Regolamento (UE) 2019/2024
Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione, del 1° ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa requisiti vincolanti di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, con obiettivi centrati soprattutto sulla riduzione dei consumi in fase d’uso. Introduce limiti all’indice di efficienza energetica, obblighi di disponibilità di pezzi di ricambio, accesso alle informazioni per la riparazione e regole di smaltimento e informazione al consumatore. Prevede inoltre una disciplina dettagliata di misurazione, verifica in sorveglianza del mercato e divieto di pratiche di elusione tramite software o firmware.
Stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, incluse regole su efficienza energetica, riparabilità, informazioni al consumatore e verifica di conformità.
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio nell’Unione degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, compresi quelli per prodotti non alimentari. Sono esclusi, tra gli altri, gli apparecchi alimentati solo da fonti non elettriche, i componenti remoti, gli apparecchi per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta, quelli approvati specificamente per medicinali o campioni scientifici, gli apparecchi privi di sistema di raffreddamento integrato che canalizzano aria fredda da unità esterne, gli armadi refrigerati professionali/abbattitori/unità di condensazione/chiller di processo di cui al regolamento (UE) 2015/1095, nonché frigoriferi cantina e minibar. Alcune specifiche dell’allegato II non si applicano a categorie particolari, come gli apparecchi non a compressione di vapore, gli apparecchi per alimenti vivi, le saladette, i banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, gli armadi d’angolo, i distributori automatici per il congelamento e i banchi per pesce con ghiaccio in scaglie. Si applica dal 1o marzo 2021; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2019/2024 della Commissione sulla progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta
Il regolamento attua la direttiva 2009/125/CE per una categoria di prodotti ad alto impatto energetico e ambientale, individuata come prioritaria nel piano di lavoro 2016-2019. La finalità principale è ridurre il consumo di energia in uso, promuovere la riparabilità e facilitare il riutilizzo e il recupero dei materiali, in coerenza con l’economia circolare.
Ambito di applicazione e categorie escluse
L’articolo 1 si applica agli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica, inclusi quelli destinati alla vendita di prodotti non alimentari. Rientrano nel perimetro, in linea generale, armadi refrigerati da supermercato, refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, vetrine per gelato sfuso e distributori automatici refrigerati.
Sono invece esclusi:
- apparecchi alimentati solo da fonti di energia non elettrica;
- componenti remoti necessari al funzionamento di armadi con sistema remoto;
- apparecchi di refrigerazione per la trasformazione alimentare con funzione di vendita diretta;
- apparecchi specificamente testati e approvati per medicinali o campioni scientifici;
- apparecchi privi di sistema di raffreddamento integrato che canalizzano aria fredda da un’unità esterna;
- armadi refrigerati professionali, abbattitori, unità di condensazione e chiller di processo disciplinati dal regolamento (UE) 2015/1095;
- frigoriferi cantina e minibar.
L’articolo 1, paragrafo 3, esclude inoltre alcune tipologie dalle specifiche dell’allegato II, tra cui apparecchi non a compressione di vapore, apparecchi per alimenti vivi, saladette, banchi orizzontali a servizio assistito con area integrata per la conservazione, armadi d’angolo, distributori automatici per il congelamento e banchi per pesce con ghiaccio in scaglie.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce una definizione molto dettagliata delle varie tipologie di apparecchi, distinguendo tra:
- armadi con sistema integrato e armadi con sistema remoto;
- apparecchi per la refrigerazione, il congelamento, la vendita di bevande, gelati, alimenti vivi o prodotti trasformati;
- minibar e frigoriferi cantina, espressamente esclusi;
- distributori automatici refrigerati, anche a cestelli rotanti o a temperature multiple;
- armadi verticali, orizzontali, combinati, roll-in e da supermercato.
Sono inoltre definiti concetti tecnici essenziali per la conformità, come volume netto, volume lordo, scomparto, sotto-scomparto, porta esterna, identificativo del modello, modello equivalente, banca dati dei prodotti e indice di efficienza energetica (IEE).
Requisiti di efficienza energetica
L’allegato II, punto 1, stabilisce limiti massimi dell’IEE:
- dal 1o marzo 2021: IEE massimo del 100% per tutti gli apparecchi, salvo i congelatori per gelati, per i quali il limite è 80%;
- dal 1o settembre 2023: IEE massimo dell’80% per tutti gli apparecchi, esclusi i distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti, e 50% per i congelatori per gelati.
