrazione in tale sede, trattandosi di strumenti esecutivi scelti autonomamente dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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