Cassazione Penale, Sentenza n. 40702/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di detenzione e cessione di stupefacenti (capo A) e resistenza a pubblico ufficiale (capo B). Il ricorrente contestava l'applicazione della confisca ex art. 240 c.p.: in particolare sosteneva che, quanto al denaro, non sarebbe stato dimostrato che esso derivasse dall'attività di spaccio e costituisse profitto illecito, potendo derivare da altra attività; quanto ai telefoni cellulari e alla SIM, lamentava l'assenza di motivazione logica che dimostrasse che tali dispositivi fossero "strumento essenziale ed ineliminabile" per la commissione dei reati di spaccio.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi avverso la confisca: ha richiamato il principio per cui, nella confisca facoltativa, il giudice di merito deve motivare che il bene servì o fu destinato a commettere il reato ovvero ne rappresenti il prodotto o il profitto, e che tale valutazione, se correttamente e logicamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. Nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto che i telefoni fossero strumenti essenziali per gli incontri finalizzati alla cessione di stupefacenti e potenzialmente utilizzabili per nuove transazioni illecite; quanto al denaro, la sentenza di merito aveva specificato che il provento ricavato dall'illecita attività di cessione ammontava a "€ 1969,70 e Fr. Ch. 200", corrispondente alla somma confiscata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma procedurale in base alla quale è stata resa la sentenza impugnata (decisione resa ai sensi di tale articolo).
art. 240 cod. pen.
Disciplina della confisca (facoltativa/obbligatoria a seconda dei casi). Nel caso di confisca facoltativa il giudice di merito deve motivare che il bene servì o fu destinato a commettere il reato ovvero ne rappresenti il prodotto o il profitto; se tale motivazione è logica e corretta, è incensurabile in sede di legittimità.
Giurisprudenza Cassazione, Sez. 4 n. 41560 del 26/10/2010 (Rhameni, Rv. 248454)
Principio applicato dalla Corte: la valutazione del giudice di merito sulla riconducibilità del bene al reato è sindacabile in Cassazione solo nel caso di vizio di motivazione; una motivazione corretta e logicamente coerente sul nesso fra bene e illecito è inammissibile a censura.
Massime di principio
- Nelle ipotesi di confisca facoltativa il giudice deve esplicitare il nesso di strumentalità o di provenienza (prodotto/profitto) tra il bene e il reato; questa motivazione, se logica e suffragata dagli elementi di fatto, difficilmente è revocata in sede di legittimità.
- Quanto al denaro, non è sempre necessario dimostrare in modo assoluto la provenienza diretta da singole cessioni; è sufficiente una motivazione che colleghi l'ammontare e le circostanze all'attività illecita (es. somma corrispondente ai proventi indicati nell'imputazione, contesto probatorio coerente).
- Per telefoni e SIM la confisca può essere legittima se il giudice dimostra che sono stati strumenti essenziali per organizzare o effettuare l'attività illecita o che possono agevolare future condotte criminose; la mera presenza non è automaticamente sufficiente senza una spiegazione logica del nesso.
- In sede di impugnazione in Cassazione il sindacato è principalmente sulla legge e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione: errori di merito non adeguatamente motivati possono essere invece efficacemente censurati.
- Per difendersi in casi analoghi, il ricorrente dovrebbe proporre elementi specifici che smentiscano il nesso di riconducibilità (es. documentazione che dimostri diversa provenienza del denaro; uso lecita dei dispositivi), e contestare eventuali lacune logiche nella motivazione del giudice di merito.
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