La struttura della disciplina mostra che l’obiettivo è ridurre progressivamente i consumi, differenziando le soglie in funzione della tipologia di prodotto.
Efficienza delle risorse: pezzi di ricambio e riparazione
Dal 1o marzo 2021 gli operatori economici devono garantire la disponibilità di ricambi per un periodo minimo di otto anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.
Devono essere resi disponibili ai riparatori professionisti almeno:
- termostati;
- relè di avviamento;
- resistenze di sbrinamento;
- sensori di temperatura;
- software e firmware, incluso il software di reset;
- schede a circuiti stampati;
- sorgenti luminose.
Devono essere resi disponibili ai riparatori professionisti e agli utilizzatori finali almeno:
- maniglie e cerniere delle porte;
- pomelli, manopole e pulsanti;
- guarnizioni delle porte;
- scaffali periferici, vassoi e cestelli di stoccaggio.
Le parti devono poter essere sostituite con attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti all’apparecchio. Inoltre:
- l’elenco dei ricambi del punto 1 e la procedura di ordinazione devono essere pubblicati sul sito web accessibile liberamente entro due anni dall’immissione sul mercato della prima unità del modello e fino alla fine del periodo di disponibilità;
- per i ricambi del punto 2, elenco, procedura e istruzioni di riparazione devono essere pubblicati fin dal lancio della prima unità del modello;
- la consegna dei ricambi deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine;
- per alcuni ricambi, la disponibilità può essere limitata ai riparatori professionisti registrati.
Accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione
Dopo due anni dall’immissione sul mercato della prima unità di un modello, o di un modello equivalente, e fino al termine del periodo di disponibilità dei ricambi, i riparatori professionisti devono poter accedere alle informazioni di riparazione e manutenzione.
Il regolamento consente al fabbricante, importatore o mandatario di richiedere una registrazione online, subordinandola alla prova:
- delle competenze tecniche del riparatore;
- della conformità alla normativa applicabile nello Stato membro;
- dell’esistenza di un’assicurazione di responsabilità professionale.
La registrazione va accettata o rifiutata entro 5 giorni lavorativi e, una volta registrato, il riparatore accede alle informazioni entro un giorno lavorativo. È ammesso un corrispettivo ragionevole e proporzionato, purché non scoraggi l’accesso.
Le informazioni da fornire includono, tra l’altro:
- identificazione del prodotto;
- schema di disassemblaggio o vista esplosa;
- manuale tecnico di riparazione;
- elenco di attrezzi e apparecchiature;
- dati su componenti e diagnosi;
- schemi elettrici e connessioni;
- codici di errore e di guasto;
- istruzioni per l’installazione di software e firmware;
- informazioni sull’accesso ai dati dei casi di guasto registrati.
Smantellamento, riciclo e RAEE
Il regolamento richiede che i prodotti siano progettati in modo da consentire la rimozione, con strumenti comunemente reperibili, dei materiali e componenti rilevanti ai fini del recupero e riciclaggio, in coerenza con l’allegato VII della direttiva 2012/19/UE.
Viene inoltre ribadito il rispetto degli obblighi della direttiva RAEE. Se l’apparecchio contiene pannelli isolanti sotto vuoto, deve recare la sigla "VIP" sull’etichetta.
Obblighi informativi verso installatori e utilizzatori finali
Dal 1o marzo 2021 manuali e siti web ad accesso libero devono contenere un set di informazioni volto a favorire un uso efficiente e corretto del prodotto. Tra queste:
- impostazione consigliata delle temperature per la conservazione ottimale;
- stima dell’effetto delle temperature sugli sprechi alimentari;
- condizioni ambientali di esercizio per refrigeratori per bevande e congelatori per gelati;
- istruzioni di installazione, manutenzione e pulizia;
- avvertimento specifico, per gli armadi con sistema integrato, sulla pulizia periodica della serpentina del condensatore;
- riferimenti ai servizi professionali di riparazione;
- informazioni per ordinare ricambi;
- periodo minimo di disponibilità dei ricambi;
- durata della garanzia;
- indicazioni per reperire le informazioni del modello e l’identificativo nella banca dati dei prodotti.
Metodi di misurazione e calcolo
L’allegato III disciplina i metodi di prova e di calcolo dell’IEE. Le misurazioni devono basarsi su norme armonizzate oppure su metodi affidabili, accurati e riproducibili, conformi allo stato dell’arte.
