Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13291/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 09/10/2024 del Tribunale di Napoli (riesame) che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto da Ferrara contro il rigetto, da parte del GIP dell'8/3/2024, della richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza n. 136/2023 per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 335, 406, 407 c.p.p. e norme connesse; vizio di motivazione; inutilizzabilità di numerosi atti di indagine per superamento dei termini delle indagini preliminari (iscrizioni tardive, stralci e proroghe mancanti); illegittima valorizzazione di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni già ritenute non probanti; mancata acquisizione da parte del Tribunale del riesame dei provvedimenti di prima iscrizione, stralci e proroghe richiesti dalla difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto le censure, in larga parte, generiche e non specificamente documentate; ha confermato che, in presenza di reati permanenti e della riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., sono valutabili fatti successivi all'archiviazione e gli atti acquisiti dopo la riapertura o entro legittime proroghe; ha ritenuto che molte delle attività investigative contestate erano state svolte entro termini utili o dopo autorizzata riapertura/proroga e che la difesa non ha dimostrato in modo preciso quali atti dovessero essere esclusi e perché. Ha inoltre affermato i limiti del Tribunale del riesame in ordine ai poteri istruttori: il giudice d'appello cautelare non è tenuto ad attivare poteri istruttori equivalenti a quelli dell'organo inquirente per reperire provvedimenti non prodotti dalla parte, salvo che la difesa non abbia prodotto elementi autosufficienti. Conseguentemente il rigetto della richiesta di revoca della misura è stato confermato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la liberazione.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regola l'appello in funzione di riesame contro le ordinanze cautelari; nel caso il ricorso era proposto avverso l'ordinanza reiettiva della richiesta di revoca della misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso contestato in via provvisoria; il carattere di reato permanente è centrale per consentire la valutazione di fatti successivi all'archiviazione.

  • art. 335 cod. proc. pen.

    Disciplina il registro delle notizie di reato e l'effetto dell'iscrizione sul decorso dei termini d'indagine; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui i termini decorrono dall'effettiva iscrizione del nominativo.

  • art. 405 cod. proc. pen.

    Regola il termine generale per le indagini preliminari; la Corte ricorda che i termini e le proroghe devono essere rispettati anche per reati permanenti, salvo specifiche autorizzazioni.

  • art. 406 cod. proc. pen.

    Prevede le proroghe dei termini delle indagini; la validità degli atti dipende dall'esistenza di tempestive iscrizioni o di autorizzate proroghe.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Fissa la durata massima delle indagini; la Corte evidenzia che anche per reati complessi non può essere oltrepassato illegittimamente il termine, salvo le eccezioni previste.

  • art. 414 cod. proc. pen.

    Consente la riapertura delle indagini dopo archiviazione; la Corte ha ritenuto che, in reati permanenti, la riapertura legittima l'utilizzabilità di atti per i fatti successivi all'archiviazione.

  • art. 335-quarter cod. proc. pen.

    Norma sulla retrodatazione dell'iscrizione (introdotta dal d.lgs. 150/2022) citata quale elemento di recente disciplina volto a evitare iscritte ritardate; nel caso non era applicabile ratione temporis, ma la giurisprudenza recente è richiamata a supporto del principio.

  • art. 127 e art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alle richieste scritte al PG e ai limiti procedurali sul deposito e sulle conclusioni nel giudizio di cassazione; evocano i termini e le modalità di intervento del PG in cassazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato per precisare che il giudice dell'appello cautelare non dispone dei poteri istruttori tipici del giudice di cognizione; non può svolgere direttamente indagini per acquisire atti che la parte non ha prodotto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • d.l. 29 giugno 2024 n. 89, conv. legge 8 agosto 2024 n. 120

    d.l. 29/6/2024 n.89, convertito con legge 8/8/2024 n.120

    Richiamato in relazione alle modifiche procedurali (artt. 127, 611 c.p.p.) che incidono sui poteri e sulle modalità di deposito delle richieste scritte del PG in cassazione.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Introduttore della disciplina sulla retrodatazione dell'iscrizione; la Corte lo cita come parte del più ampio quadro normativo e giurisprudenziale sulla tempestività delle iscrizioni (ma osserva la non applicabilità ratione temporis al caso).

Massime di principio

  • In presenza di reati permanenti (es. associazione mafiosa) l'archiviazione non preclude automaticamente l'utilizzabilità di fatti o atti successivi: la riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. consente di valutare fatti successivi che dimostrino la continuazione della condotta.
  • Le deduzioni difensive sulla inutilizzabilità di atti per presunto superamento dei termini devono essere specifiche e documentate: il ricorrente deve indicare puntualmente quali atti sono ritenuti inutilizzabili, in quale procedimento e perché, altrimenti la censura è generica e destinata al rigetto.
  • Il termine per le indagini per ciascun indagato decorre dall'effettiva iscrizione del suo nominativo nel registro ex art. 335 c.p.p.; ulteriori iscrizioni per fatti nuovi o per nuovi elementi fanno decorrere autonomamente i termini rispetto a quelle precedenti.
  • Atti acquisiti dopo la prima iscrizione possono essere utilizzati se risultano effettuati dopo una legittima riapertura o entro proroghe autorizzate; la semplice circostanza di pluralità di fascicoli non rende automaticamente inutilizzabili le risultanze probatorie.
  • Il Tribunale del riesame, nel giudizio cautelare d'appello ex art. 310 c.p.p., ha limiti rispetto ai poteri istruttori: può acquisire documenti prodotti dalle parti ma non è tenuto a sostituirsi all'ufficio inquirente per reperire provvedimenti non prodotti dalla difesa.
  • Per contestare la utilizzabilità di prove fondate su iscrizioni e proroghe è necessario ricostruire con precisione la cronologia degli atti (prima iscrizione, stralci, riunioni, proroghe) e produrre documentazione autosufficiente; richieste generiche di acquisizione da parte del giudice d'appello sono spesso inammissibili.
  • Se elementi probatori ottenuti illegittimamente vengono esclusi, la difesa deve dimostrare che la espunzione determina un mutamento della tenuta indiziaria (prova di resistenza); diversamente, l'eventuale illegittimità può risultare ininfluente se rimangono indizi sufficienti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.