La formula generale prevede che:
- l’AE sia pari a 365 × Edaily;
- l’IEE sia il rapporto tra AE e SAE;
- il SAE sia determinato con formule diverse a seconda della categoria di apparecchio.
Sono previsti parametri di modellizzazione e correzione, tra cui M, N, C, CC e P, con tabelle specifiche per le diverse categorie. Il regolamento dettaglia anche le condizioni ambientali di prova per i Set 1 e Set 2, e definisce il calcolo per refrigeratori per bevande, congelatori per gelati, distributori automatici refrigerati e altre tipologie.
Verifica di conformità e tolleranze
L’articolo 4 prevede la procedura di valutazione della conformità della direttiva 2009/125/CE, mediante controllo interno della progettazione o sistema di gestione. La documentazione tecnica deve contenere copia delle informazioni di prodotto, calcoli e risultati pertinenti; se il modello deriva da un altro modello o da calcoli/estrapolazioni, vanno inclusi i dettagli dei calcoli e l’eventuale dichiarazione di identità tra modelli.
Per la sorveglianza del mercato, l’allegato IV stabilisce una procedura specifica:
- verifica iniziale su una singola unità;
- in caso di mancato rispetto dei parametri, prova di tre unità supplementari;
- il modello è conforme solo se i valori determinati rientrano nelle tolleranze ammesse;
- altrimenti il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Le tolleranze sono tassative e valgono solo per la verifica delle autorità. Per esempio:
- volume netto/lordo: il valore determinato non può essere inferiore al dichiarato di oltre il 3% o 1 litro, se superiore;
- TDA: non inferiore al dichiarato di oltre il 3%;
- Edaily e AE: non superiore al dichiarato di oltre il 10%.
Elusione e aggiornamenti software
L’articolo 6 vieta prodotti progettati per riconoscere il test e modificare automaticamente le prestazioni in modo da ottenere risultati più favorevoli. È inoltre vietato che un aggiornamento di software o firmware peggiori i parametri dichiarati, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale; in ogni caso l’aggiornamento non può rendere il prodotto non conforme.
Parametri di riferimento e riesame
L’allegato V contiene i parametri di riferimento delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione, utile come benchmark per gli operatori e per l’evoluzione futura delle specifiche.
L’articolo 8 impone alla Commissione un riesame entro il 25 dicembre 2023, da presentare al forum consultivo, con valutazione di:
- livello delle specifiche IEE;
- possibile revisione della formula dell’IEE e dei parametri di modellizzazione;
- ulteriore segmentazione delle categorie;
- nuove specifiche di efficienza delle risorse e ulteriori ricambi;
- eventuali requisiti aggiuntivi per alcune categorie specifiche;
- eventuale base di calcolo del volume equivalente su volume netto anziché lordo per i refrigeratori per bevande;
- eventuale nuova formula IEE per gli armadi da supermercato basata sul volume netto;
- livello delle tolleranze.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta alimentati da rete elettrica. Sono escluse specifiche categorie di prodotti, tra cui apparecchi alimentati solo da fonti non elettriche, componenti remoti, apparecchi per trasformazione alimentare, apparecchi specificamente approvati per medicinali o campioni scientifici, apparecchi senza sistema di raffreddamento integrato, armadi refrigerati professionali e prodotti assimilati del regolamento (UE) 2015/1095, frigoriferi cantina e minibar. Ulteriori sottocategorie sono escluse da alcune specifiche dell’allegato II.
Definizioni
L’articolo 2 definisce le principali categorie di prodotto e i concetti tecnici rilevanti: apparecchio di refrigerazione con funzione di vendita diretta, armadio con sistema remoto o integrato, distributore automatico refrigerato, refrigeratore per bevande, congelatore per gelati, vetrina per gelato sfuso, saladette, armadi da supermercato, armadi roll-in, minibar e frigorifero cantina, oltre a nozioni come volume netto, volume lordo, scomparto, sotto-scomparto, identificativo del modello, banca dati dei prodotti e indice di efficienza energetica.
Requisiti minimi di efficienza energetica
L’allegato II, punto 1, fissa limiti massimi dell’indice di efficienza energetica (IEE). Dal 1o marzo 2021 l’IEE non può superare il 100% per tutti gli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta, salvo i congelatori per gelati per i quali il limite è 80%. Dal 1o settembre 2023 i limiti si irrigidiscono: 80% per tutti gli apparecchi, esclusi i distributori automatici refrigerati a cestelli rotanti, e 50% per i congelatori per gelati.
Disponibilità dei pezzi di ricambio e riparabilità
Dal 1o marzo 2021 i fabbricanti, importatori o mandatari devono garantire la disponibilità di specifici pezzi di ricambio per almeno otto anni dall’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello. Alcuni ricambi devono essere disponibili ai riparatori professionisti, altri anche agli utilizzatori finali, con obbligo di sostituzione mediante attrezzi comunemente reperibili e senza danni permanenti. Sono previsti termini e modalità per la pubblicazione online degli elenchi dei ricambi e delle procedure d’ordine, nonché l’obbligo di consegna entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine.
Accesso alle informazioni sulla riparazione e manutenzione
Dopo due anni dall’immissione sul mercato della prima unità di un modello o modello equivalente, e fino alla fine del periodo di disponibilità dei ricambi, i riparatori professionisti devono poter accedere alle informazioni di riparazione e manutenzione. L’accesso è subordinato a una procedura di registrazione online e può richiedere prova delle competenze tecniche e di copertura assicurativa; la registrazione va accettata o rifiutata entro 5 giorni lavorativi e, una volta registrato, il riparatore ottiene accesso entro un giorno lavorativo, eventualmente dietro corrispettivo ragionevole e proporzionato.
Smantellamento, recupero e indicazioni sui VIP
I produttori devono progettare il prodotto in modo che i materiali e componenti pertinenti dell’allegato VII della direttiva 2012/19/UE siano rimovibili con strumenti comunemente reperibili. Devono inoltre rispettare gli obblighi informativi della direttiva RAEE. Se il prodotto contiene pannelli isolanti sotto vuoto, deve riportare la sigla "VIP" sull’etichetta.
Obblighi informativi verso installatori e utenti finali
Dal 1o marzo 2021 manuali e siti web ad accesso libero devono riportare indicazioni sulla temperatura consigliata per ciascuno scomparto, sugli effetti delle impostazioni di temperatura sugli sprechi alimentari, sulle condizioni ambientali di esercizio per refrigeratori per bevande e congelatori per gelati, sulle corrette modalità di installazione e manutenzione, sulla pulizia del condensatore per gli armadi con sistema integrato, sull’accesso ai servizi professionali di riparazione e alle parti di ricambio, sulla durata minima di disponibilità dei ricambi, sulla garanzia e sulle modalità per reperire le informazioni sul modello nella banca dati dei prodotti.
Metodi di misurazione e formula dell’IEE
L’allegato III disciplina condizioni di prova, metodi di calcolo e parametri per l’IEE. L’IEE è calcolato come rapporto tra consumo annuo di energia (AE) e consumo annuo standard di energia (SAE). Sono definite condizioni ambientali di prova, formule specifiche per differenti tipologie di apparecchi e coefficienti correttivi legati a temperatura, classe climatica e tipo di armadio.
Verifica di conformità e sorveglianza del mercato
L’articolo 4 e l’allegato IV prevedono il sistema di controllo interno della progettazione o il sistema di gestione della direttiva 2009/125/CE. La documentazione tecnica deve contenere informazioni di prodotto, calcoli e, se pertinenti, i dettagli relativi ai modelli equivalenti. Gli Stati membri applicano una procedura di verifica specifica, con tolleranze ammesse limitate ai soli parametri indicati in tabella 11; in caso di esito negativo il modello, e tutti i modelli equivalenti, sono considerati non conformi.
Divieto di elusione mediante rilevamento della prova e aggiornamenti software
È vietata l’immissione sul mercato di prodotti progettati per rilevare le condizioni di prova e alterare automaticamente le prestazioni allo scopo di ottenere risultati migliori. Inoltre, consumi ed altri parametri dichiarati non devono peggiorare a seguito di aggiornamenti software o firmware, salvo consenso esplicito dell’utilizzatore finale; l’aggiornamento non può comunque rendere il prodotto non conforme.
Parametri di riferimento e riesame
L’allegato V individua i parametri di riferimento relativi alle migliori tecnologie disponibili al momento dell’adozione del regolamento. La Commissione deve riesaminare il regolamento entro il 25 dicembre 2023 alla luce del progresso tecnologico, valutando in particolare il livello degli IEE, l’eventuale revisione della formula, una maggiore segmentazione delle categorie, nuove specifiche di efficienza delle risorse e ulteriori obblighi informativi per categorie specifiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o marzo 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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